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PARTE SECONDA
LA STRUTTURA DEL TRIBUTO
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1.2
•
Il presupposto d'imposta
Il
presupposto
d’imposta, chiamato anche presupposto di fatto, fattispecie imponibi-
le, fatto generatore o fattispecie d’imposta, è il
fenomeno economico
(atto o fatto) il
cui verificarsi determina, direttamente o indirettamente, la nascita dell’obbligazione
tributaria. Il presupposto non va confuso con l’oggetto del tributo, identificabile con
la ricchezza che il tributo colpisce (Amatucci).
ESEMPIO
Il presupposto dell’IRPEF è costituito,
ex
art. 1 del TUIR, dal possesso di redditi,
in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie espressamente individuate.
1.2.1
•
Imposte dirette e indirette
In relazione agli indici di forza economica assunti dal legislatore come presupposto,
distinguiamo:
>
>
le
imposte dirette
, le quali hanno come presupposto indici che manifestano diret-
tamente la capacita contributiva di un soggetto, come il reddito e il patrimonio; a
loro volta, le imposte dirette si distinguono in
imposte personali
(o soggettive), nelle
quali assumono rilevanza, ai fini della loro quantificazione, elementi relativi alla
sfera personale e familiare del soggetto passivo, e
imposte reali
(o oggettive), nelle
quali i citati elementi non hanno alcun rilievo;
>
>
le
imposte indirette
, le quali hanno come presupposto indici che manifestano in-
direttamente, ossia in via indiziaria, la capacita contributiva di un soggetto, come i
consumi ed i trasferimenti di ricchezza.
Nel nostro sistema tributario sono imposte
dirette
sul
reddito
l’IRPEF e l’IRES, mentre la prin-
cipale imposta diretta sul
patrimonio
è l’IMU.
Tradizionalmente le imposte indirette si dividono in:
• imposte
sugli affari
, che a loro volta includono:
– le imposte
sui trasferimenti di ricchezza
, tra le quali l’imposta di registro, l’imposta sulle succes-
sioni e donazioni, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale;
– le imposte
sui consumi
, tra cui l’IVA e le accise;
• imposte
sugli atti e negozi giuridici
, tra cui l’imposta di bollo.
1.2.2
•
Imposte istantanee e periodiche
Sotto il profilo temporale, distinguiamo:
>
>
le
imposte istantanee
, il cui presupposto è costituito da un evento immediato, che
genera un’autonoma ed unica obbligazione e, pertanto, la ripetizione di tale even-
to nel medesimo anno fa sorgere una nuova obbligazione tributaria. Si pensi, ad
esempio, all’imposta di registro;
>
>
le
imposte periodiche
, il cui presupposto è costituito da un fenomeno economico
che si prolunga nel tempo; per le imposte periodiche, pertanto, la norma tributa-