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edises

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prestazioni

, nonché del loro costo, è adottato, in via ordinaria, allo scopo di garantire

la qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini.

Allo sviluppo di questo metodo, secondo questa normativa, devono essere funzionali:

>

i modelli organizzativi e i ussi informativi dei soggetti erogatori di prestazioni sa-

nitarie;

>

gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente;

>

i rapporti fra soggetti erogatori, pubblici e privati, e il Servizio Sanitario Nazionale.

Le

Regioni

, nell’esercizio dei loro poteri di vigilanza, e avvalendosi dei loro servizi

ispettivi, veri cano il rispetto delle disposizioni in materia di

requisiti minimi

e

classi-

cazione delle strutture erogatrici

, con particolare riguardo all’introduzione e all’utiliz-

zazione di

sistemi di sorveglianza

e di strumenti e metodologie per la veri ca di qualità

dei servizi e delle prestazioni.

Anche il

Ministro della Salute

interviene nell’esercizio del potere di alta vigilanza:

>

stabilisce con decreto – d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra

Stato, Regioni e Province autonome, sentite la Federazione Nazionale degli Ordini

dei Medici e degli Odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti – i contenu-

ti e le modalità di utilizzo degli indicatori di ef cienza e di qualità;

>

riferisce, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese,

in merito alle veri che dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di

indicatori;

>

accerta lo stato di attuazione presso le Regioni del sistema di controllo delle prescri-

zioni mediche e delle commissioni professionali di veri ca.

Le Regioni e le Province autonome attuano, con gli strumenti ritenuti più idonei, la

rilevazione dei

dati contenuti nelle prescrizioni mediche

. Il Ministro della Salute

acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e

Province autonome, in ordine all’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale

parere non sia espresso entro 30 giorni, il Ministro provvede direttamente.

Ai decreti legislativi nn. 502/1992 e 517/1993 sono seguiti poi il D.Lgs. 626/1994, la

Carta dei Servizi Sanitari

(1995), il D.Lgs. 229/1999 recante le norme per la raziona-

lizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, la L. cost. n. 3/2001, che ha ridisegnato

i rapporti fra Stato, Regioni ed Enti locali, la legge nanziaria 2008), contenente

importanti disposizioni per la sanità, e altri provvedimenti ancora.

In particolare, la Carta dei Servizi Sanitari contiene una nozione di qualità ampia-

mente dettagliata, che ne considera i fattori, gli indicatori e gli

standard

, mentre con

il D.Lgs. 502/1992 si è dato formalmente il via al processo di

accreditamento

.