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Parte Terza - Legislazione sociale e scolastica
rale, anche se, sostanzialmente, con identiche funzioni (l’unica differenza era data
dalla qualifica del funzionario cui veniva affidata siffatta incombenza).
La scuola materna funzionava per sette ore al giorno.
Ad ogni sezione veniva assegnata un’insegnante e un’assistente di sezione. Ogni
tre sezioni veniva assegnato un ulteriore posto di insegnante aggiunta, mentre il
numero delle assistenti restava sempre lo stesso, da una a tre.
Nel caso di quattro sezioni funzionanti nella stessa scuola, scattava la seconda
assistente, figura professionalmente ibrida, inquadrata nel personale non docente e
nella carriera esecutiva.
Il numero degli iscritti per ciascuna sezione poteva essere da 15 a 30
2
.
L’orario di servizio di tutto il personale (docente e assistente) coincideva con
quello di funzionamento della scuola, cioè quarantadue ore settimanali, pari a sette
ore al giorno per sei giorni la settimana
3
.
Fu successivamente abbandonato il progetto di costituire autonomi Circoli di-
dattici di scuola materna, la quale venne invece assorbita a pieno titolo nei
Circoli
didattici di scuola elementare
, cui erano state precedentemente aggregate conferendo
incarico provvisorio ai
Direttori didattici delle scuole elementari
per la loro «reggenza».
9.1.3 Il personale
La legge n. 463/1978, per smaltire le foltissime graduatorie a esaurimento, cui
essa stessa aveva dato vita, stabilì l’equipollenza tra il
diploma delle scuole del gra-
do preparatorio
(scuola magistrale triennale) e quello di
abilitazione magistra-
le
(istituto magistrale quadriennale), con la conseguente immissione nei ruoli delle
scuole materne statali delle insegnanti elementari fornite dell’idoneità per insegnare
in quel grado di scuola.
A questa prima unificazione ne seguì una seconda: tutti i docenti, ivi compresi
quelli delle scuole dell’infanzia e primaria, devono essere forniti di
laurea
(legge 19
novembre 1990, n. 341, recante
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
).
Ne è conseguita l’abolizione della scuola e dell’istituto magistrali (D.I. 10 mar-
zo 1997), con contestuale istituzione e attivazione dei corsi di laurea (per ora anco-
ra quadriennali) in
Scienze della formazione primaria
(D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471,
recante
Regolamento concernente l’ordinamento didattico del corso di laurea in scienze
della formazione primaria
), articolati in un primo biennio unitario e in un secondo
di indirizzo e con la possibilità, in cinque anni, di conseguire due lauree abilitanti
(con qualche esame e un po’ di tirocinio in più anche per le attività di sostegno) sia
per la scuola dell’infanzia che per quella primaria.
La sostanziale e sempre più diffusa uguaglianza della formazione iniziale non può
non avere (ma a oggi non ha) ricadute sullo stato giuridico e sul trattamento econo-
mico del personale docente della scuola dell’infanzia.
2
La legge n. 270/1982, art. 12, abbassò il numero minimo a 13 iscritti; per le classi con
bambini portatori di handicap il numero massimo e il numero minimo furono stabiliti,
rispettivamente, in 20 e 13 bambini.
3
Era consentita ai bambini la frequenza di un solo turno, antimeridiano o pomeridiano.