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UNITÀ
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L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: inquadramento storico-normativo
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la più avanzata diversità nelle condizioni di apprendimento propria del
bambino/
ragazzo disabile
4
.
2.5
•
Un’unica legge e un unico articolo per tutte le diversità
Nel concepirsi come scuola dell’integrazione – e secondo l’ideale di una società e
civiltà
dell’integrazione
– la scuola italiana introduceva l’integrazione dell’alunno con handicap
non con una legge riservata ai disabili e nemmeno con un articolo di legge ad essi
dedicato
, ma affrontava
in un’unica legge e in unico articolo di legge
il problema
del diritto di
tutti i bambini e ragazzi, compresi quelli in condizioni di disabilità,
ad
essere raggiunti nel loro diverso bisogno di apprendimento
5
. Coerentemente con l’i-
spirazione della L. 517/1997, secondo cui è la scuola che deve differenziare la propria
azione per raggiungere le differenze (e, naturalmente, sollecitare l’alunno a fare la sua
parte per entrare nei processi dell’apprendimento scolastico), per l’alunno con disa-
bilità venivano introdotti elementi di maggiore aiuto:
l’insegnante specializzato e la
classe ridotta
. Veniva in tal modo superata la
L. 118/1971
, che prevedeva la frequenza
scolastica dei disabili nelle classi normali della scuola pubblica, ma rispondeva sostan-
zialmente ad
un’ottica di puro inserimento
. L’
integrazione degli alunni con handicap
– “coraggiosa scelta della scuola italiana”
, come la definiscono le Linee Guida del MIUR
del 2009– riguardò inizialmente solo la scuola dell’obbligo (materna, elementare e
media) giungendo a piena maturazione solo quando, dieci anni più tardi, la
Sentenza
n. 215/87 della Corte Costituzionale
, dichiarò il diritto pieno e incondizionato di tutti
soggetti con disabilità alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
2.6
•
L’elaborazione normativa del Ministero e la Legge 104/1992
Dopo la L. 517/1977, di anno in anno, il Ministero costruisce un quadro di supporto
a livello di normativa ministeriale estremamente coerente con uno spirito di effettiva
4
Non è eccessivo definire storica la scelta dell’Italia, di gran lunga prima in Europa e – anche
per la qualità dell’impostazione, sviluppata con coraggio e coerenza nella normativa ministeria-
le – capofila delle esperienze di integrazione dei disabili.
5
Si tratta degli artt. 2 (scuola elementare) e 7 (scuola media) della L. 517/1977. In entrambi
gli articoli, al comma 1 si stabilisce, senza alcun riferimento alle situazioni di disabilità, che “
al
fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la
programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdi-
sciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno,
anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni
”. Al
comma 2 si aggiunge (con qualche diversità tra art. 2 e art. 7) che, nell’ambito della program-
mazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore
degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti in pos-
sesso di particolari titoli di specializzazione, entro il limite di una unità per ciascuna classe che
accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali. Come si sa,
il rapporto docenti alunni si è rivelato del tutto insufficiente ed è divenuto, di fatto, molto supe-
riore, grazie a indispensabili deroghe al limite di un solo docente per sei alunni, poi modificato
nel rapporto uno a quattro. Quanto al numero di alunni, ora il limite massimo della classe in
presenza di alunni disabili è di 20, a precise condizioni.