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326

Libro III

Diritto dell’Unione europea

Il

primo pilastro

era costituito dall’ordinamento comunitario ed era disciplinato

dalle disposizioni previste dai trattati istitutivi della Comunità europea (che proprio

con il Trattato di Maastricht perdeva formalmente il connotato di comunità esclusi-

vamente economica), della CECA e dell’Euratom.

Il

secondo pilastro

prevedeva l’istituzione di una politica comune, che si collocava

all’interno dell’Unione pur restando fuori dal quadro comunitario, estesa ai settori

della

politica estera e della sicurezza (PESC)

, basata sull’adozione di una coopera-

zione sistematica tra le politiche poste in essere dai governi dei singoli Stati membri

nonché sull’attuazione di

azioni comuni.

Il

terzo pilastro

era volto alla realizzazione della

cooperazione nei settori della giu-

stizia e degli affari interni (CGAI)

, no ad allora perseguita in modo solo occasiona-

le e informale attraverso patti conclusi tra gli Stati membri o tra alcuni di essi.

Nell’ambito del primo pilastro veniva applicato il cd.

metodo

comunitario

, caratterizzato

dal monopolio del diritto d’iniziativa della Commissione, dal ricorso generalizzato al

voto a maggioranza quali cata in sede di Consiglio, dal ruolo attivo del Parlamento euro-

peo e dalla uniformità di interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di

giustizia, mentre veniva marginalizzato il ruolo dei governi nazionali. Il funzionamento

istituzionale del secondo e terzo pilastro dell’Unione europea poggiava, invece, su una lo-

gica di cooperazione intergovernativa (cd.

metodo intergovernativo

), caratterizzato dal

ruolo preminente del Consiglio, dal ruolo consultivo del Parlamento europeo e dal ruolo

limitato della Corte di giustizia. Nell’ambito di questi pilastri il potere decisionale era

rimesso in ultima analisi agli Stati membri.

Il Trattato di Maastricht instaura l’unione economica e monetaria in tre fasi:

>

la

prima fase

prevedeva la liberalizzazione della circolazione dei capitali ed il conso-

lidamento delle politiche economiche e monetarie internazionali (1° luglio 1990);

>

la

seconda fase

mirava alla convergenza delle politiche economiche degli Stati

membri mediante il coordinamento delle banche nazionali attraverso l’Istituto mo-

netario europeo (IME) (1° gennaio 1994);

>

nella

terza fase

era previsto il passaggio alla moneta unica per gli Stati che avessero

rispettato i

criteri di convergenza

delle politiche economiche previste dal Trattato

CE e la costituzione di una Banca centrale europea (BCE, 1° gennaio 1999).

I criteri che ogni Paese avrebbe dovuto rispettare per entrare a far parte dell’area

dell’euro erano i seguenti: mantenimento del debito al di sotto del 60% del PIL, con-

tenimento dell’in azione nel limite dell’1,5% della media dei migliori Stati membri

e riduzione del de cit al 3% del PIL.

1.6

Il Trattato di Amsterdam e lo Spazio Schengen

1.6.1

Il Trattato di Amsterdam

Il Trattato di Amsterdam, rmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio

1999, modi ca e rinumera i Trattati UE e CE, intervenendo con

quattro obiettivi

fondamentali

:

>

porre l’occupazione e i diritti dei cittadini come punto principale dell’Unione (nel

Trattato istitutivo della CE viene aggiunto un nuovo titolo dedicato all’occupazione);

>

eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione e rafforzare la sicurezza;