

Risposte commentate
1) A.
Per
interpretazione autentica
si intende quella che viene effettuata dallo stesso sog-
getto che ha emanato la norma. L’organo che ha fatto la legge ricorre ad un altro provvedi-
mento. Questa interpretazione viene effettuata quando la norma non è chiara: il Parlamento
può scegliere quale, fra le possibili interpretazioni di una o più disposizioni, sia da conside-
rare espressione della
voluntas legislatoris
. Si parla in questo caso di norma interpretativa,
che finisce per integrare e chiarire la norma non chiara; l’interpetazione, assumendo la forma
di una norma, diventa generale, astratta e cogente ed è vincolante per tutti.
2) B.
L’art. 1 c.p. recita: “
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite
”. Questa è la
base del principio in esame, disciplinato anche nell’art. 199 c.p.: “
Nessuno può essere sotto-
posto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi
dalla legge stessa preveduti
”; nell’art. 25, Cost.: “
Nessuno può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottopo-
sto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
”; e nell’art. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata in Italia con
L. 4-8-1955, n. 848: “
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che,
al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o inter-
nazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al mo-
mento in cui il reato è stato commesso
”.
3) D.
Il
principio di legalità
non risulta essere di esclusiva pertinenza della disciplina pena-
listica, ma per ciò che riguarda questa materia tutt’oggi si può ritenere pienamente attuale il
brocardo di matrice illuministica “
nullum crimen sine lege
”. Il nostro legislatore costituzio-
nale, nella formulazione dell’articolo 25, ha ampliato tale formula indirizzandola non solo
verso il reato, ma anche verso la pena; conseguenza di tale scelta è che il sopra citato brocar-
do, attualizzato secondo i principi del nostro ordinamento, potrebbe essere modificato in “
nul-
lum crimen sine lege, nulla pena sine lege
”. Il principio di legalità viene assicurato, sul piano
formale, dalla riserva di legge che vincola ad una espressa statuizione legislativa la previsio-
ne dei reati ed anche delle pene. Il principio di materialità si affianca a quello di legalità ri-
chiedendo che il reato sia costituito da un comportamento umano materialmente estrinsecan-
tesi nel mondo esteriore.
4) D.
Con l’espressione
norma penale in bianco
ci si riferisce a tutta quella serie di norme
riconducibili ad una specifica tecnica normativa secondo la quale il contenuto del precetto è
presente in una disposizione diversa da quella che stabilisce la pena. Di conseguenza, queste
rinviano per la specificazione o integrazione del contenuto del precetto ad un atto normativo
di grado inferiore, o a un provvedimento della P.A. o ad una legge extrapenale.
5) C. Fonte del diritto penale
può essere solo la legge ordinaria (ed atti ad essa equiparati
come i decreti legge e i decreti legislativi), per espressa disposizione dell’art. 25 della Costi-
tuzione che pone nel nostro ordinamento il “principio di legalità” in ambito penale (“
nullum
crimen sine lege
” = nessun crimine senza una legge che lo preveda).