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La L. 15/2009 (art. 11 co. 2) prevede che la Corte, anche a richiesta delle Commissio-

ni parlamentari, possa effettuare controlli su

gestioni pubbliche statali in corso di

svolgimento

. Il controllo è di possibilità: se sono accertate gravi irregolarità gestiona-

li, la Corte dei conti ne individua, in contraddittorio con l’Amministrazione, le cause

e provvede a darne comunicazione al Ministro competente.

Il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, ha introdotto un controllo sui

bilanci

preventivi

e i

rendiconti consuntivi

delle

Regioni

, in particolare per quanto riguarda il

rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno (art. 1). Per le me-

desime nalità la Corte esamina altresì i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi

degli

Enti locali

(art. 3).

Quanto agli

enti del Servizio Sanitario Nazionale

, la L. 266/2005 (legge nanziaria

2006) ha previsto che le sezioni regionali della Corte veri chino, in base alle relazioni

degli organi di revisione, il rispetto da parte di questi enti, nonché di Province e Co-

muni, degli obiettivi, anche qui, posti dal Patto di stabilità interno, nonché l’osservanza

dei vincoli previsti in materia d’indebitamento dall’ultimo comma dell’art. 119 della

Costituzione.

Si fa carico ai

collegi sindacali

delle Aziende sanitarie di trasmettere alle competenti

sezioni regionali di controllo della Corte una

relazione sulla gestione

delle Aziende, se-

condo criteri e linee guida de niti dalla stessa Corte in maniera unitaria, indicando,

in questa relazione, se v’è stata o no osservanza del vincolo imposto dalla Costituzio-

ne ed evidenziando ogni grave irregolarità contabile e nanziaria alla quale l’Azien-

da non abbia posto rimedio.

Se sono riscontrati comportamenti difformi da una corretta gestione nanziaria o

il mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, la Corte si pro-

nuncia riguardo all’adozione di misure correttive, vigilando quindi sulla loro attua-

zione, nonché sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni resi necessari a causa delle

violazioni del Patto.

La relazione viene inviata:

>

all’ente controllato;

>

al Parlamento, per l’esercizio del suo controllo politico nanziario;

>

al Ministro titolare dei poteri di vigilanza, per i provvedimenti necessari a rimuove-

re le irregolarità riscontrate.

6.6

I controlli interni

Gli organi fondamentali in materia di controllo interno degli atti delle Aziende sani-

tarie sono il direttore generale e il collegio sindacale.

Al

direttore generale

, ai sensi dell’art. 3 co. 6 del D.Lgs. 502/1992, compete di veri -

care – mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati – la

corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonché l’imparzia-

lità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Si tratta dunque di un

controllo di

gestione

, per il cui espletamento il direttore generale dell’Azienda può avvalersi di un

servizio di controllo interno

appositamente istituito.