

www.
edises
.it
dell’uniformità dell’ordinamento, in modo che ne sia assicurata un’applicazione uni-
forme su tutto il territorio nazionale, ciò nondimeno la stessa norma costituzionale si
preoccupa di prevenire qualsiasi arbitrio o abuso di tali poteri sostitutivi e, per farlo,
stabilisce che questo tipo di intervento sia regolato dalla legge e sia rispettoso dei
richiamati principi.
L’intervento adottato dal Governo, in ogni caso,
non preclude l’esercizio delle fun-
zioni regionali
per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è ef cace sino a quan-
do i competenti organi regionali abbiano provveduto.
Si adotta questo stesso procedimento in altri 2 casi. Segnatamente quando:
>
sia trascorso un anno dall’entrata in vigore del
Piano Sanitario Nazionale
senza
che la Regione abbia adottato il
Piano Sanitario Regionale
(art. 1 co. 17, D.Lgs.
502/1992);
>
siano accertate
gravi inadempienze
nella realizzazione degli obiettivi previsti in
atti
di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale
, adotta-
ti con le procedure dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra
Stato, Regioni e Province autonome e di Conferenza uni cata (art. 19-
sexies
, D.Lgs.
502/1992).
Il Ministro della Salute, in ne, ha poteri sostitutivi anche riguardo al raggiungimen-
to degli
obiettivi di equilibrio economico- nanziario
delle Regioni e ai pro li con-
cordati nei patti di stabilità interni. Su questi poteri, infatti, è imperniata tutta la
normativa sui cd.
Piani di rientro dal de cit sanitario
.
6.5
La Corte dei conti e la sua funzione di controllo
Nell’ordinamento costituzionale italiano, la Corte dei conti, istituita un anno dopo
la nascita dello Stato unitario (L. 800/1862) per la vigilanza sulle spese delle Ammi-
nistrazioni pubbliche, costituisce la suprema magistratura di controllo ed è anche
organo di giustizia amministrativa nelle materie riguardanti la contabilità pubblica.
In particolare, la Corte (art. 100 Cost.):
>
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo;
>
esercita il controllo successivo sul rendiconto annuale dello Stato;
>
partecipa al controllo sulla gestione nanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria.
Finalità del controllo è garantire la legalità dell’azione dell’esecutivo e principalmen-
te l’osservanza della legge di bilancio. Dei risultati del riscontro eseguito la Corte
riferisce direttamente alle Camere.
Le riforme degli ultimi anni hanno notevolmente ampliato le competenze di quest’or-
gano. In particolare, la L. 20/1994 (art. 3 co. 4) ha previsto che la Corte svolga, anche
in corso di esercizio, un controllo successivo sulla
gestione del bilancio e del patri-
monio delle Amministrazioni pubbliche
, nonché sulle
gestioni fuori bilancio
e sui
fondi di provenienza europea
, veri cando la legittimità e la regolarità delle gestioni,
nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna Amministrazione.