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Questionario 1

Risposte commentate

13

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzia-

lità e assicurino economicità e celerità di espletamento;

- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

- rispetto delle pari opportunità;

- decentramento delle procedure di reclutamento;

- composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di con-

corso.

25) C.

Il concetto giuridico di polizia amministrativa, ancorché nei perfezionamenti concet-

tuali giunti ai nostri giorni, è una conquista relativamente recente, se solo si pensa che nella

Costituzione del 1948 della polizia amministrativa non si fa cenno, e nel testo originario

dell’art. 117 della Costituzione si fa riferimento solo alla “polizia locale urbana e rurale”, per

indicare una delle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie.

La nozione di polizia amministrativa viene, invece, in gioco in occasione della cosiddetta

“seconda regionalizzazione”, ossia con il secondo consistente trasferimento di funzioni alle

Regioni e agli altri enti locali avvenuto durante gli anni settanta, che venne disposto tramite

il D.P.R. 616/1977. Quest’ultimo, all’articolo 18, identifica le funzioni amministrative con-

nesse a tale competenza laddove precisa che “le funzioni amministrative relative alla materia

«polizia locale, urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusiva-

mente nell’ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità

statali”.

26) C.

L’agente di polizia municipale e locale è inquadrato, secondo il vigente contratto

collettivo del comparto, nella categoria C del personale, con la posizione economica iniziale

C1.

27) B.

La tradizionale tripartizione delle funzioni di polizia distingue tra polizia di sicurezza,

polizia giudiziaria e polizia amministrativa.

La

polizia di sicurezza

esercita compiti di vigilanza, di prevenzione e repressione dei reati

volti al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico; la

polizia giudiziaria

esercita in

attività informative sulle notizie di reato, attività investigative circa i reati compiuti e attività

assicurative dei mezzi di prova; la

polizia amministrativa

esercita, infine, quelle attività stru-

mentali ed accessorie alla normale attività amministrativa, vale a dire quelle “attività preven-

tive e repressive primariamente dirette a tutelare la sicurezza delle attività materiali svolte da

pubbliche amministrazioni e, più precisamente, a garantire che con lo svolgimento di dette

attività, non si arrechino danni o pregiudizi alle persone o alle cose” (Corte cost., sent. n. 77

del 1987).

28) A.

Il

Regolamento di polizia urbana

disciplina, in conformità ai principi generali dell’or-

dinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comu-

nale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine

di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei

beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.