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PARTE PRIMA
Alunni con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità
integrazione, regolando il ruolo dell’insegnante di sostegno e la sua formazione,
i criteri della certificazione, della programmazione educativa, della documentazio-
ne, il raccordo tra i servizi (U.S.L., Enti Locali), ecc. Solo dopo un paio d’anni, ad
esempio, il ministero, con estrema cautela, accettò per gli insegnanti specializzati
introdotti dalla L. 517/1977 la dizione “insegnante di sostegno”
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, tenendo fermo il
principio che l’alunno con disabilità è un alunno della classe allo stesso titolo di tutti
gli altri e che perciò tutti i docenti della classe sono titolari dell’azione di integra-
zione nei suoi confronti, così come – molto più tardi, per la verità (D.P.R. 122/2009,
art. 2, comma 5, e art. 4, comma 1) – si precisò chiaramente e definitivamente che
l’insegnante di sostegno è insegnante dell’intera classe, riconoscendogli, sia a livello
di scuola elementare e media, sia nella secondaria di secondo grado, la contitolarità
della valutazione di tutti gli alunni in sede di scrutinio.
2.7
•
La cultura dell’integrazione
L’impostazione sempre più completa e coerente della
normativa ministeriale
sulla
documentazione diagnostica, di osservazione e descrizione, programmatoria, di
verifica
, valse a sviluppare – nella scuola e, attraverso di essa, nella società – una ricca
cultura dell’integrazione degli alunni con handicap
, che fu in parte preparatoria
– poi continuò a perfezionarsi anche successivamente – rispetto alla fondamentale
Legge 104/1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”
(soprattutto agli
artt. 12 e 13 – parzialmente modi-
ficati dal D.Lgs. 66/2017 – e 14 e 15
). I compiti relativi di scuola, U.S.L. (le attuali
A.S.L.), enti locali furono precisati e affidati per la loro concreta realizzazione, ad
accordi di programma (L. 104/1992, art. 13)
da stipularsi tra dette istituzioni/servi-
zi. Gli
accordi di programma
cominciarono ad essere effettivamente stipulati, portan-
do nelle relative province e comuni – con molte differenze all’interno del territorio
nazionale – ad una importante crescita dei rapporti istituzionali tra scuola, U.S.L.
ed enti locali. L’
Atto di indirizzo sui compiti delle U.S.L. “in materia di alunni
portatori di handicap” (D.P.R. 24/2/1994)
– in vigore fino al 31/12/2018, ma che
sarà soppresso dal 1° gennaio 2019 con il subentrare delle nuove norme (contenu-
te nel D.Lgs. 66/2017 e nelle attese Linee Guida) – dette un’impostazione chiara e
definitiva ad aspetti fondamentali dell’intreccio di compiti nell’azione diagnostica
e programmatoria integrata tra i servizi in funzione dell’integrazione degli alunni
con disabilità:
Diagnosi Clinica, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale
(P.D.F.), Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), programmi educativi, riabilita-
tivi, assistenziali, ecc.
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.
Ora, nella nuova impostazione stabilita dal D.Lgs. 66/2017,
Diagnosi Funzionale e Profi-
lo Dinamico Funzionale
sono sostituiti dall’unico documento rappresentato dal
Profilo
di funzionamento
.
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Dalla C.M 199/1979: “
Si noti che la legge non parla di ‘insegnanti di sostegno’, ma di ‘forme par-
ticolari di sostegno’ di vario tipo e di diversa competenza. La locuzione ‘insegnanti di sostegno’ è ormai
così invalsa nell’uso comune che si può anche accettarla ufficialmente. Quello che invece bisogna evitare
è che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all’insegnante di classe, come
purtroppo sta avvenendo in qualche caso.
”
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Su tutti questi aspetti della normativa si veda l’Unità 3.