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Capitolo 1
L’ordinamento dello Stato
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il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, “
Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo
1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247
”;
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Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche
”; è di fatto il Testo unico del pubblico impiego.
Funzione simile ai Testi unici viene progressivamente assunta dai “Codici”, fra i quali
hanno importanza nella scuola:
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il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “
Codice in materia di protezione dei dati personali
”;
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il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “
Codice dell’amministrazione digitale – CAD
”;
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il D.P.R. 12 aprile 2013, n. 62, “
Regolamento recante Codice di comportamento dei dipenden-
ti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
”;
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il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “
Codice del processo amministrativo
”.
Il decreto legge
La Costituzione dispone (art. 77) che “
il Governo non può, senza delegazione delle Came-
re, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria
”.
Tuttavia, quando, “
in casi straordinari di necessità e di urgenza
”, il Governo adotta, sot-
to la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono apposita-
mente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro ses-
santa giorni dalla loro pubblicazione.
La differenza fra decreto legge e decreto legislativo consiste, quindi, nel fatto che per
il primo l’approvazione parlamentare è successiva alla sua entrata in vigore mentre è
preventiva nel secondo caso.
1.3
Il Governo
Il Governo è organo costituzionale formato dal Presidente del Consiglio e dai Mini-
stri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.
La forma di Governo prevista dalla Costituzione è di tipo parlamentare e non presi-
denziale, essendo il Governo emanazione del Parlamento.
Il Governo estrinseca la sua attività nella funzione di direzione politica dello Stato:
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con gli strumenti del programma di governo, dei disegni di legge che attuano il
programma di governo, dei decreti-legge e dei decreti legislativi;
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con l’esercizio del potere esecutivo, cioè delle funzioni amministrative mediante la
pubblica amministrazione, nel rispetto delle autonomie riconosciute.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio nonché alla deter-
minazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei Ministeri
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L’ultima riforma deIla Presidenza del Consiglio è intervenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999
n. 300, “
Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59
”. In precedenza la legge 23 agosto 1988, n. 400, aveva recato disposizioni in materia di
“
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
”.