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La L. 15/2009 (art. 11 co. 2) prevede che la Corte, anche a richiesta delle Commissio-
ni parlamentari, possa effettuare controlli su
gestioni pubbliche statali in corso di
svolgimento
. Il controllo è di possibilità: se sono accertate gravi irregolarità gestiona-
li, la Corte dei conti ne individua, in contraddittorio con l’Amministrazione, le cause
e provvede a darne comunicazione al Ministro competente.
Il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, ha introdotto un controllo sui
bilanci
preventivi
e i
rendiconti consuntivi
delle
Regioni
, in particolare per quanto riguarda il
rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno (art. 1). Per le me-
desime nalità la Corte esamina altresì i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi
degli
Enti locali
(art. 3).
Quanto agli
enti del Servizio Sanitario Nazionale
, la L. 266/2005 (legge nanziaria
2006) ha previsto che le sezioni regionali della Corte veri chino, in base alle relazioni
degli organi di revisione, il rispetto da parte di questi enti, nonché di Province e Co-
muni, degli obiettivi, anche qui, posti dal Patto di stabilità interno, nonché l’osservanza
dei vincoli previsti in materia d’indebitamento dall’ultimo comma dell’art. 119 della
Costituzione.
Si fa carico ai
collegi sindacali
delle Aziende sanitarie di trasmettere alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte una
relazione sulla gestione
delle Aziende, se-
condo criteri e linee guida de niti dalla stessa Corte in maniera unitaria, indicando,
in questa relazione, se v’è stata o no osservanza del vincolo imposto dalla Costituzio-
ne ed evidenziando ogni grave irregolarità contabile e nanziaria alla quale l’Azien-
da non abbia posto rimedio.
Se sono riscontrati comportamenti difformi da una corretta gestione nanziaria o
il mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, la Corte si pro-
nuncia riguardo all’adozione di misure correttive, vigilando quindi sulla loro attua-
zione, nonché sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni resi necessari a causa delle
violazioni del Patto.
La relazione viene inviata:
>
all’ente controllato;
>
al Parlamento, per l’esercizio del suo controllo politico nanziario;
>
al Ministro titolare dei poteri di vigilanza, per i provvedimenti necessari a rimuove-
re le irregolarità riscontrate.
6.6
I controlli interni
Gli organi fondamentali in materia di controllo interno degli atti delle Aziende sani-
tarie sono il direttore generale e il collegio sindacale.
Al
direttore generale
, ai sensi dell’art. 3 co. 6 del D.Lgs. 502/1992, compete di veri -
care – mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati – la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonché l’imparzia-
lità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Si tratta dunque di un
controllo di
gestione
, per il cui espletamento il direttore generale dell’Azienda può avvalersi di un
servizio di controllo interno
appositamente istituito.