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www.

edises

.it

>

scioglimento dell’organo

;

>

sanzioni

, ovviamente irrogate ai componenti l’organo.

Quanto alle Aziende sanitarie, sono af dati principalmente alla

Regione

e alla

Corte

dei conti

i controlli esterni (su atti, organi e attività), e al

direttore generale

e al

col-

legio sindacale

i controlli interni.

6.2

I controlli delle Regioni sull’attività delle Aziende sanitarie

Secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. 502/1992, spetta alle Regioni:

>

la determinazione dei principi riguardanti l’organizzazione dei servizi e delle attivi-

tà destinate alla tutela della salute, nonché dei criteri di nanziamento delle Azien-

de Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, oltre che le attività d’indirizzo

tecnico, promozione e supporto nei confronti delle stesse Aziende sanitarie, anche

in relazione al

controllo di gestione

e alla

valutazione della qualit

à

delle prestazioni

sanitarie

,

ex

art. 2 co. 2;

>

il

controllo

e la

vigilanza sull’operato

delle Aziende Sanitarie Locali, con modalità

che la stessa Regione determina,

ex

art. 2 co. 2-

sexies

, lett.

e

);

>

il

commissariamento delle Aziende Ospedaliere

, e la conseguente revoca dell’auto-

nomia aziendale, ogni qualvolta si veri chino, in queste Aziende, ingiusti cati disa-

vanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte,

fatta salva l’autonomia dell’Università,

ex

art. 4 co. 8;

>

l’attivazione di un sistema di

monitoraggio e controllo

sulla de nizione e sul rispet-

to degli

accordi contrattuali

da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qua-

lità dell’assistenza e sull’appropriatezza delle prestazioni rese,

ex

art. 8-

octies

co. 1.

La de nizione, peraltro, dei suddetti accordi contrattuali entro i termini stabiliti

dalla Regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura,

per quanto riguarda le

strutture pubbliche del Servizio

Sanitario Nazionale

, rap-

presentano elemento di veri ca per la

conferma degli incarichi

al

direttore generale

,

ai

direttori di dipartimento

e del contratto previsto per i

dirigenti responsabili di struttura

complessa

, nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al

personale con

funzioni dirigenziali

dipendente dalle Aziende interessate (art. 8-

octies

co. 2).

Sempre alle Regioni spetta la

revoca dell’incarico

,

di direttore generale

, su richiesta

del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci – ovvero, per le Aziende Ospedaliere, su

richiesta della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sa-

nitaria regionale –, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano

Attuativo Locale (art. 2, co. 5, D.Lgs. 171/2016), come pure la

decurtazione della

retribuzione di risultato

in misura pari ad almeno il 20 per cento ovvero la

destitu-

zione

, nel caso di grave inadempienza (art. 1, co. 7, L. 120/2007). Nel primo caso, se

il contratto di lavoro del direttore generale è già scaduto, i Sindaci o la Conferenza

dei Sindaci possono chiedere alla Regione di non disporne la conferma.

Spettano inoltre alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell’

attività

libero professionale intramura

, nonché l’adozione di misure dirette ad attivare

in-

terventi sostitutivi

nei riguardi delle Aziende inadempienti, previa ssazione di con-

gruo termine entro cui le Aziende possono provvedere (art. 22-

bis

, D.L. 223/2006

convertito in L. 248/2006).