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prestazioni
, nonché del loro costo, è adottato, in via ordinaria, allo scopo di garantire
la qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini.
Allo sviluppo di questo metodo, secondo questa normativa, devono essere funzionali:
>
i modelli organizzativi e i ussi informativi dei soggetti erogatori di prestazioni sa-
nitarie;
>
gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente;
>
i rapporti fra soggetti erogatori, pubblici e privati, e il Servizio Sanitario Nazionale.
Le
Regioni
, nell’esercizio dei loro poteri di vigilanza, e avvalendosi dei loro servizi
ispettivi, veri cano il rispetto delle disposizioni in materia di
requisiti minimi
e
classi-
cazione delle strutture erogatrici
, con particolare riguardo all’introduzione e all’utiliz-
zazione di
sistemi di sorveglianza
e di strumenti e metodologie per la veri ca di qualità
dei servizi e delle prestazioni.
Anche il
Ministro della Salute
interviene nell’esercizio del potere di alta vigilanza:
>
stabilisce con decreto – d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra
Stato, Regioni e Province autonome, sentite la Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici e degli Odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti – i contenu-
ti e le modalità di utilizzo degli indicatori di ef cienza e di qualità;
>
riferisce, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese,
in merito alle veri che dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di
indicatori;
>
accerta lo stato di attuazione presso le Regioni del sistema di controllo delle prescri-
zioni mediche e delle commissioni professionali di veri ca.
Le Regioni e le Province autonome attuano, con gli strumenti ritenuti più idonei, la
rilevazione dei
dati contenuti nelle prescrizioni mediche
. Il Ministro della Salute
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e
Province autonome, in ordine all’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale
parere non sia espresso entro 30 giorni, il Ministro provvede direttamente.
Ai decreti legislativi nn. 502/1992 e 517/1993 sono seguiti poi il D.Lgs. 626/1994, la
Carta dei Servizi Sanitari
(1995), il D.Lgs. 229/1999 recante le norme per la raziona-
lizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, la L. cost. n. 3/2001, che ha ridisegnato
i rapporti fra Stato, Regioni ed Enti locali, la legge nanziaria 2008), contenente
importanti disposizioni per la sanità, e altri provvedimenti ancora.
In particolare, la Carta dei Servizi Sanitari contiene una nozione di qualità ampia-
mente dettagliata, che ne considera i fattori, gli indicatori e gli
standard
, mentre con
il D.Lgs. 502/1992 si è dato formalmente il via al processo di
accreditamento
.