370 Maestre di scuola d'infanzia e Istruttori socio-educativi nel Comune di Napoli - Teoria e test - page 37

Capitolo 9 - Gli ordinamenti della scuola dell’infanzia
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9.1.4 La riduzione dell’orario settimanale di lavoro dei docenti della scuola
materna
Inizialmente, l’orario di lavoro di tutto il personale (docente e assistente) coinci-
deva con quello di funzionamento della scuola, cioè
quarantadue ore settimanali
, pari
a sette ore al giorno per sei giorni la settimana. La considerazione di partenza era
che il lavoro nella scuola materna fosse di tipo assistenziale, inquadrabile più sotto il
profilo della vigilanza educativa che sotto quello della docenza.
L’applicazione dei parametri della docenza avvenne in modo progressivo, attra-
verso le tre tappe successive della legge n. 477/1973, della legge n. 463/1978, del
D.P.R. n. 399/1988. Una prima riduzione a 36 ore settimanali avvenne a seguito
dell’emanazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, “
Delega al Governo per l’emanazio-
ne di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della
scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato
” (art. 4, comma 1, confluito
nell’art. 88 del D.P.R. n. 417/1974).
Quattro anni dopo l’orario fu portato a 30 ore settimanali con l’entrata in vigore
della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui art. 9 “
Disposizioni particolari sul funzionamen-
to delle scuole materne statali
” stabilì che:
– l’orario di funzionamento delle scuole materne statali fosse di otto ore, con il
massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo;
– a ciascuna sezione fossero assegnate due insegnanti di pari dignità, con la conse-
guente abolizione della figura delle insegnanti aggiunte;
– fosse abolita pure la figura dell’assistente, con il passaggio di tale personale nei
ruoli del personale docente (art. 7
4
);
– l’orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali fos-
se di trenta ore settimanali per le attività educative, oltre a venti ore mensili per
le altre attività connesse con il funzionamento della scuola.
In sostanza, la legge n. 463 introdusse il doppio organico per la scuola materna.
All’orario attuale di 25 ore settimanali si arrivò con il D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, autorizzativo del contratto scuola per il triennio 1988/90, il cui art. 14 così recita
(comma 4): “
L’attività di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore setti-
manali dall’1 settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dall’1 settembre 1990
[…]”.
Per le scuole paritarie comunali e provinciali, invece, il
CCNL
del
comparto
Regioni-Autonomie Locali
fissa in
30 ore
settimanali l’attività didattica.
4
 L. 467/1978, art. 7. Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole
materne statali, “
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall’inizio dell’anno scolastico 1977-78, le
assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servi-
zio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate d’ufficio nei ruoli delle insegnanti
delle scuole materne statali, purché siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo
1968, n. 444, e previo superamento, qualora non fornite dal prescritto titolo di abilitazione, del corso
abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma
”.
Avvenne cioè che personale assunto sulla base del diploma di licenza media o equivalente
(corsi di avviamento professionale) fosse “d’ufficio” promossa al ruolo di docente sulla base
di un corso abilitante e di un colloquio conclusivo.
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