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Punto A
Normativa di riferimento (Sezione I)
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n. 170/2010, garantisce il diritto all’istruzione e favorisce il successo scolastico, anche
attraverso misure didattiche di supporto.
Gli interventi pubblici per rendere effettivo il diritto allo studio sono ad ampio
spettro e riguardano sia l’iscrizione e la frequenza della scuola dell’obbligo sia gli
aiuti economici ai capaci ed ai meritevoli, perché possano raggiungere i gradi più
alti dell’istruzione successivi al compimento dell’obbligo scolastico, sia particolari
forme di sostegno didattico ad alunni con difficoltà certificate.
Quesito A.3
Cosa si intende per “sistema nazionale di istruzione e formazione”?
La realizzazione del diritto allo studio si attua all’interno del sistema nazionale di
istruzione.
Esso è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti
locali (legge 10 marzo 2000, n. 62, “
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione
”), in quanto la Repubblica individua come obiettivo prio-
ritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
L’adesione al Trattato dell’Unione europea (Trattato di Maastricht, 1992) ha com-
portato la ricezione nell’ordinamento italiano del principio di sussidiarietà, entrato
nella Costituzione a seguito della riforma del 2001. Ne deriva il criterio generale che l’e-
rogazione dei servizi pubblici non è monopolio dello Stato ma vede il concorso dell’au-
tonoma iniziativa degli Enti locali nonché dei cittadini, singoli e associati, all’interno
di un quadro nazionale che definisce i livelli delle prestazioni da erogare ai cittadini.
La Costituzione (art. 33) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa affida, inoltre, alla legge ordinaria il
compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
Il riparto dei poteri legislativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni disposto
dal rinnovato art. 117 della Costituzione, ha configurato un ordinamento scolastico
comprensivo di due sistemi tra loro correlati: l’Istruzione nonché l’Istruzione e For-
mazione Professionale (IeFP).
Il legislatore ha dato attuazione all’art. 117 Cost. con la legge delega n. 53/2003,
la quale ha ridisegnato il nuovo ordinamento scolastico denominandolo “
sistema
educativo di istruzione e di formazione
”, ispirato ai principi della crescita e della valo-
rizzazione della persona, della formazione spirituale e morale, della promozione
dell’apprendimento in tutto l’arco della vita, dello sviluppo della coscienza storica e
di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea
(artt. 1 e 2, legge n. 53/2003).
Tale sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell’in-
fanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dell’istruzione secon-
daria di secondo grado e il sistema dell’istruzione e formazione professionale (ieFP).