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324

Libro III

Diritto dell’Unione europea

>

a

ravvicinare le legislazioni degli Stati membri

nei limiti necessari al funzionamento

del mercato comune.

La presenza di tre Comunità con le rispettive istituzioni determinava un quadro isti-

tuzionale abbastanza complesso. Perciò si rese necessaria una razionalizzazione delle

istituzioni che portò alla conclusione del

Trattato di Bruxelles

, nell’aprile 1965, sulla

fusione degli esecutivi

: una sola Commissione e un solo Consiglio, oltre ad un bi-

lancio unico per le tre Comunità. Negli anni successivi le Comunità registrarono un

primo sostanziale allargamento a seguito dell’adesione di nuovi Stati, determinando

il passaggio dall’Europa dei 6 all’Europa dei 12 (ingresso di Regno Unito, Irlanda,

Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo).

1.4

L’Atto unico europeo (AUE)

Lo scopo della CEE, chiaramente espresso nel Trattato di Roma, era stato quello di

armonizzare le

politiche economiche

al ne di creare un grande mercato comune

dove merci, lavoratori e capitali potessero circolare liberamente. Rispetto a questo

intento, quello dell’integrazione politica degli Stati membri era stato decisamente

messo da parte.

Ciò nonostante molte personalità, tra cui il parlamentare italiano

Altiero Spinelli

,

non rinunciarono a riproporre la prospettiva dell’uni cazione politica, tanto che nel

febbraio del 1984 il Parlamento europeo approvò un progetto di trattato per l’Unio-

ne, su impulso del quale si decise di convocare una

Conferenza intergovernativa

, vale

a dire un negoziato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri,

per rivedere il

Trattato di Roma.

Il risultato fu l’

Atto unico europeo

, entrato in vigore il 1° luglio 1987, che si pre gge-

va come principale obiettivo quello di rilanciare il processo di costruzione europea e

di portare a compimento la realizzazione del mercato interno.

Il Preambolo sottolineava il carattere

unico

dell’Atto, in quanto frutto dell’uni cazio-

ne, in uno stesso documento, dei due principali temi che avevano formato oggetto

delle trattative internazionali tra gli Stati membri: gli aspetti istituzionali e quelli

delle politiche europee.

Gli obiettivi principali dell’Atto unico erano:

>

la creazione progressiva di un effettivo

mercato unico

senza barriere nel corso di

un periodo che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1992, anche grazie al principio del

mutuo riconoscimento, in tutti i Paesi, delle diverse regolamentazioni nazionali,

una volta che le stesse avessero subìto un processo di armonizzazione minima a

livello comunitario;

>

la consacrazione uf ciale del

Consiglio europeo

, che riuniva i capi di Stato o di

governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione;

>

la previsione di un

Tribunale di prima istanza

competente a conoscere alcune ca-

tegorie di ricorsi;

>

l’attribuzione alle Comunità, in via concorrente con le politiche degli Stati membri,

di

nuove competenze

in materia di coesione economica e sociale, ambiente, ricerca

e sviluppo tecnologico;

>

l’attribuzione di una sicura base di diritto internazionale alla

cooperazione politica

europea in materia di politica estera

;