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CAPITOLO

1

La fattispecie tributaria

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www.

edises

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ria deve individuare l’arco temporale (cd. periodo d’imposta), tendenzialmente

coincidente con l’anno solare, con riferimento al quale si configura in concreto il

presupposto e, di riflesso, la distinta obbligazione periodica d’imposta (Falsitta); si

pensi, ad esempio, all’IRPEF, all’IRES e all’IVA.

1.2.3

Imposte generali e speciali

In relazione all’ampiezza del presupposto del tributo, distinguiamo:

>

>

imposte generali

, che colpiscono manifestazioni di ricchezza considerate nel loro

complesso (ad esempio, il reddito o il patrimonio nella loro globalità);

>

>

imposte speciali

, che colpiscono manifestazioni di ricchezza considerate parzial-

mente (ad esempio, solo una parte del reddito o solo una parte del patrimonio).

1.2.4

Il restringimento e l'ampliamento del presupposto d'imposta

Il restringimento del presupposto d’imposta può configurarsi come esenzione o

come esclusione. In entrambi i casi non sussisterà l’obbligo di versare il tributo pre-

visto dalla norma impositrice generale.

Esenzione ed esclusione

L’

esenzione d’imposta

si configura quando una norma (speciale) riduce il raggio

d’azione del presupposto di un tributo, evitando di tassare, di solito per finalità extra-

fiscali, determinate situazioni e soggetti che altrimenti, in assenza di una specifica

deroga, ricadrebbero nell’ambito di applicazione della norma impositiva generale

(D’Amati).

ESEMPIO

Una norma che stabilisce delle esenzioni è l’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, il qua-

le individua una serie di operazioni che, pur presentando i requisiti richiesti dal

legislatore ai fini dell’applicazione dell’IVA, non comportano il sorgere del debito

d’imposta.

L’

esclusione d’imposta

si configura quando il legislatore emana una disposizione che

ha lo scopo di chiarire l’ambito di applicazione della fattispecie di un tributo, ossia

di esplicitare il raggio di azione del presupposto impositivo (Falsitta; Tesauro). Non

si tratta, quindi, di una deroga alla norma generale impositiva, che ha lo scopo di

restringere il presupposto impositivo (Ferlazzo Natoli), come avviene invece nel caso

delle esenzioni.

ESEMPIO

Si pensi all’art. 91 del TUIR, in base al quale i sopraprezzi di emissione delle azioni

o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quo-

te non concorrono alla formazione del reddito.