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10

Libro I

Diritto costituzionale

diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

nello Stato membro in cui risiede,

alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato (art. 22);

diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

nello Stato mem-

bro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato (art. 22);

tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari

di qualsiasi Stato membro nel

territorio di un paese terzo in cui il proprio Stato non è rappresentato, alle stesse condi-

zioni dei cittadini di quello Stato (art. 23);

diritto di petizione

davanti al Parlamento europeo (art. 24);

diritto di rivolgersi al Mediatore europeo

(art. 24);

diritto di scrivere alle istituzioni europee

in una delle lingue uf ciali e di ricevere ri-

sposta nella stessa lingua (art. 24).

2.2.3

Il territorio

Il territorio è il

luogo in cui la comunità è stanziata

. Lo Stato è l’ente territoriale per

eccellenza, ma non il solo, in quanto la Costituzione ne prevede altri (Regioni, Pro-

vince, Città metropolitane, Comuni). Il rapporto fra Stato e territorio è necessario e

deve essere permanente: non sono Stati, quindi, i gruppi nomadi o i gruppi tribali

che vivono in alcune aree del continente africano, asiatico od oceanico.

Il territorio di uno Stato normalmente comprende:

>

la

terraferma

, delimitata da con ni naturali o arti ciali;

>

il

mare territoriale

, ossia la zona di mare dell’estensione di dodici miglia marine

lungo le coste continentali e insulari, nonché i gol , i seni e le baie, le cui coste

fanno parte del territorio dello Stato, quando la distanza fra i punti estremi dell’a-

pertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine

(art. 2 cod. nav.);

>

la

zona economica esclusiva

, ossia la zona al di là del mare territoriale e a esso adia-

cente, in cui lo Stato costiero gode di diritti sovrani.

Tali diritti vengono attribuiti allo Stato sia ai ni dell’esplorazione, dello sfruttamento,

della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche,

che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo

sottosuolo, sia ai ni di altre attività connesse con l’esplorazione e lo sfruttamento econo-

mico (art. 56 Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982);

>

la

piattaforma continentale

, che comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sotto-

marine, su cui lo Stato costiero esercita diritti di esplorazione e sfruttamento.

Tali diritti si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale

del suo territorio terrestre no all’orlo esterno del margine continentale, o no a una di-

stanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare

territoriale, nel caso che l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza

inferiore (art. 76 Convenzione di Montego Bay del 1982);

>

lo

spazio aereo

che sovrasta la terraferma e il mare territoriale, che è soggetto alla

sovranità dello Stato fatta eccezione per lo spazio extra-atmosferico (art. 3 cod.

nav.);

>

il

sottosuolo

, che è soggetto alla sovranità dello Stato;