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Capitolo 1

L’ordinamento dello Stato

11

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il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, “

Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo

1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247

”;

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Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche

”; è di fatto il Testo unico del pubblico impiego.

Funzione simile ai Testi unici viene progressivamente assunta dai “Codici”, fra i quali

hanno importanza nella scuola:

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il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “

Codice in materia di protezione dei dati personali

”;

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il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “

Codice dell’amministrazione digitale – CAD

”;

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il D.P.R. 12 aprile 2013, n. 62, “

Regolamento recante Codice di comportamento dei dipenden-

ti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

”;

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il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “

Codice del processo amministrativo

”.

Il decreto legge

La Costituzione dispone (art. 77) che “

il Governo non può, senza delegazione delle Came-

re, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria

”.

Tuttavia, quando, “

in casi straordinari di necessità e di urgenza

”, il Governo adotta, sot-

to la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno

stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono apposita-

mente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro ses-

santa giorni dalla loro pubblicazione.

La differenza fra decreto legge e decreto legislativo consiste, quindi, nel fatto che per

il primo l’approvazione parlamentare è successiva alla sua entrata in vigore mentre è

preventiva nel secondo caso.

1.3

 Il Governo

Il Governo è organo costituzionale formato dal Presidente del Consiglio e dai Mini-

stri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

La forma di Governo prevista dalla Costituzione è di tipo parlamentare e non presi-

denziale, essendo il Governo emanazione del Parlamento.

Il Governo estrinseca la sua attività nella funzione di direzione politica dello Stato:

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con gli strumenti del programma di governo, dei disegni di legge che attuano il

programma di governo, dei decreti-legge e dei decreti legislativi;

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>

con l’esercizio del potere esecutivo, cioè delle funzioni amministrative mediante la

pubblica amministrazione, nel rispetto delle autonomie riconosciute.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio nonché alla deter-

minazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei Ministeri

2

.

2

 L’ultima riforma deIla Presidenza del Consiglio è intervenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999

n. 300, “

Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59

”. In precedenza la legge 23 agosto 1988, n. 400, aveva recato disposizioni in materia di

Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

”.