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Capitolo 2

Lo Stato: funzioni e forme

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La cittadinanza italiana può essere concessa:

• allo straniero del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di se-

condo grado, sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica

e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;

• allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel

territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;

• allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle

dipendenze dello Stato;

• al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea se risiede legalmente da almeno

quattro anni nel territorio della Repubblica;

• all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

• allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repub-

blica;

• ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello

Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava. La cittadinanza può es-

sere concessa anche alle persone di lingua e cultura italiane che siano gli o discendenti

in linea retta di tali soggetti.

>

per

estensione

, in seguito al veri carsi di determinati eventi.

Secondo questo criterio, acquista la cittadinanza italiana:

• il glio minorenne di cui sia avvenuto il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale

della liazione;

• il glio maggiorenne riconosciuto o dichiarato che sceglie la cittadinanza determinata

dalla liazione;

• il glio al quale sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli

alimenti pur non essendo possibile dichiararne la paternità o maternità;

• il minore straniero adottato da cittadino italiano;

• lo straniero o apolide, i cui genitori o uno degli ascendenti in linea retta di secondo

grado sono stati cittadini per nascita, (1) se presta effettivo servizio militare per lo Stato

italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; (2) se

assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di

voler acquistare la cittadinanza italiana; (3) se, al raggiungimento della maggiore età,

risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro

un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

• lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni no al

raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italia-

na entro un anno dalla suddetta data;

• lo straniero o apolide che sposi un cittadino italiano, quando risiede legalmente da

almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del

matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili

e se non sussiste separazione legale.

L’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modi cato dal

Trattato di Lisbona in vigore dall’1-12-2009, introduce accanto a quella degli Stati

membri una

cittadinanza europea

. Si tratta di una cittadinanza complementare e

non sostitutiva di quella nazionale.

Il riconoscimento di tale cittadinanza comporta l’attribuzione di alcuni diritti:

diritto di circolazione e soggiorno

nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limita-

zioni e le condizioni previste dal Trattato e dalla disciplina di attuazione (art. 21);