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6.3
I Sindaci e la Conferenza dei Sindaci
Si è detto nel Capitolo 3, par. 3.3.4, che i Sindaci o la Conferenza dei Sindaci sono
chiamati dalla Regione, in sede di valutazione dell’operato del direttore generale
dell’Azienda sanitaria, a esprimere parere sui risultati aziendali e sul conseguimento
degli obiettivi pre ssati, sulla cui base decidere per la decadenza immediata dall’in-
carico con risoluzione del relativo contratto o, in caso di valutazione positiva, la con-
ferma con provvedimento motivato.
Ai sensi dell’art. 3, co. 14, del D.Lgs. 502/1994 i Sindaci esprimono parere anche in
ordine alla veri ca dell’
andamento generale della gestione aziendale
e ai
piani pro-
grammatici delle attività
, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore
generale e alla Regione.
Spetta inoltre al Sindaco, nelle Aziende Sanitarie Locali il cui ambito territoriale
coincide con quello del Comune, la de nizione, nell’ambito della programmazione
regionale – al ne di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione –, delle
linee di indirizzo
per l’impostazione del programma di attività delle Aziende mede-
sime, nonché l’esame del
bilancio pluriennale di previsione e di esercizio
, rimetten-
do alla Regione le relative osservazioni.
Nelle Aziende Sanitarie Locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio
del Comune, le funzioni del Sindaco sono svolte dalla
Conferenza dei Sindaci o dei
Presidenti delle Circoscrizioni
di riferimento territoriale, tramite una rappresen-
tanza costituita da non più di 5 componenti nominati dalla stessa Conferenza.
6.4
I controlli del Ministero della Salute
Stabilisce l’art. 2 co. 2-
octies
del D.Lgs. 502/1992 che, fatto salvo quanto diversamente
disposto, quando la Regione non provvede a istituire la
Conferenza permanente per
la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
, oppure omette di discipli-
nare il
rapporto fra la programmazione regionale e quella attuativa locale
, il Mi-
nistro della Salute, sentite la Regione interessata e l’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali, ssa un congruo termine per provvedere.
Decorso tale termine, il Ministro, sentito il parere della medesima Agenzia e pre-
via consultazione della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e
Province autonome, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche
sotto forma di nomina di un
commissario
ad acta
.
Quest’intervento sostitutivo dello Stato, per mezzo del Ministro della Salute, trova la
propria legittimazione giuridica nell’art. 120 co. 2 della Costituzione, che attribuisce
al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolita-
ne, delle Province e dei Comuni «…
quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali
,
prescindendo dai con ni territoriali dei governi locali
», e demanda
al legislatore statale il compito di de nire le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione.
Se il Governo vede così rafforzato il proprio potere sostitutivo nei confronti degli
enti territoriali e può subentrare ogni qualvolta tali enti si dimostrino gravemen-
te inadempienti, come titolare di una funzione di mantenimento dell’unitarietà e