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edises

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dell’uniformità dell’ordinamento, in modo che ne sia assicurata un’applicazione uni-

forme su tutto il territorio nazionale, ciò nondimeno la stessa norma costituzionale si

preoccupa di prevenire qualsiasi arbitrio o abuso di tali poteri sostitutivi e, per farlo,

stabilisce che questo tipo di intervento sia regolato dalla legge e sia rispettoso dei

richiamati principi.

L’intervento adottato dal Governo, in ogni caso,

non preclude l’esercizio delle fun-

zioni regionali

per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è ef cace sino a quan-

do i competenti organi regionali abbiano provveduto.

Si adotta questo stesso procedimento in altri 2 casi. Segnatamente quando:

>

sia trascorso un anno dall’entrata in vigore del

Piano Sanitario Nazionale

senza

che la Regione abbia adottato il

Piano Sanitario Regionale

(art. 1 co. 17, D.Lgs.

502/1992);

>

siano accertate

gravi inadempienze

nella realizzazione degli obiettivi previsti in

atti

di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale

, adotta-

ti con le procedure dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra

Stato, Regioni e Province autonome e di Conferenza uni cata (art. 19-

sexies

, D.Lgs.

502/1992).

Il Ministro della Salute, in ne, ha poteri sostitutivi anche riguardo al raggiungimen-

to degli

obiettivi di equilibrio economico- nanziario

delle Regioni e ai pro li con-

cordati nei patti di stabilità interni. Su questi poteri, infatti, è imperniata tutta la

normativa sui cd.

Piani di rientro dal de cit sanitario

.

6.5

La Corte dei conti e la sua funzione di controllo

Nell’ordinamento costituzionale italiano, la Corte dei conti, istituita un anno dopo

la nascita dello Stato unitario (L. 800/1862) per la vigilanza sulle spese delle Ammi-

nistrazioni pubbliche, costituisce la suprema magistratura di controllo ed è anche

organo di giustizia amministrativa nelle materie riguardanti la contabilità pubblica.

In particolare, la Corte (art. 100 Cost.):

>

esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo;

>

esercita il controllo successivo sul rendiconto annuale dello Stato;

>

partecipa al controllo sulla gestione nanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria.

Finalità del controllo è garantire la legalità dell’azione dell’esecutivo e principalmen-

te l’osservanza della legge di bilancio. Dei risultati del riscontro eseguito la Corte

riferisce direttamente alle Camere.

Le riforme degli ultimi anni hanno notevolmente ampliato le competenze di quest’or-

gano. In particolare, la L. 20/1994 (art. 3 co. 4) ha previsto che la Corte svolga, anche

in corso di esercizio, un controllo successivo sulla

gestione del bilancio e del patri-

monio delle Amministrazioni pubbliche

, nonché sulle

gestioni fuori bilancio

e sui

fondi di provenienza europea

, veri cando la legittimità e la regolarità delle gestioni,

nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna Amministrazione.