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Libro III
Diritto dell’Unione europea
Il
primo pilastro
era costituito dall’ordinamento comunitario ed era disciplinato
dalle disposizioni previste dai trattati istitutivi della Comunità europea (che proprio
con il Trattato di Maastricht perdeva formalmente il connotato di comunità esclusi-
vamente economica), della CECA e dell’Euratom.
Il
secondo pilastro
prevedeva l’istituzione di una politica comune, che si collocava
all’interno dell’Unione pur restando fuori dal quadro comunitario, estesa ai settori
della
politica estera e della sicurezza (PESC)
, basata sull’adozione di una coopera-
zione sistematica tra le politiche poste in essere dai governi dei singoli Stati membri
nonché sull’attuazione di
azioni comuni.
Il
terzo pilastro
era volto alla realizzazione della
cooperazione nei settori della giu-
stizia e degli affari interni (CGAI)
, no ad allora perseguita in modo solo occasiona-
le e informale attraverso patti conclusi tra gli Stati membri o tra alcuni di essi.
Nell’ambito del primo pilastro veniva applicato il cd.
metodo
comunitario
, caratterizzato
dal monopolio del diritto d’iniziativa della Commissione, dal ricorso generalizzato al
voto a maggioranza quali cata in sede di Consiglio, dal ruolo attivo del Parlamento euro-
peo e dalla uniformità di interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di
giustizia, mentre veniva marginalizzato il ruolo dei governi nazionali. Il funzionamento
istituzionale del secondo e terzo pilastro dell’Unione europea poggiava, invece, su una lo-
gica di cooperazione intergovernativa (cd.
metodo intergovernativo
), caratterizzato dal
ruolo preminente del Consiglio, dal ruolo consultivo del Parlamento europeo e dal ruolo
limitato della Corte di giustizia. Nell’ambito di questi pilastri il potere decisionale era
rimesso in ultima analisi agli Stati membri.
Il Trattato di Maastricht instaura l’unione economica e monetaria in tre fasi:
>
la
prima fase
prevedeva la liberalizzazione della circolazione dei capitali ed il conso-
lidamento delle politiche economiche e monetarie internazionali (1° luglio 1990);
>
la
seconda fase
mirava alla convergenza delle politiche economiche degli Stati
membri mediante il coordinamento delle banche nazionali attraverso l’Istituto mo-
netario europeo (IME) (1° gennaio 1994);
>
nella
terza fase
era previsto il passaggio alla moneta unica per gli Stati che avessero
rispettato i
criteri di convergenza
delle politiche economiche previste dal Trattato
CE e la costituzione di una Banca centrale europea (BCE, 1° gennaio 1999).
I criteri che ogni Paese avrebbe dovuto rispettare per entrare a far parte dell’area
dell’euro erano i seguenti: mantenimento del debito al di sotto del 60% del PIL, con-
tenimento dell’in azione nel limite dell’1,5% della media dei migliori Stati membri
e riduzione del de cit al 3% del PIL.
1.6
Il Trattato di Amsterdam e lo Spazio Schengen
1.6.1
Il Trattato di Amsterdam
Il Trattato di Amsterdam, rmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio
1999, modi ca e rinumera i Trattati UE e CE, intervenendo con
quattro obiettivi
fondamentali
:
>
porre l’occupazione e i diritti dei cittadini come punto principale dell’Unione (nel
Trattato istitutivo della CE viene aggiunto un nuovo titolo dedicato all’occupazione);
>
eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione e rafforzare la sicurezza;