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Capitolo 1

Dalla cooperazione di settore all’Unione europea

327

>

permettere all’Europa di esercitare maggiore in uenza sulla scena mondiale;

>

rendere più ef cace l’architettura istituzionale dell’Unione.

Con riferimento a quest’ultimo punto, il Trattato opera una profonda revisione nel

senso della sempli cazione, applicando la procedura di

codecisione

a nuove materie

ed ampliando i casi nei quali il Consiglio può decidere a maggioranza quali cata,

anziché all’unanimità. Viene inoltre istituzionalizzata la procedura di

cooperazio-

ne rafforzata

, ossia la possibilità per alcuni degli Stati membri che lo desiderino di

stabilire una cooperazione più stretta, nel rispetto del quadro istituzionale unico

dell’Unione, in modo da non arrestare il processo di integrazione alla ricerca di un

consenso unanime di tutti gli Stati.

Altro momento importante del Trattato attiene alla

comunitarizzazione

, ossia al pas-

saggio dal terzo al primo pilastro, di alcuni temi del settore

giustizia e affari interni

(politica dei visti, concessione del diritto d’asilo e, più in generale, tutte le questioni

relative alla libera circolazione), in precedenza relegate all’ambito intergovernativo.

1.6.2

La libera circolazione delle persone e lo Spazio Schengen

Nel 1985 Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo rmarono l’Accordo di

Schengen (dal nome della cittadina lussemburghese che ha ospitato la rma dell’ac-

cordo) con il quale si impegnavano ad “

eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferen-

doli alle proprie frontiere esterne

” (art. 17) entro il 14 gennaio 1990.

Con tale accordo furono individuati i seguenti fronti su cui operare:

>

rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne con carattere di omogeneità

per tutti i Paesi contraenti (visti di ingresso, veri ca delle persone e delle vetture

nonché delle merci trasportate, segnalazione ai ni della non ammissione dello

straniero);

>

determinazione dello Stato competente e delle modalità per l’esame della doman-

da di asilo;

>

adeguata organizzazione della cooperazione fra i sistemi giudiziari (assistenza giu-

diziaria, estradizione, esecuzione delle sentenze penali) e fra le polizie dei vari Pa-

esi (per fronteggiare l’immigrazione clandestina, il traf co di droga, il terrorismo

e la criminalità in genere) con la possibilità di effettuare indagini, pedinamenti e

inseguimenti di criminali anche al di là dei con ni di un altro degli Stati aderenti;

>

previsione di un’armonizzazione delle politiche e delle legislazioni relative alla lot-

ta contro i traf canti di stupefacenti e l’acquisto, detenzione e commercio di armi

da fuoco e munizioni;

>

realizzazione di uno schedario informatizzato, denominato

Sistema di Informazio-

ne Schengen

(

SIS

), destinato a facilitare la cooperazione nalizzata ai controlli del-

le frontiere esterne.

Per le dif coltà incontrate nell’individuazione e nell’adozione delle misure com-

plementari e di armonizzazione, oltre che per l’inatteso evento della caduta del

muro di Berlino (che ha determinato la necessità di revisione dei con ni esterni

dell’area Schengen), il termine indicato per la realizzazione dell’area senza con-

trolli alle frontiere comuni non venne rispettato: nel 1990 non si giunse alla sop-

pressione dei controlli alle frontiere interne, bensì alla rma della Convenzione

di applicazione dell’Accordo di Schengen. Tali atti sono entrati in vigore nel 1995.