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PARTE SECONDA

LA STRUTTURA DEL TRIBUTO

www.

edises

.it

Fattispecie sostitutiva

La

fattispecie sostitutiva

(o

regime fiscale sostitutivo

)

si configura nell’ipotesi in cui,

generalmente per scopi agevolativi o di semplificazione, si prevede una deroga alla

normale applicazione di un tributo ad una determinata fattispecie, ad essa astrat-

tamente riferibile, stabilendo l’assoggettamento di tale fattispecie ad un diverso e

speciale regime impositivo (Amatucci).

ESEMPIO

Si veda il regime sostitutivo (ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%) che si

applica ai dividendi percepiti da soci persone fisiche in relazione a partecipazioni

non qualificate.

Fattispecie equiparata

La

fattispecie equiparata

(o

assimilata

) si configura quando il legislatore, al fine di

assoggettare ad imposizione fatti ritenuti espressivi di una medesima capacità contri-

butiva, estende l’ambito di applicazione di un tributo, attraverso l’esplicita previsione

di fattispecie aggiuntive, ritenute equivalenti alla fattispecie tipica (Tesauro; Falsitta;

Amatucci).

ESEMPIO

Si veda l’art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 (

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta

di registro

, di seguito indicato come T.U. Reg.) che, in deroga alla regola generale,

prevede l’applicazione dell’imposta di registro anche a determinati contratti ver-

bali.

Fattispecie surrogatoria

La

fattispecie surrogatoria

(

o supplementare

) si confugura quando le assimilazioni

previste dal legislatore hanno una

ratio

antielusiva ossia hanno lo scopo di includere,

nell’ambito di applicazione del tributo, delle fattispecie che, probabilmente, potreb-

bero essere adoperate dai contribuenti con l’intento di eludere la norma impositrice

(che stabilisce la fattispecie generale). Un esempio è dato dall’art. 27 del D.P.R. n.

131/1986, in base al quale non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva,

e quindi sono assoggettate all’imposta di registro secondo le regole ordinarie, le ven-

dite con riserva di proprietà.

Fattispecie sovrapposte

Si configura una

fattispecie sovrapposta

(o

sovrapposizione

)

quando il legislatore

prevede che la fattispecie di un tributo (imposta madre) costituisca anche la fattispe-

cie di un altro tributo (imposta figlia o sovrimposta).

Si configura, invece, un’

imposta addizionale

quando la misura di un tributo è calcolata come

aumento percentuale dell’aliquota applicata ad un altro tributo (tributo base). Si pensi, ad

esempio, all’addizionale regionale all’IRPEF (art. 50 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446).