

Capitolo 1
L’Ufficiale della Guardia di Finanza
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non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato
è escluso dal concorso.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato in ragione delle condizioni del sogget-
to al momento della visita. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica gli aspiranti devo-
no risultare in
possesso del profilo sanitario
di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15
dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni (vedi a seguire). I concorrenti del
Ruolo aeronavale, per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, inoltre, devono risultare in
possesso di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso
cromatico normale alle tavole pseudo isocromatiche.
Per l’accertamento i candidati sono sottoposti ai seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
In qualsiasi momento, la Commissione competente può disporre, qualora lo ritenga necessa-
rio, l’effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio e nel
caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l’interessato dovrà sot-
toscrivere apposita dichiarazione di consenso.
Nel caso in cui il candidato, nel corso del medesimo anno solare, è già stato sottoposto, con
esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nell’ambito di altri concorsi per l’ac-
cesso al Corpo della Guardia di Finanza, egli viene sottoposto esclusivamente ai seguenti ac-
certamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai
fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l’accesso al ruolo.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all’in-
teressato, il quale, in caso di non idoneità, può,
contestualmente
(eventuali istanze presenta-
te successivamente sono ritenute nulle), chiedere di essere ammesso a
visita medica di revi-
sione
, a eccezione di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi viene dichiarata immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non
è sottoposto ad ulteriori visite o esami.
L’aspirante deve integrare successivamente l’istanza di visita medica di revisione con docu-
mentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale sulle cause che ne hanno determinato l’esclusione che
comprovano la mancata causa motivata dall’Amministrazione della Guardia di Finanza. Sif-
fatta documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento im-
prorogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazio-
ne di non idoneità (se inoltrata oltre il termine non sarà presa in considerazione); la stessa può
essere anticipata via fax al numero 06/564912365 ovvero all’indirizzo di posta elettronica
RM0300026@gdf.it.