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UNITÀ

2

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: inquadramento storico-normativo

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la più avanzata diversità nelle condizioni di apprendimento propria del

bambino/

ragazzo disabile

4

.

2.5

Un’unica legge e un unico articolo per tutte le diversità

Nel concepirsi come scuola dell’integrazione – e secondo l’ideale di una società e

civiltà

dell’integrazione

– la scuola italiana introduceva l’integrazione dell’alunno con handicap

non con una legge riservata ai disabili e nemmeno con un articolo di legge ad essi

dedicato

, ma affrontava

in un’unica legge e in unico articolo di legge

il problema

del diritto di

tutti i bambini e ragazzi, compresi quelli in condizioni di disabilità,

ad

essere raggiunti nel loro diverso bisogno di apprendimento

5

. Coerentemente con l’i-

spirazione della L. 517/1997, secondo cui è la scuola che deve differenziare la propria

azione per raggiungere le differenze (e, naturalmente, sollecitare l’alunno a fare la sua

parte per entrare nei processi dell’apprendimento scolastico), per l’alunno con disa-

bilità venivano introdotti elementi di maggiore aiuto:

l’insegnante specializzato e la

classe ridotta

. Veniva in tal modo superata la

L. 118/1971

, che prevedeva la frequenza

scolastica dei disabili nelle classi normali della scuola pubblica, ma rispondeva sostan-

zialmente ad

un’ottica di puro inserimento

. L’

integrazione degli alunni con handicap

– “coraggiosa scelta della scuola italiana”

, come la definiscono le Linee Guida del MIUR

del 2009– riguardò inizialmente solo la scuola dell’obbligo (materna, elementare e

media) giungendo a piena maturazione solo quando, dieci anni più tardi, la

Sentenza

n. 215/87 della Corte Costituzionale

, dichiarò il diritto pieno e incondizionato di tutti

soggetti con disabilità alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

2.6

L’elaborazione normativa del Ministero e la Legge 104/1992

Dopo la L. 517/1977, di anno in anno, il Ministero costruisce un quadro di supporto

a livello di normativa ministeriale estremamente coerente con uno spirito di effettiva

4

 Non è eccessivo definire storica la scelta dell’Italia, di gran lunga prima in Europa e – anche

per la qualità dell’impostazione, sviluppata con coraggio e coerenza nella normativa ministeria-

le – capofila delle esperienze di integrazione dei disabili.

5

 Si tratta degli artt. 2 (scuola elementare) e 7 (scuola media) della L. 517/1977. In entrambi

gli articoli, al comma 1 si stabilisce, senza alcun riferimento alle situazioni di disabilità, che “

al

fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la

programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdi-

sciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno,

anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni

”. Al

comma 2 si aggiunge (con qualche diversità tra art. 2 e art. 7) che, nell’ambito della program-

mazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore

degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti in pos-

sesso di particolari titoli di specializzazione, entro il limite di una unità per ciascuna classe che

accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali. Come si sa,

il rapporto docenti alunni si è rivelato del tutto insufficiente ed è divenuto, di fatto, molto supe-

riore, grazie a indispensabili deroghe al limite di un solo docente per sei alunni, poi modificato

nel rapporto uno a quattro. Quanto al numero di alunni, ora il limite massimo della classe in

presenza di alunni disabili è di 20, a precise condizioni.