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PARTE SECONDA

LA STRUTTURA DEL TRIBUTO

www.

edises

.it

1.2

Il presupposto d'imposta

Il

presupposto

d’imposta, chiamato anche presupposto di fatto, fattispecie imponibi-

le, fatto generatore o fattispecie d’imposta, è il

fenomeno economico

(atto o fatto) il

cui verificarsi determina, direttamente o indirettamente, la nascita dell’obbligazione

tributaria. Il presupposto non va confuso con l’oggetto del tributo, identificabile con

la ricchezza che il tributo colpisce (Amatucci).

ESEMPIO

Il presupposto dell’IRPEF è costituito,

ex

art. 1 del TUIR, dal possesso di redditi,

in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie espressamente individuate.

1.2.1

Imposte dirette e indirette

In relazione agli indici di forza economica assunti dal legislatore come presupposto,

distinguiamo:

>

>

le

imposte dirette

, le quali hanno come presupposto indici che manifestano diret-

tamente la capacita contributiva di un soggetto, come il reddito e il patrimonio; a

loro volta, le imposte dirette si distinguono in

imposte personali

(o soggettive), nelle

quali assumono rilevanza, ai fini della loro quantificazione, elementi relativi alla

sfera personale e familiare del soggetto passivo, e

imposte reali

(o oggettive), nelle

quali i citati elementi non hanno alcun rilievo;

>

>

le

imposte indirette

, le quali hanno come presupposto indici che manifestano in-

direttamente, ossia in via indiziaria, la capacita contributiva di un soggetto, come i

consumi ed i trasferimenti di ricchezza.

Nel nostro sistema tributario sono imposte

dirette

sul

reddito

l’IRPEF e l’IRES, mentre la prin-

cipale imposta diretta sul

patrimonio

è l’IMU.

Tradizionalmente le imposte indirette si dividono in:

• imposte

sugli affari

, che a loro volta includono:

– le imposte

sui trasferimenti di ricchezza

, tra le quali l’imposta di registro, l’imposta sulle succes-

sioni e donazioni, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale;

– le imposte

sui consumi

, tra cui l’IVA e le accise;

• imposte

sugli atti e negozi giuridici

, tra cui l’imposta di bollo.

1.2.2

Imposte istantanee e periodiche

Sotto il profilo temporale, distinguiamo:

>

>

le

imposte istantanee

, il cui presupposto è costituito da un evento immediato, che

genera un’autonoma ed unica obbligazione e, pertanto, la ripetizione di tale even-

to nel medesimo anno fa sorgere una nuova obbligazione tributaria. Si pensi, ad

esempio, all’imposta di registro;

>

>

le

imposte periodiche

, il cui presupposto è costituito da un fenomeno economico

che si prolunga nel tempo; per le imposte periodiche, pertanto, la norma tributa-