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Capitolo 1

L’Ufficiale della Guardia di Finanza

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www.

edises

.it

gano collegiale fissa i tempi, i punteggi e le modalità di effettuazione dei test nonché le ipo-

tesi in cui si renderà necessario il ricorso al secondo colloquio.

In ogni caso, i criteri dovranno prevedere che:

1) per ogni aspirante sottoposto all’accertamento venga formato un fascicolo dove siano

riportate le relazioni e i pareri dei periti selettori e degli psicologi, nonché il giudizio fi-

nale espresso collegialmente dalla Commissione competente;

2) i test e i questionari compilati dagli aspiranti siano esaminati da uno psicologo, appar-

tenente al Corpo o convenzionato, che ne riassume le risultanze in una relazione;

3) ogni aspirante sia esaminato, anche sulla base della relazione dello psicologo e delle ri-

sultanze dei questionari, da due ufficiali periti selettori che, al termine del colloquio, re-

digono una relazione;

4) qualora la predetta relazione evidenzi note controindicanti ai fini dell’idoneità e nelle

ulteriori ipotesi fissate dalla commissione l’aspirante sia sottoposto al secondo collo-

quio da parte di uno psicologo che, al termine, redige un parere;

5) in esito a tutte le prove, la commissione competente emetta collegialmente il giudizio

finale dell’accertamento sulla base dell’esame congiunto dei pareri e delle relazioni sti-

late da ufficiali periti selettori e psicologo. In tale fase:

– vengono esaminate inoltre, per ogni opportuna valutazione, le risultanze degli accer-

tamenti dell’idoneità attitudinale eventualmente svolti dal medesimo aspirante nell’am-

bito di precedenti partecipazioni a procedure concorsuali per l’arruolamento nel Cor-

po, fermo restando il principio generale di irripetibilità dell’accertamento;

– è esclusa la possibilità di sottoporre il candidato ad ulteriori prove;

6) il giudizio finale sia comunicato all’interessato, utilizzando l’apposita modulistica e in

caso di “non idoneità”, il giudizio venga motivato con espressa indicazione dell’area (o

delle aree) del profilo ideale attitudinale ritenuta (o ritenute) carenti;

7) al termine di ogni giornata la commissione rediga un verbale dove siano riassunte le at-

tività svolte con su riportato l’elenco nominativo degli aspiranti esaminati con indica-

zione del relativo giudizio finale.

L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata attenendosi alle modalità tecniche de-

finite con apposito provvedimento adottato dal Comandante Generale della Guardia di fi-

nanza.

Siffatto accertamento è volto a riscontrare il possesso, da parte dei concorrenti, del

profilo

attitudinale richiesto

per il ruolo ambito; esso si articola in:

a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;

b) uno o più test di personalità, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la

struttura personologica del candidato;

c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita pas-

sata e presente nonché l’inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;

d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei can-

didati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;

e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

Nella Parte Quarta del volume vengono trattati i principali reattivi della personalità, i test

di ragionamento, i questionari biografici e il colloquio con lo psicologo o con il perito se-

lettore.