

46
PARTE SECONDA
LA STRUTTURA DEL TRIBUTO
www.
edises
.it
Fattispecie sostitutiva
La
fattispecie sostitutiva
(o
regime fiscale sostitutivo
)
si configura nell’ipotesi in cui,
generalmente per scopi agevolativi o di semplificazione, si prevede una deroga alla
normale applicazione di un tributo ad una determinata fattispecie, ad essa astrat-
tamente riferibile, stabilendo l’assoggettamento di tale fattispecie ad un diverso e
speciale regime impositivo (Amatucci).
ESEMPIO
Si veda il regime sostitutivo (ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%) che si
applica ai dividendi percepiti da soci persone fisiche in relazione a partecipazioni
non qualificate.
Fattispecie equiparata
La
fattispecie equiparata
(o
assimilata
) si configura quando il legislatore, al fine di
assoggettare ad imposizione fatti ritenuti espressivi di una medesima capacità contri-
butiva, estende l’ambito di applicazione di un tributo, attraverso l’esplicita previsione
di fattispecie aggiuntive, ritenute equivalenti alla fattispecie tipica (Tesauro; Falsitta;
Amatucci).
ESEMPIO
Si veda l’art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 (
Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro
, di seguito indicato come T.U. Reg.) che, in deroga alla regola generale,
prevede l’applicazione dell’imposta di registro anche a determinati contratti ver-
bali.
Fattispecie surrogatoria
La
fattispecie surrogatoria
(
o supplementare
) si confugura quando le assimilazioni
previste dal legislatore hanno una
ratio
antielusiva ossia hanno lo scopo di includere,
nell’ambito di applicazione del tributo, delle fattispecie che, probabilmente, potreb-
bero essere adoperate dai contribuenti con l’intento di eludere la norma impositrice
(che stabilisce la fattispecie generale). Un esempio è dato dall’art. 27 del D.P.R. n.
131/1986, in base al quale non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva,
e quindi sono assoggettate all’imposta di registro secondo le regole ordinarie, le ven-
dite con riserva di proprietà.
Fattispecie sovrapposte
Si configura una
fattispecie sovrapposta
(o
sovrapposizione
)
quando il legislatore
prevede che la fattispecie di un tributo (imposta madre) costituisca anche la fattispe-
cie di un altro tributo (imposta figlia o sovrimposta).
Si configura, invece, un’
imposta addizionale
quando la misura di un tributo è calcolata come
aumento percentuale dell’aliquota applicata ad un altro tributo (tributo base). Si pensi, ad
esempio, all’addizionale regionale all’IRPEF (art. 50 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446).