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PARTE PRIMA

Alunni con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità

alla

tendenza ad associare il docente di sostegno alla emarginazione dell’alunno

disabile piuttosto che realizzare l’integrazione dell’alunno

, con un eccesso di uscite

dall’aula per attività da svolgere in sede separata, fino alla visione persino indecente,

a volte, di docenti di sostegno in giro per la scuola per larga parte della mattinata in-

sieme all’alunno disabile senza un preciso impegno educativo e didattico. Si diffuse,

soprattutto presso istituti di secondo grado, la creazione di laboratori in cui racco-

gliere gruppi di alunni con disabilità per svolgervi le varie attività di apprendimento

per gran parte dell’orario scolastico o praticamente per la sua totalità, realizzando

così di fatto una

classe speciale

all’interno della scuola. Infine si riscontrano, an-

cor oggi, essenzialmente nella secondaria di secondo grado, casi di docenti di clas-

se che stentano a riconoscere piena dignità al docente di sostegno, rivolgendosi al

collega come a personale gerarchicamente subordinato o sostanzialmente estraneo

alla classe. Su questi e altri punti critici hanno fatto nettamente chiarezza le “

Linee

Guida del 2009 per l’integrazione degli alunni con disabilità

”, seguite alla L. 18/2009,

con cui veniva ratificata dall’Italia la ricordata Convenzione ONU del 2006 (entrata

in vigore nel 2008). Esse – molto citate in questo testo – regolano profondamente

tutta la materia relativa all’integrazione degli alunni con disabilità, non mancando,

come ricordato, di stigmatizzare una serie di pratiche che rappresentano punti critici

nella realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, costituen-

do un riferimento fondamentale per ampiezza e puntualità e per l’introduzione di

nuovi strumenti nell’organizzazione dell’azione di integrazione (GLIR, accordi di

programma regionali, ecc.). Vi viene presentato l’intero quadro di principi, criteri,

adempimenti relativi all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con rife-

rimento puntuale al ruolo dei dirigenti scolastici, oltre che dei docenti di sostegno

e curricolari come degli organismi di diversa natura istituti dalla normativa italiana

(ora parzialmente modificata con il D.Lgs. 66/2017).