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scioglimento dell’organo
;
>
sanzioni
, ovviamente irrogate ai componenti l’organo.
Quanto alle Aziende sanitarie, sono af dati principalmente alla
Regione
e alla
Corte
dei conti
i controlli esterni (su atti, organi e attività), e al
direttore generale
e al
col-
legio sindacale
i controlli interni.
6.2
I controlli delle Regioni sull’attività delle Aziende sanitarie
Secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. 502/1992, spetta alle Regioni:
>
la determinazione dei principi riguardanti l’organizzazione dei servizi e delle attivi-
tà destinate alla tutela della salute, nonché dei criteri di nanziamento delle Azien-
de Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, oltre che le attività d’indirizzo
tecnico, promozione e supporto nei confronti delle stesse Aziende sanitarie, anche
in relazione al
controllo di gestione
e alla
valutazione della qualit
à
delle prestazioni
sanitarie
,
ex
art. 2 co. 2;
>
il
controllo
e la
vigilanza sull’operato
delle Aziende Sanitarie Locali, con modalità
che la stessa Regione determina,
ex
art. 2 co. 2-
sexies
, lett.
e
);
>
il
commissariamento delle Aziende Ospedaliere
, e la conseguente revoca dell’auto-
nomia aziendale, ogni qualvolta si veri chino, in queste Aziende, ingiusti cati disa-
vanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte,
fatta salva l’autonomia dell’Università,
ex
art. 4 co. 8;
>
l’attivazione di un sistema di
monitoraggio e controllo
sulla de nizione e sul rispet-
to degli
accordi contrattuali
da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qua-
lità dell’assistenza e sull’appropriatezza delle prestazioni rese,
ex
art. 8-
octies
co. 1.
La de nizione, peraltro, dei suddetti accordi contrattuali entro i termini stabiliti
dalla Regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura,
per quanto riguarda le
strutture pubbliche del Servizio
Sanitario Nazionale
, rap-
presentano elemento di veri ca per la
conferma degli incarichi
al
direttore generale
,
ai
direttori di dipartimento
e del contratto previsto per i
dirigenti responsabili di struttura
complessa
, nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al
personale con
funzioni dirigenziali
dipendente dalle Aziende interessate (art. 8-
octies
co. 2).
Sempre alle Regioni spetta la
revoca dell’incarico
,
di direttore generale
, su richiesta
del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci – ovvero, per le Aziende Ospedaliere, su
richiesta della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sa-
nitaria regionale –, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
Attuativo Locale (art. 2, co. 5, D.Lgs. 171/2016), come pure la
decurtazione della
retribuzione di risultato
in misura pari ad almeno il 20 per cento ovvero la
destitu-
zione
, nel caso di grave inadempienza (art. 1, co. 7, L. 120/2007). Nel primo caso, se
il contratto di lavoro del direttore generale è già scaduto, i Sindaci o la Conferenza
dei Sindaci possono chiedere alla Regione di non disporne la conferma.
Spettano inoltre alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell’
attività
libero professionale intramura
, nonché l’adozione di misure dirette ad attivare
in-
terventi sostitutivi
nei riguardi delle Aziende inadempienti, previa ssazione di con-
gruo termine entro cui le Aziende possono provvedere (art. 22-
bis
, D.L. 223/2006
convertito in L. 248/2006).