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CAPITOLO

1

La fattispecie tributaria

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edises

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tuttavia una sua specifica peculiarità (si pensi, ad esempio, alla disciplina del tempo

e del luogo dell’adempimento, alla disciplina della compensazione, alla posizione di

supremazia del soggetto creditore ecc.).

1.4.1

Natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria

L’obbligazione tributaria è un’obbligazione di diritto pubblico, la cui funzione tipica

è il giusto riparto delle spese pubbliche (Falsitta). La sua fonte è legale, in quanto è

irrilevante la volontà dei soggetti del rapporto (Amatucci). La natura pubblicistica è

evidente nella disciplina legale dell’adempimento (in cui prevale l’interesse pubblico

alla riscossione dei tributi), derogatoria rispetto a quella civilistica, caratterizzata da

esigenze di tutela dell’effettività del gettito, che impongono il rafforzamento della

posizione del creditore (Tinelli; Ferlazzo Natoli).

In caso di lacune nella disciplina dell’obbligazione tributaria si ammette il ricorso alle

disposizioni del codice civile, salve deroghe espresse previste dalle norme tributarie

(si pensi, ad esempio, alla disciplina della decadenza o della prescrizione).

DOTTRINA

|

Secondo la dottrina tradizionale (Giannini; Ferlazzo Natoli), le norme tributarie

che regolano la disciplina dell’obbligazione tributaria sono norme speciali ri-

spetto alla normativa di carattere generale, di diritto comune, del codice civile

(obbligazione tributaria quale

species

del

genus

obbligazione civile) e, pertanto,

in caso di lacune si

applica direttamente

la disciplina codicistica, sempreché la

stessa sia compatibile con la specificità del rapporto tributario. Diversamente,

secondo altra parte della dottrina (Tesauro), l’applicazione delle norme del codi-

ce civile, in caso di lacune, avviene

per analogia

.

1.4.2

Indisponibilità dell'obbligazione tributaria

L’obbligazione tributaria, in quanto obbligazione legale, nel senso che la sua disci-

plina è esclusivamente prevista dal legislatore in ossequio al principio di riserva

(relativa) di legge contenuto nell’art. 23 Cost., non ammettendosi deroghe da parte

dei soggetti coinvolti (Tesauro), è caratterizzata dalla sua

indisponibilità

da parte

dell’Amministrazione finanziaria. Alcuni autori (Falsitta) ritengono che l’indisponi-

bilità dell’obbligazione tributaria derivi dal complesso dei principi costituzionali in

materia (artt. 2, 3 e 53 Cost.) che sanciscono, per tutti, i criteri di riparto delle spese

pubbliche. In sostanza, il potere di disporre dell’obbligazione tributaria contrastereb-

be con gli interessi della collettività (Amatucci).

Recente dottrina (Tinelli) ha rilevato come la concezione pubblicistica dell’obbligazione tri-

butaria sia sempre più un connotato della sola fase dell’introduzione di un tributo, mentre la

sua concreta attuazione è, sempre più frequentemente, realizzata mediante istituti di natura

negoziale.