

Questionario 1
Tracce a risposta aperta
17
lità di agente di pubblica sicurezza è presupposto imprescindibile per il porto d’armi, ma la
determinazione dei casi e delle modalità di utilizzo è di competenza degli enti che vi provve-
dono con appositi regolamenti.
3) Quali qualifiche riveste, ai sensi dell’art. 5 L. 65/1986, chi svolge il servizio di polizia
locale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attri-
buzioni?
L’art. 5 L. 65/1986 stabilisce che chi svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito terri-
toriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualifiche di:
-
agenti di polizia giudiziaria
, limitatamente alle proprie attribuzioni e al territorio di apparte-
nenza. Tale funzione, prevista dall’art. 5, co. 1, lett.
a
), L. 65/1986, ma anche dall’art. 57
c.p.p., comporta che l’operatore di polizia municipale deve, anche di propria iniziativa, pren-
dere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (art. 55 c.p.p.);
-
agenti ausiliari di pubblica sicurezza
, previo conferimento di tale qualifica da parte del
Prefetto. L’ausiliarietà della funzione di cui trattasi viene rimarcata all’art. 5, co. 2, della
stessa legge quadro, la quale prevede che le funzioni di pubblica sicurezza possono essere
svolte dagli agenti della polizia locale solo dietro specifica attribuzione di tale qualifica da
parte del Prefetto, previa comunicazione del Sindaco. Tale funzione mira in senso lato ad
attuare misure preventive e repressive tese al mantenimento dell’ordine pubblico ed a ga-
rantire la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. Proprio per la sua partico-
lare rilevanza, tale attività è comunque svolta in forma ausiliaria rispetto a quella svolta
dallo Stato;
-
agenti di polizia stradale
, nel rispetto del limite territoriale del Comune, come previsto
dall’art. 5, co. 1, lett.
b
) L. 65/1986 e dall’art. 12 del Codice della Strada. Costituiscono
servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 11 del Codice della Strada, la prevenzione e
l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli in-
cidenti stradali, la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la
scorta per la sicurezza della circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso della
strada, compiere rilevazioni e studi sul traffico, in collaborazione con altre Istituzioni e
cooperare nei soccorsi stradali.