Capitolo 9 - Gli ordinamenti della scuola dell’infanzia
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L. 10 febbraio 2000, n. 30
, Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’i-
struzione, Art. 2: “
La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione
e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa
fra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendi-
mento e operando per assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel
rispetto dell’orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei
bambini e delle bambine. […] La scuola dell’infanzia, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei
servizi all’infanzia, dall’altro con la scuola di base.
”.
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L. 28 marzo 2003, n. 53
, Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istru-
zione e formazione professionale, Art. 2, lett. e): “
la scuola dell’infanzia, di durata
triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, mo-
rale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglian-
za delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
La differenza di impostazione tra la riforma voluta dai ministri Berlinguer - De
Mauro (legge n. 30/2000) e la successiva del ministro Moratti (legge n. 53/2003)
emerge semmai nella diversa considerazione del ruolo della famiglia: se la legge n.
30 la valorizza “
nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori
” (art. 1), la legge n. 53
riprende tale affermazione affiancandola a quella relativa al “
rispetto […] delle scelte
educative della famiglia
”.
La denominazione, attuale e definitiva, di “
scuola dell’infanzia
” è stata introdotta
dalla legge n. 53/2003 (art. 2, comma 1, lett. e, sopra riportato).
9.1.2 Gli ordinamenti del 1968
La legge n. 444/1968 prevedeva la costituzione di una specifica struttura verti-
cale per la scuola materna statale con, a livello territoriale, il
Circolo didattico
, nella
cui giurisdizione erano ricomprese varie scuole formate da non più di nove sezioni
ciascuna, e l’
Ispettorato scolastico
, che doveva amministrare e vigilare un certo numero
di Circoli didattici, funzionanti in una medesima provincia.
Responsabile del Circolo era una Direttrice didattica, coadiuvata, per gli aspetti
burocratico-amministrativi, da una segretaria e da un numero variabile di applicate
di segreteria; all’Ispettorato scolastico era preposta un’Ispettrice scolastica, che poteva
avvalersi di una segretaria per il disbrigo delle numerose incombenze.
A livello provinciale erano responsabili i
Provveditorati agli studi
, mentre a livello
ministeriale era stato istituito un apposito Servizio, in luogo di una Direzione gene-
petenze. La precedente denominazione metteva invece l’accento sulla funzione genitoriale
(per altro unicamente quella femminile), quasi che il bambino fosse solo ricettore del servizio.