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328

Libro III

Diritto dell’Unione europea

Una novità apportata dal Trattato di Amsterdam è stata l’integrazione dell’

acquis

di Schengen nell’ambito dell’Unione europea. L’

acquis

di Schengen è costituito

dai trattati istitutivi (Accordo e Convenzione), gli atti di adesione dei vari Stati,

oltre che il vasto

corpus

di norme e di standard di comportamento che hanno

prodotto modi cazioni di rilievo nell’organizzazione dei controlli alle frontiere,

nella politica migratoria e nelle modalità della cooperazione tra le polizie nazio-

nali degli Stati coinvolti.

Al cosiddetto Spazio Schengen hanno aderito nel tempo quasi tutti gli Stati mem-

bri dell’Unione europea (è rimasta fuori solo l’Irlanda) e anche alcuni Stati non

membri (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

Alcuni Stati membri dell’Unione (Romania, Bulgaria, Cipro e Croazia) hanno

aderito ai trattati ma non applicano ancora le sue disposizioni.

1.7

Il Trattato di Nizza

Il Trattato di Nizza, che

modi ca il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le

Comunità europee e alcuni atti connessi

, è stato approvato al Consiglio europeo di Nizza

l’11 dicembre 2000 e rmato il 26 febbraio 2001, al termine di una lunghissima ma-

ratona negoziale. È entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

Tra le modi che introdotte meritano menzione:

>

l’estensione del

voto a maggioranza quali cata

e una nuova ponderazione dei voti

in seno al Consiglio. Con tale riforma, necessaria per evitare lo “

stallo decisionale

”, si

sono voluti limitare i casi in cui un Paese può opporre il veto;

>

la sempli cazione delle procedure per l’attivazione della

cooperazione

rafforzata

.

Il Trattato di Nizza le rafforza, eliminando la facoltà per ogni membro di opporre il

veto a una cooperazione rafforzata, imponendo un minimo di otto Stati per avviare

una cooperazione e prevedendo la possibilità di estendere il meccanismo alla poli-

tica estera e di sicurezza, esclusa però la difesa;

>

la riforma del

sistema giurisdizionale

dell’Unione;

>

una nuova ripartizione dei

seggi al Parlamento europeo

e l’estensione della

proce-

dura di codecisione

;

>

la modi ca della struttura delle istituzioni;

>

la modi ca della procedura relativa alla constatazione di una

grave violazione

da

parte di uno Stato membro di uno o più dei principi fondamentali dell’Unione. Il

Trattato introduce una fase di

pre-allarme

che consente di intervenire con oppor-

tune raccomandazioni qualora sia accertato un

evidente rischio

di grave violazione

(non più quindi una violazione certa) dei principi fondamentali da parte di uno

Stato. Prima di procedere in tal senso, è prevista la possibilità di far intervenire per-

sonalità indipendenti al ne di presentare un rapporto sulla situazione nello Stato

membro in questione.

1.8

Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

Il 29 ottobre 2004, 25 capi di Stato e di governo hanno rmato a Roma il

Trattato che

istituisce una Costituzione per l’Europa

e che riuniva in un testo unico tutti i trattati e i

protocolli vigenti, eccetto quello della Comunità europea dell’energia atomica.