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Capitolo 1
Dalla cooperazione di settore all’Unione europea
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permettere all’Europa di esercitare maggiore in uenza sulla scena mondiale;
>
rendere più ef cace l’architettura istituzionale dell’Unione.
Con riferimento a quest’ultimo punto, il Trattato opera una profonda revisione nel
senso della sempli cazione, applicando la procedura di
codecisione
a nuove materie
ed ampliando i casi nei quali il Consiglio può decidere a maggioranza quali cata,
anziché all’unanimità. Viene inoltre istituzionalizzata la procedura di
cooperazio-
ne rafforzata
, ossia la possibilità per alcuni degli Stati membri che lo desiderino di
stabilire una cooperazione più stretta, nel rispetto del quadro istituzionale unico
dell’Unione, in modo da non arrestare il processo di integrazione alla ricerca di un
consenso unanime di tutti gli Stati.
Altro momento importante del Trattato attiene alla
comunitarizzazione
, ossia al pas-
saggio dal terzo al primo pilastro, di alcuni temi del settore
giustizia e affari interni
(politica dei visti, concessione del diritto d’asilo e, più in generale, tutte le questioni
relative alla libera circolazione), in precedenza relegate all’ambito intergovernativo.
1.6.2
La libera circolazione delle persone e lo Spazio Schengen
Nel 1985 Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo rmarono l’Accordo di
Schengen (dal nome della cittadina lussemburghese che ha ospitato la rma dell’ac-
cordo) con il quale si impegnavano ad “
eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferen-
doli alle proprie frontiere esterne
” (art. 17) entro il 14 gennaio 1990.
Con tale accordo furono individuati i seguenti fronti su cui operare:
>
rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne con carattere di omogeneità
per tutti i Paesi contraenti (visti di ingresso, veri ca delle persone e delle vetture
nonché delle merci trasportate, segnalazione ai ni della non ammissione dello
straniero);
>
determinazione dello Stato competente e delle modalità per l’esame della doman-
da di asilo;
>
adeguata organizzazione della cooperazione fra i sistemi giudiziari (assistenza giu-
diziaria, estradizione, esecuzione delle sentenze penali) e fra le polizie dei vari Pa-
esi (per fronteggiare l’immigrazione clandestina, il traf co di droga, il terrorismo
e la criminalità in genere) con la possibilità di effettuare indagini, pedinamenti e
inseguimenti di criminali anche al di là dei con ni di un altro degli Stati aderenti;
>
previsione di un’armonizzazione delle politiche e delle legislazioni relative alla lot-
ta contro i traf canti di stupefacenti e l’acquisto, detenzione e commercio di armi
da fuoco e munizioni;
>
realizzazione di uno schedario informatizzato, denominato
Sistema di Informazio-
ne Schengen
(
SIS
), destinato a facilitare la cooperazione nalizzata ai controlli del-
le frontiere esterne.
Per le dif coltà incontrate nell’individuazione e nell’adozione delle misure com-
plementari e di armonizzazione, oltre che per l’inatteso evento della caduta del
muro di Berlino (che ha determinato la necessità di revisione dei con ni esterni
dell’area Schengen), il termine indicato per la realizzazione dell’area senza con-
trolli alle frontiere comuni non venne rispettato: nel 1990 non si giunse alla sop-
pressione dei controlli alle frontiere interne, bensì alla rma della Convenzione
di applicazione dell’Accordo di Schengen. Tali atti sono entrati in vigore nel 1995.