

www.
edises
.it
CAPITOLO
1
La fattispecie tributaria
IN SINTESI
Dopo aver chiarito la distinzione tra
norme tributarie sostanziali
e
norme tributarie formali
ed essersi soffermati sul
presupposto d’imposta
, sulla
classificazione
delle imposte e sugli altri
elementi costitutivi
dell’imposta, nel capitolo si affronta la tematica della
natura
dell’obbliga-
zione tributaria e soprattutto la
fonte
da cui la stessa si origina, mettendo in evidenza le
teorie
– dichiarativa, costitutiva e procedimentale – che hanno visto la dottrina dividersi relativa-
mente all’identificazione del momento giuridico coincidente con la nascita del debito tributario.
1.1
•
La fattispecie tributaria: elementi costitutivi ed effetti
Tradizionalmente si suole distinguere tra norme tributarie
sostanziali
e norme tribu-
tarie
formali
.
Le
norme tributarie sostanziali
sono quelle che individuano gli elementi costitutivi
dell’obbligazione tributaria (Amatucci), ossia il soggetto passivo, il presupposto
impositivo e la misura del tributo (base imponibile ed aliquota). È stato osservato
(Tinelli) che le norme tributarie sostanziali presentano, costantemente, un cd. aspet-
to statico, nell’ambito del quale è possibile individuare:
>
>
la
fattispecie tributaria o impositiva
, i cui elementi essenziali sono il presupposto, il
soggetto passivo e la misura (base imponibile ed aliquota) del tributo; si tratta, in
sostanza, della
giuridicizzazione
delle scelte politiche ed economiche su cui si fonda
il tributo (Tinelli);
>
>
l’
obbligazione tributaria
, ossia il principale effetto giuridico collegato al verificarsi del-
la fattispecie tributaria.
Le
norme tributarie formali
sono norme che prevedono, sia a carico del soggetto pas-
sivo del tributo sia a carico di altri soggetti, adempimenti procedurali e strumentali
all’applicazione dei tributi, i quali possono anche non essere collegati al presupposto
d’imposta.
ESEMPIO
Si pensi alla norma che stabilisce l’obbligo di comunicare, ai fini dell’IVA, l’inizio
dell’attività all’Amministrazione finanziaria.