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          Parte Prima
        
        
          L’insegnamento della lingua francese nelle scuole
        
        
          re) di competenza statale, e dai percorsi di istruzione e formazione professio-
        
        
          nale di competenza regionale.
        
        
          L’istruzione secondaria di secondo grado di competenza statale dei licei, degli
        
        
          istituti tecnici e istituti professionali aveva una durata complessiva di 5 anni(da
        
        
          14 a 19 anni di età), ad eccezione del liceo artistico, che prevedeva anche un
        
        
          percorso di 4 anni più un eventuale anno integrativo. Negli istituti professio-
        
        
          nali i percorsi di studio avevano la durata di 3 anni, a cui potevano aggiungersi
        
        
          ulteriori 2 anni di studio.
        
        
          Infine, a livello post-secondario, prevedeva due tipologie di offerta nell’ambito
        
        
          del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore: l’offerta formativa e
        
        
          i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e quella
        
        
          riguardante i percorsi IFTS.
        
        
          
            2.2
          
        
        
          
            I regolamenti
          
        
        
          I
        
        
          
            Regolamenti
          
        
        
          8
        
        
          
            ,
          
        
        
          recanti norme concernenti il riordino dei licei, degli istituti tec-
        
        
          nici e professionali, hanno rappresentato il definitivo passaggio verso la defini-
        
        
          zione completa dell’assetto del sistema scolastico italiano.
        
        
          In base ad essi, la riforma prevede la riorganizzazione dell’attuale percorso
        
        
          liceale (i tre licei ordinamentali, artistico, classico e scientifico, più gli indirizzi
        
        
          sperimentali, come per esempio il liceo linguistico e il liceo socio-psico-pedago-
        
        
          gico), in 6 licei: artistico, classico, scientifico, linguistico, musicale e coreutico,
        
        
          delle scienze umane.
        
        
          Vale la pena evidenziare, a puro scopo orientativo, alcune delle novità introdot-
        
        
          te dai
        
        
          
            Regolamenti
          
        
        
          :
        
        
          >
        
        
          L’insegnamento della lingua latina obbligatorio nel liceo classico, scientifico,
        
        
          linguistico e delle scienze umane e opzionale nel liceo artistico e nel liceo
        
        
          musicale e coreutico.
        
        
          >
        
        
          L’insegnamento obbligatorio della lingua straniera per tutti i 5 anni del cor-
        
        
          so di studio.
        
        
          >
        
        
          Un incremento orario dell’insegnamento della matematica, della fisica e del-
        
        
          le scienze.
        
        
          >
        
        
          La valorizzazione delle discipline giuridiche ed economiche.
        
        
          >
        
        
          L’introduzione al quinto anno del CLIL (Apprendimento Integrato di Lin-
        
        
          gua e Contenuto), che prevede l’insegnamento in lingua straniera di una
        
        
          disciplina non linguistica.
        
        
          >
        
        
          La possibilità di costituire dipartimenti disciplinari e un comitato scientifico
        
        
          come articolazioni del Collegio dei docenti.
        
        
          8
        
        
          Decreti del Presidente della Repubblica emanati il 15 marzo 2010
        
        
          
            ai sensi dell’articolo 64,
          
        
        
          
            comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.