

Questionario 1
Risposte commentate
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za di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa
comunicazione al Prefetto (art. 4, punto 4, lett.
c
), L. 65/1986).
16) A.
L’eventuale armamento degli addetti al servizio di polizia locale e la tipologia di armi
in dotazione è definito dal regolamento, la cui adozione spetta al Consiglio comunale o pro-
vinciale e che rappresenta il perno attorno al quale prende corpo la struttura organizzativa.
17) C.
L’articolo 5, co. 5, L. 65/1986 stabilisce che gli addetti al servizio di polizia munici-
pale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazio-
ne in tal senso del Consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere
dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi rego-
lamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e
nei casi previsti dall’articolo 4 della stessa legge. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via
generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentita
l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia nel quale devono essere stabilite anche la tipo-
logia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al
loro uso.
18) C.
Il D.M. 4-3-1987, n. 145 disciplina la tipologia, il numero delle armi in dotazione e
l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso. Tale decreto ha demandato
all’ente locale la determinazione dei “servizi di polizia municipale in cui gli addetti, in pos-
sesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono
dotati, indicando altresì i termini e le modalità del servizio prestato con armi”. Il
conferimen-
to della qualità di agente di pubblica sicurezza, dunque, non comporta automaticamente il
porto d’arma senza licenza
, pur essendone un presupposto imprescindibile; la determinazio-
ne dei casi e delle modalità del porto d’arma è di competenza degli enti che vi provvedono
con appositi regolamenti.
19) D.
L’art. 5, co. 5, L. 65/1986 speci ca che le armi possono essere portate, anche fuori dal
servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4
della L. 65/1986.
L’art. 19-
ter
D.L. 113/2018 (nel testo modi cato dalla legge di conversione) ha fornito un’in
-
terpretazione autentica della disposizione speci cando che le armi possono essere portate
anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza
“esclusivamente in caso di necessi-
tà dovuto alla agranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza”.
20) A.
L’art. 19 D.L. 113/2018 (decreto sicurezza) attribuisce ai Comuni capoluoghi di Pro-
vincia nonché a quelli con popolazione superiore ai 100mila abitanti la facoltà di dotare di
armi comuni ad impulsi elettrici
(
cosiddetto Taser
) 2 unità di personale individuato fra gli
appartenenti ai dipendenti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale.
Si tratta di una facoltà che deve essere disciplinata, in via sperimentale e per un periodo di 6
mesi, con apposito regolamento comunale, nel quale si speci ca anche l’addestramento che
deve ricevere il personale. Al termine della sperimentazione il Comune può decidere di asse-
gnare l’arma in dotazione de nitiva.