370 Maestre di scuola d'infanzia e Istruttori socio-educativi nel Comune di Napoli - Teoria e test - page 34

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Parte Terza - Legislazione sociale e scolastica
«La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell’età prescolastica da tre a sei anni,
è disciplinata dalle norme della presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assisten-
za e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia.
L’iscrizione è facoltativa, la frequenza gratuita».
I fini della neonata scuola materna vedono, nell’opera di educazione dei bambini,
il prevalente intervento della famiglia, la sussistenza di connotazioni chiaramente
socio-assistenziali, con una residuale subordinazione alla scuola elementare, alla cui
frequenza i bambini stessi debbono essere preparati. È evidente che non ci troviamo
di fronte ad una richiesta di mera scolarizzazione, tanto da parlare di
età prescolare
.
Pur con i limiti evidenziati, la legge n. 444/1968 rappresentò un notevole salto
culturale e qualitativo rispetto alle disposizioni contenute nel
Testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sull’istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integra-
zione
, approvato con il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, il cui art. 26 testualmente recita:
«L’istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.
Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni.
Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.
Le classi di grado superiore oltre la quinta prendono il nome di classi integrative di
avviamento professionale»
.
Il successivo art. 28 dello stesso Testo unico n. 577/1928 opportunamente precisa
che la scuola materna
«ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazio-
ni dell’intelligenza e del carattere del bambino»
.
Non vale neppure la pena soffermarsi più di tanto per sottolineare come quella
che diventerà la scuola materna non aveva una propria autonoma organizzazione,
ma viveva in funzione della scuola elementare, della quale era parte integrante con
funzione semplicemente preparatoria. Il personale docente a essa assegnato era for-
nito di uno specifico titolo di studio, il
diploma di insegnamento nelle scuole del grado
preparatorio
, che si conseguiva con un corso triennale in una manciata di istituti sta-
tali e in centinaia di privati (si veda, in proposito, il capo VII del
Regolamento Generale
sui servizi dell’istruzione elementare
, approvato con il R.D. 23 aprile 1928, n. 1297).
Torniamo ora a periodi più recenti.
Dopo l’emanazione dei primi
Orientamenti didattici
della scuola materna statale,
pubblicati nel 1969, sul finire del secolo scorso e all’inizio dell’attuale, sono state
approvate due riforme complessive del sistema scolastico e formativo, nelle cui leggi
delega o quadro sono state ridefinite le finalità proprie dei singoli ordini e gradi sco-
lastici, finalità che, al di là dei fiumi di inchiostro versati per dimostrare il contrario,
sono di fatto quasi identiche per quanto riguarda la scuola materna (ridenominata
scuola dell’infanzia
1
), come è possibile notare dalla lettura sinottica dei testi norma-
tivi di seguito riportati nelle parti che ci interessano:
1
 La denominazione “
scuola dell’infanzia
” è entrata nell’ordinamento scolastico a seguito del-
la legge n. 53/2003 (c.d. riforma Moratti). Essa esalta il bambino come persona, soggetto atti-
vo e protagonista del proprio processo di apprendimento, della propria autoeducazione e nel
percorso di maturazione dell’identità, di conquista dell’autonomia e di sviluppo delle com-
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