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Libro III
Diritto dell’Unione europea
>
a
ravvicinare le legislazioni degli Stati membri
nei limiti necessari al funzionamento
del mercato comune.
La presenza di tre Comunità con le rispettive istituzioni determinava un quadro isti-
tuzionale abbastanza complesso. Perciò si rese necessaria una razionalizzazione delle
istituzioni che portò alla conclusione del
Trattato di Bruxelles
, nell’aprile 1965, sulla
fusione degli esecutivi
: una sola Commissione e un solo Consiglio, oltre ad un bi-
lancio unico per le tre Comunità. Negli anni successivi le Comunità registrarono un
primo sostanziale allargamento a seguito dell’adesione di nuovi Stati, determinando
il passaggio dall’Europa dei 6 all’Europa dei 12 (ingresso di Regno Unito, Irlanda,
Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo).
1.4
L’Atto unico europeo (AUE)
Lo scopo della CEE, chiaramente espresso nel Trattato di Roma, era stato quello di
armonizzare le
politiche economiche
al ne di creare un grande mercato comune
dove merci, lavoratori e capitali potessero circolare liberamente. Rispetto a questo
intento, quello dell’integrazione politica degli Stati membri era stato decisamente
messo da parte.
Ciò nonostante molte personalità, tra cui il parlamentare italiano
Altiero Spinelli
,
non rinunciarono a riproporre la prospettiva dell’uni cazione politica, tanto che nel
febbraio del 1984 il Parlamento europeo approvò un progetto di trattato per l’Unio-
ne, su impulso del quale si decise di convocare una
Conferenza intergovernativa
, vale
a dire un negoziato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri,
per rivedere il
Trattato di Roma.
Il risultato fu l’
Atto unico europeo
, entrato in vigore il 1° luglio 1987, che si pre gge-
va come principale obiettivo quello di rilanciare il processo di costruzione europea e
di portare a compimento la realizzazione del mercato interno.
Il Preambolo sottolineava il carattere
unico
dell’Atto, in quanto frutto dell’uni cazio-
ne, in uno stesso documento, dei due principali temi che avevano formato oggetto
delle trattative internazionali tra gli Stati membri: gli aspetti istituzionali e quelli
delle politiche europee.
Gli obiettivi principali dell’Atto unico erano:
>
la creazione progressiva di un effettivo
mercato unico
senza barriere nel corso di
un periodo che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1992, anche grazie al principio del
mutuo riconoscimento, in tutti i Paesi, delle diverse regolamentazioni nazionali,
una volta che le stesse avessero subìto un processo di armonizzazione minima a
livello comunitario;
>
la consacrazione uf ciale del
Consiglio europeo
, che riuniva i capi di Stato o di
governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione;
>
la previsione di un
Tribunale di prima istanza
competente a conoscere alcune ca-
tegorie di ricorsi;
>
l’attribuzione alle Comunità, in via concorrente con le politiche degli Stati membri,
di
nuove competenze
in materia di coesione economica e sociale, ambiente, ricerca
e sviluppo tecnologico;
>
l’attribuzione di una sicura base di diritto internazionale alla
cooperazione politica
europea in materia di politica estera
;