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PARTE PRIMA
Alunni con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità
personale”.
Analoghi compiti possono essere assegnati a collaboratori scolastici
specificamente incaricati
(D.Lgs. 66/2017, art. 3, comma 2, lettera c)).
In molti casi – in rapporto alle risorse e alla sensibilità al problema da parte dell’ammini-
strazione comunale – l’assegnazione di personale educativo assistenziale di nomina comu-
nale viene concepita estensivamente come integrazione di quella del personale docente di
sostegno, spesso giudicata insufficiente, e perciò destinata all’apprendimento scolastico,
ecc. Si tratta di un utile escamotage per dare maggiore aiuto al bambino o ragazzo con
disabilità. È bene tuttavia tener presente che problematica non è soltanto l’assegnazione
di risorse inferiori a quelle necessarie, poiché anche l’eventuale assegnazione di forme di
assistenza in misura eccedente il necessario è contraria all’obiettivo della massima autono-
mia e dunque alla riduzione dello svantaggio.
2.11
•
La formazione dei docenti di sostegno
Della
formazione dei docenti
, tra cui quelli di
sostegno
, si occupano due distinti de-
creti. Per la
scuola dell’infanzia e primaria
il D.Lgs. 66/2017 prevede all’art. 12 (nel
Capo V) un “
corso di specializzazione
in pedagogia e didattica speciale per le attivi-
tà di
sostegno didattico
e l’
inclusione scolastica
”. Il corso, attivato
presso le univer-
sità
autorizzate dal MIUR, è
annuale
e prevede l’acquisizione di
60 crediti formativi
universitari
, comprensivi di almeno
300 ore di tirocinio
. Accedono al corso, previo
superamento di una prova d’accesso, esclusivamente gli aspiranti in possesso della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano
conseguito
ulteriori 60 crediti formativi universitari
relativi alle didattiche dell’in-
clusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Il corso
è
programmato a livello
nazionale dal MIUR in ragione del fabbisogno. Per la
scuola secondaria
il D.Lgs.
59/2017 prevede il superamento di un
concorso pubblico nazionale
e un successivo
percorso formativo triennale
, di cui un primo anno finalizzato al conseguimento
del
diploma di specializzazione
in pedagogia e didattica speciale per le attività di so-
stegno didattico e l’inclusione scolastica, un secondo anno di formazione,
tirocinio e
primo inserimento nella funzione docente
, un terzo anno di
formazione, tirocinio,
e inserimento nella funzione docente
(il numero di ore di tirocinio sono determina-
te con apposito decreto ministeriale)
8
.
8
La formazione dei docenti di sostegno, inizialmente affidata a
corsi biennali di specializzazione
polivalente
- per alunni con handicap psicofisico e sensoriale (non vedenti e non udenti) - fu
per diversi anni un impegno enorme e in molti casi svolto con qualità e con importanti risultati
formativi. Furono utilizzati corsi istituiti precedentemente con D.P.R. 970/1975 (poi modificati
con D.M. del 24/4/1986) per il personale docente delle scuole aventi particolari finalità (
scuole
speciali
per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell’intelligenza o del comporta-
mento o da menomazioni fisiche o sensoriali). Si trattava di corsi di 1150 ore in due anni, gestiti
dai Provveditorati agli studi o da Enti e Istituti specializzati convenzionati con le Università,
che prevedevano per ogni anno 300 ore di lezione, 150 ore di attività di approfondimento in
gruppi guidati (“
dimensione operativa
”) e 200 ore di tirocinio nelle scuole. Nel 1996 la durata dei
corsi veniva drasticamente ridotta a 450 ore e il titolo di specializzazione diveniva monovalente,
escludendo l’handicap sensoriale (vista e udito) per limitarsi al solo handicap psicofisico (al-
tri corsi, naturalmente, erano rispettivamente indirizzati agli handicap sensoriali); nel 2002 la
formazione dei docenti di sostegno veniva affidata alle università (attraverso le SISS): corsi di
800 ore di formazione in due anni riservati a docenti già abilitati per la sola scuola secondaria