

CAPITOLO
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La fattispecie tributaria
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tuttavia una sua specifica peculiarità (si pensi, ad esempio, alla disciplina del tempo
e del luogo dell’adempimento, alla disciplina della compensazione, alla posizione di
supremazia del soggetto creditore ecc.).
1.4.1
•
Natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria
L’obbligazione tributaria è un’obbligazione di diritto pubblico, la cui funzione tipica
è il giusto riparto delle spese pubbliche (Falsitta). La sua fonte è legale, in quanto è
irrilevante la volontà dei soggetti del rapporto (Amatucci). La natura pubblicistica è
evidente nella disciplina legale dell’adempimento (in cui prevale l’interesse pubblico
alla riscossione dei tributi), derogatoria rispetto a quella civilistica, caratterizzata da
esigenze di tutela dell’effettività del gettito, che impongono il rafforzamento della
posizione del creditore (Tinelli; Ferlazzo Natoli).
In caso di lacune nella disciplina dell’obbligazione tributaria si ammette il ricorso alle
disposizioni del codice civile, salve deroghe espresse previste dalle norme tributarie
(si pensi, ad esempio, alla disciplina della decadenza o della prescrizione).
DOTTRINA
|
Secondo la dottrina tradizionale (Giannini; Ferlazzo Natoli), le norme tributarie
che regolano la disciplina dell’obbligazione tributaria sono norme speciali ri-
spetto alla normativa di carattere generale, di diritto comune, del codice civile
(obbligazione tributaria quale
species
del
genus
obbligazione civile) e, pertanto,
in caso di lacune si
applica direttamente
la disciplina codicistica, sempreché la
stessa sia compatibile con la specificità del rapporto tributario. Diversamente,
secondo altra parte della dottrina (Tesauro), l’applicazione delle norme del codi-
ce civile, in caso di lacune, avviene
per analogia
.
1.4.2
•
Indisponibilità dell'obbligazione tributaria
L’obbligazione tributaria, in quanto obbligazione legale, nel senso che la sua disci-
plina è esclusivamente prevista dal legislatore in ossequio al principio di riserva
(relativa) di legge contenuto nell’art. 23 Cost., non ammettendosi deroghe da parte
dei soggetti coinvolti (Tesauro), è caratterizzata dalla sua
indisponibilità
da parte
dell’Amministrazione finanziaria. Alcuni autori (Falsitta) ritengono che l’indisponi-
bilità dell’obbligazione tributaria derivi dal complesso dei principi costituzionali in
materia (artt. 2, 3 e 53 Cost.) che sanciscono, per tutti, i criteri di riparto delle spese
pubbliche. In sostanza, il potere di disporre dell’obbligazione tributaria contrastereb-
be con gli interessi della collettività (Amatucci).
Recente dottrina (Tinelli) ha rilevato come la concezione pubblicistica dell’obbligazione tri-
butaria sia sempre più un connotato della sola fase dell’introduzione di un tributo, mentre la
sua concreta attuazione è, sempre più frequentemente, realizzata mediante istituti di natura
negoziale.