

CAPITOLO
1
La fattispecie tributaria
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ria deve individuare l’arco temporale (cd. periodo d’imposta), tendenzialmente
coincidente con l’anno solare, con riferimento al quale si configura in concreto il
presupposto e, di riflesso, la distinta obbligazione periodica d’imposta (Falsitta); si
pensi, ad esempio, all’IRPEF, all’IRES e all’IVA.
1.2.3
•
Imposte generali e speciali
In relazione all’ampiezza del presupposto del tributo, distinguiamo:
>
>
imposte generali
, che colpiscono manifestazioni di ricchezza considerate nel loro
complesso (ad esempio, il reddito o il patrimonio nella loro globalità);
>
>
imposte speciali
, che colpiscono manifestazioni di ricchezza considerate parzial-
mente (ad esempio, solo una parte del reddito o solo una parte del patrimonio).
1.2.4
•
Il restringimento e l'ampliamento del presupposto d'imposta
Il restringimento del presupposto d’imposta può configurarsi come esenzione o
come esclusione. In entrambi i casi non sussisterà l’obbligo di versare il tributo pre-
visto dalla norma impositrice generale.
Esenzione ed esclusione
L’
esenzione d’imposta
si configura quando una norma (speciale) riduce il raggio
d’azione del presupposto di un tributo, evitando di tassare, di solito per finalità extra-
fiscali, determinate situazioni e soggetti che altrimenti, in assenza di una specifica
deroga, ricadrebbero nell’ambito di applicazione della norma impositiva generale
(D’Amati).
ESEMPIO
Una norma che stabilisce delle esenzioni è l’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, il qua-
le individua una serie di operazioni che, pur presentando i requisiti richiesti dal
legislatore ai fini dell’applicazione dell’IVA, non comportano il sorgere del debito
d’imposta.
L’
esclusione d’imposta
si configura quando il legislatore emana una disposizione che
ha lo scopo di chiarire l’ambito di applicazione della fattispecie di un tributo, ossia
di esplicitare il raggio di azione del presupposto impositivo (Falsitta; Tesauro). Non
si tratta, quindi, di una deroga alla norma generale impositiva, che ha lo scopo di
restringere il presupposto impositivo (Ferlazzo Natoli), come avviene invece nel caso
delle esenzioni.
ESEMPIO
Si pensi all’art. 91 del TUIR, in base al quale i sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quo-
te non concorrono alla formazione del reddito.