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Libro I
Diritto costituzionale
•
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato (art. 22);
•
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato mem-
bro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato (art. 22);
•
tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari
di qualsiasi Stato membro nel
territorio di un paese terzo in cui il proprio Stato non è rappresentato, alle stesse condi-
zioni dei cittadini di quello Stato (art. 23);
•
diritto di petizione
davanti al Parlamento europeo (art. 24);
•
diritto di rivolgersi al Mediatore europeo
(art. 24);
•
diritto di scrivere alle istituzioni europee
in una delle lingue uf ciali e di ricevere ri-
sposta nella stessa lingua (art. 24).
2.2.3
Il territorio
Il territorio è il
luogo in cui la comunità è stanziata
. Lo Stato è l’ente territoriale per
eccellenza, ma non il solo, in quanto la Costituzione ne prevede altri (Regioni, Pro-
vince, Città metropolitane, Comuni). Il rapporto fra Stato e territorio è necessario e
deve essere permanente: non sono Stati, quindi, i gruppi nomadi o i gruppi tribali
che vivono in alcune aree del continente africano, asiatico od oceanico.
Il territorio di uno Stato normalmente comprende:
>
la
terraferma
, delimitata da con ni naturali o arti ciali;
>
il
mare territoriale
, ossia la zona di mare dell’estensione di dodici miglia marine
lungo le coste continentali e insulari, nonché i gol , i seni e le baie, le cui coste
fanno parte del territorio dello Stato, quando la distanza fra i punti estremi dell’a-
pertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine
(art. 2 cod. nav.);
>
la
zona economica esclusiva
, ossia la zona al di là del mare territoriale e a esso adia-
cente, in cui lo Stato costiero gode di diritti sovrani.
Tali diritti vengono attribuiti allo Stato sia ai ni dell’esplorazione, dello sfruttamento,
della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche,
che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo
sottosuolo, sia ai ni di altre attività connesse con l’esplorazione e lo sfruttamento econo-
mico (art. 56 Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982);
>
la
piattaforma continentale
, che comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sotto-
marine, su cui lo Stato costiero esercita diritti di esplorazione e sfruttamento.
Tali diritti si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale
del suo territorio terrestre no all’orlo esterno del margine continentale, o no a una di-
stanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare
territoriale, nel caso che l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza
inferiore (art. 76 Convenzione di Montego Bay del 1982);
>
lo
spazio aereo
che sovrasta la terraferma e il mare territoriale, che è soggetto alla
sovranità dello Stato fatta eccezione per lo spazio extra-atmosferico (art. 3 cod.
nav.);
>
il
sottosuolo
, che è soggetto alla sovranità dello Stato;