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Parte Prima

Introduzione

Con un apposito decreto ministeriale possono essere individuati anche Comuni, diversi da

quelli indicati nella norma, nei quali è possibile dare in dotazione l’arma ad impulsi elettrici

(art. 19, co. 1-

bis

, D.L. 113/2018).

21) A.

Per gli spray anti-aggressione è da ricordare che la loro vendita, a ni di autodifesa, è

stata sostanzialmente liberalizzata con il D.M. 12-5-2011, n. 103. Con il citato provvedimen-

to è stata autorizzata la libera vendita di spray che rispondono a determinati requisiti (in

particolare contenere una miscela non superiore a 20 ml di prodotto irritante, non avere una

gittata superiore a 3 metri e essere dotati di un sistema di sicurezza contro le attivazioni ac-

cidentali) e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona.

Per quanto riguarda l’utilizzo da parte della polizia locale il Ministero dell’Interno con nota

del 7 settembre 2012 ha sottolineato che questi strumenti non sono armi e quindi possono

essere portati anche dalla polizia municipale e locale, senza necessità di alcuna speci ca

autorizzazione in materia di armamento. Non è pertanto requisito indispensabile l’assegna-

zione della quali ca di agente di pubblica sicurezza. Il Ministero sottolinea anche che spetta

al datore di lavoro (in questo caso il Comune) l’onere di informare l’operatore di polizia

locale sulle caratteristiche dello strumento, sul suo utilizzo anche in funzione della tutela

della salute del lavoratore stesso (come previsto dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul

lavoro, D.Lgs. 81/2008).

22) D.

Agli appartenenti alla polizia municipale e locale si applica il contratto collettivo del

comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, che ha sostituito il contratto del comparto

Regioni-Autonomie Locali. I precedenti contratti continuano ad applicarsi, in quanto compa-

tibili, in tutte quelle ipotesi in cui non vi sia alcuna disciplina nell’accordo del 2018 oppure

non siano disapplicate dalla nuova regolamentazione (la classi cazione del personale, ad

esempio, è ancora quella stabilita con il contratto del 1999, in attesa di una nuova regolamen-

tazione della materia).

23) C.

L’art. 56-

ter

, co. 4, del CCNL Funzioni Locali afferma che gli oneri derivanti dalla

corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi per le attività di sicurezza e di polizia

stradale necessarie per garantire lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato

sono nanziati esclusivamente con le risorse a tal ne destinate, nell’ambito delle somme

complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori.

24) D.

Lo strumento principale di reclutamento del personale presso le Pubbliche Ammini-

strazioni è quello del concorso pubblico, nel rispetto del principio costituzionale della obbli-

gatorietà di tale forma di selezione sancito dall’art. 97 Cost. e dall’art. 35 D.Lgs. 165/2001.

In particolare il reclutamento può avvenire:

- tramite procedure selettive, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che ga-

rantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione

vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’ob-

bligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni devono rispettare i seguenti

principi: