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PARTE PRIMA

Alunni con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità

integrazione, regolando il ruolo dell’insegnante di sostegno e la sua formazione,

i criteri della certificazione, della programmazione educativa, della documentazio-

ne, il raccordo tra i servizi (U.S.L., Enti Locali), ecc. Solo dopo un paio d’anni, ad

esempio, il ministero, con estrema cautela, accettò per gli insegnanti specializzati

introdotti dalla L. 517/1977 la dizione “insegnante di sostegno”

6

, tenendo fermo il

principio che l’alunno con disabilità è un alunno della classe allo stesso titolo di tutti

gli altri e che perciò tutti i docenti della classe sono titolari dell’azione di integra-

zione nei suoi confronti, così come – molto più tardi, per la verità (D.P.R. 122/2009,

art. 2, comma 5, e art. 4, comma 1) – si precisò chiaramente e definitivamente che

l’insegnante di sostegno è insegnante dell’intera classe, riconoscendogli, sia a livello

di scuola elementare e media, sia nella secondaria di secondo grado, la contitolarità

della valutazione di tutti gli alunni in sede di scrutinio.

2.7

La cultura dell’integrazione

L’impostazione sempre più completa e coerente della

normativa ministeriale

sulla

documentazione diagnostica, di osservazione e descrizione, programmatoria, di

verifica

, valse a sviluppare – nella scuola e, attraverso di essa, nella società – una ricca

cultura dell’integrazione degli alunni con handicap

, che fu in parte preparatoria

– poi continuò a perfezionarsi anche successivamente – rispetto alla fondamentale

Legge 104/1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate”

(soprattutto agli

artt. 12 e 13 – parzialmente modi-

ficati dal D.Lgs. 66/2017 – e 14 e 15

). I compiti relativi di scuola, U.S.L. (le attuali

A.S.L.), enti locali furono precisati e affidati per la loro concreta realizzazione, ad

accordi di programma (L. 104/1992, art. 13)

da stipularsi tra dette istituzioni/servi-

zi. Gli

accordi di programma

cominciarono ad essere effettivamente stipulati, portan-

do nelle relative province e comuni – con molte differenze all’interno del territorio

nazionale – ad una importante crescita dei rapporti istituzionali tra scuola, U.S.L.

ed enti locali. L’

Atto di indirizzo sui compiti delle U.S.L. “in materia di alunni

portatori di handicap” (D.P.R. 24/2/1994)

– in vigore fino al 31/12/2018, ma che

sarà soppresso dal 1° gennaio 2019 con il subentrare delle nuove norme (contenu-

te nel D.Lgs. 66/2017 e nelle attese Linee Guida) – dette un’impostazione chiara e

definitiva ad aspetti fondamentali dell’intreccio di compiti nell’azione diagnostica

e programmatoria integrata tra i servizi in funzione dell’integrazione degli alunni

con disabilità:

Diagnosi Clinica, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale

(P.D.F.), Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), programmi educativi, riabilita-

tivi, assistenziali, ecc.

7

.

Ora, nella nuova impostazione stabilita dal D.Lgs. 66/2017,

Diagnosi Funzionale e Profi-

lo Dinamico Funzionale

sono sostituiti dall’unico documento rappresentato dal

Profilo

di funzionamento

.

6

 Dalla C.M 199/1979: “

Si noti che la legge non parla di ‘insegnanti di sostegno’, ma di ‘forme par-

ticolari di sostegno’ di vario tipo e di diversa competenza. La locuzione ‘insegnanti di sostegno’ è ormai

così invalsa nell’uso comune che si può anche accettarla ufficialmente. Quello che invece bisogna evitare

è che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all’insegnante di classe, come

purtroppo sta avvenendo in qualche caso.

7

 Su tutti questi aspetti della normativa si veda l’Unità 3.