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Questionario 1

Risposte commentate

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za di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa

comunicazione al Prefetto (art. 4, punto 4, lett.

c

), L. 65/1986).

16) A.

L’eventuale armamento degli addetti al servizio di polizia locale e la tipologia di armi

in dotazione è definito dal regolamento, la cui adozione spetta al Consiglio comunale o pro-

vinciale e che rappresenta il perno attorno al quale prende corpo la struttura organizzativa.

17) C.

L’articolo 5, co. 5, L. 65/1986 stabilisce che gli addetti al servizio di polizia munici-

pale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazio-

ne in tal senso del Consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere

dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi rego-

lamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e

nei casi previsti dall’articolo 4 della stessa legge. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via

generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentita

l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia nel quale devono essere stabilite anche la tipo-

logia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al

loro uso.

18) C.

Il D.M. 4-3-1987, n. 145 disciplina la tipologia, il numero delle armi in dotazione e

l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso. Tale decreto ha demandato

all’ente locale la determinazione dei “servizi di polizia municipale in cui gli addetti, in pos-

sesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono

dotati, indicando altresì i termini e le modalità del servizio prestato con armi”. Il

conferimen-

to della qualità di agente di pubblica sicurezza, dunque, non comporta automaticamente il

porto d’arma senza licenza

, pur essendone un presupposto imprescindibile; la determinazio-

ne dei casi e delle modalità del porto d’arma è di competenza degli enti che vi provvedono

con appositi regolamenti.

19) D.

L’art. 5, co. 5, L. 65/1986 speci ca che le armi possono essere portate, anche fuori dal

servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4

della L. 65/1986.

L’art. 19-

ter

D.L. 113/2018 (nel testo modi cato dalla legge di conversione) ha fornito un’in

-

terpretazione autentica della disposizione speci cando che le armi possono essere portate

anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza

“esclusivamente in caso di necessi-

tà dovuto alla agranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza”.

20) A.

L’art. 19 D.L. 113/2018 (decreto sicurezza) attribuisce ai Comuni capoluoghi di Pro-

vincia nonché a quelli con popolazione superiore ai 100mila abitanti la facoltà di dotare di

armi comuni ad impulsi elettrici

(

cosiddetto Taser

) 2 unità di personale individuato fra gli

appartenenti ai dipendenti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale.

Si tratta di una facoltà che deve essere disciplinata, in via sperimentale e per un periodo di 6

mesi, con apposito regolamento comunale, nel quale si speci ca anche l’addestramento che

deve ricevere il personale. Al termine della sperimentazione il Comune può decidere di asse-

gnare l’arma in dotazione de nitiva.