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6.3

I Sindaci e la Conferenza dei Sindaci

Si è detto nel Capitolo 3, par. 3.3.4, che i Sindaci o la Conferenza dei Sindaci sono

chiamati dalla Regione, in sede di valutazione dell’operato del direttore generale

dell’Azienda sanitaria, a esprimere parere sui risultati aziendali e sul conseguimento

degli obiettivi pre ssati, sulla cui base decidere per la decadenza immediata dall’in-

carico con risoluzione del relativo contratto o, in caso di valutazione positiva, la con-

ferma con provvedimento motivato.

Ai sensi dell’art. 3, co. 14, del D.Lgs. 502/1994 i Sindaci esprimono parere anche in

ordine alla veri ca dell’

andamento generale della gestione aziendale

e ai

piani pro-

grammatici delle attività

, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore

generale e alla Regione.

Spetta inoltre al Sindaco, nelle Aziende Sanitarie Locali il cui ambito territoriale

coincide con quello del Comune, la de nizione, nell’ambito della programmazione

regionale – al ne di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione –, delle

linee di indirizzo

per l’impostazione del programma di attività delle Aziende mede-

sime, nonché l’esame del

bilancio pluriennale di previsione e di esercizio

, rimetten-

do alla Regione le relative osservazioni.

Nelle Aziende Sanitarie Locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio

del Comune, le funzioni del Sindaco sono svolte dalla

Conferenza dei Sindaci o dei

Presidenti delle Circoscrizioni

di riferimento territoriale, tramite una rappresen-

tanza costituita da non più di 5 componenti nominati dalla stessa Conferenza.

6.4

I controlli del Ministero della Salute

Stabilisce l’art. 2 co. 2-

octies

del D.Lgs. 502/1992 che, fatto salvo quanto diversamente

disposto, quando la Regione non provvede a istituire la

Conferenza permanente per

la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

, oppure omette di discipli-

nare il

rapporto fra la programmazione regionale e quella attuativa locale

, il Mi-

nistro della Salute, sentite la Regione interessata e l’Agenzia Nazionale per i Servizi

Sanitari Regionali, ssa un congruo termine per provvedere.

Decorso tale termine, il Ministro, sentito il parere della medesima Agenzia e pre-

via consultazione della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e

Province autonome, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche

sotto forma di nomina di un

commissario

ad acta

.

Quest’intervento sostitutivo dello Stato, per mezzo del Ministro della Salute, trova la

propria legittimazione giuridica nell’art. 120 co. 2 della Costituzione, che attribuisce

al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolita-

ne, delle Province e dei Comuni «…

quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o

dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali

,

prescindendo dai con ni territoriali dei governi locali

», e demanda

al legislatore statale il compito di de nire le procedure atte a garantire che i poteri

sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di

leale collaborazione.

Se il Governo vede così rafforzato il proprio potere sostitutivo nei confronti degli

enti territoriali e può subentrare ogni qualvolta tali enti si dimostrino gravemen-

te inadempienti, come titolare di una funzione di mantenimento dell’unitarietà e