Previous Page  29 / 32 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 29 / 32 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Punto A

Normativa di riferimento (Sezione I)

23

n. 170/2010, garantisce il diritto all’istruzione e favorisce il successo scolastico, anche

attraverso misure didattiche di supporto.

Gli interventi pubblici per rendere effettivo il diritto allo studio sono ad ampio

spettro e riguardano sia l’iscrizione e la frequenza della scuola dell’obbligo sia gli

aiuti economici ai capaci ed ai meritevoli, perché possano raggiungere i gradi più

alti dell’istruzione successivi al compimento dell’obbligo scolastico, sia particolari

forme di sostegno didattico ad alunni con difficoltà certificate.

Quesito A.3

Cosa si intende per “sistema nazionale di istruzione e formazione”?

La realizzazione del diritto allo studio si attua all’interno del sistema nazionale di

istruzione.

Esso è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti

locali (legge 10 marzo 2000, n. 62, “

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto

allo studio e all’istruzione

”), in quanto la Repubblica individua come obiettivo prio-

ritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della

domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

L’adesione al Trattato dell’Unione europea (Trattato di Maastricht, 1992) ha com-

portato la ricezione nell’ordinamento italiano del principio di sussidiarietà, entrato

nella Costituzione a seguito della riforma del 2001. Ne deriva il criterio generale che l’e-

rogazione dei servizi pubblici non è monopolio dello Stato ma vede il concorso dell’au-

tonoma iniziativa degli Enti locali nonché dei cittadini, singoli e associati, all’interno

di un quadro nazionale che definisce i livelli delle prestazioni da erogare ai cittadini.

La Costituzione (art. 33) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti

di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa affida, inoltre, alla legge ordinaria il

compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la

parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico

equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

Il riparto dei poteri legislativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni disposto

dal rinnovato art. 117 della Costituzione, ha configurato un ordinamento scolastico

comprensivo di due sistemi tra loro correlati: l’Istruzione nonché l’Istruzione e For-

mazione Professionale (IeFP).

Il legislatore ha dato attuazione all’art. 117 Cost. con la legge delega n. 53/2003,

la quale ha ridisegnato il nuovo ordinamento scolastico denominandolo “

sistema

educativo di istruzione e di formazione

”, ispirato ai principi della crescita e della valo-

rizzazione della persona, della formazione spirituale e morale, della promozione

dell’apprendimento in tutto l’arco della vita, dello sviluppo della coscienza storica e

di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea

(artt. 1 e 2, legge n. 53/2003).

Tale sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell’in-

fanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di

primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dell’istruzione secon-

daria di secondo grado e il sistema dell’istruzione e formazione professionale (ieFP).