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Capitolo 2
Lo Stato: funzioni e forme
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La cittadinanza italiana può essere concessa:
• allo straniero del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di se-
condo grado, sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica
e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
• allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
• allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle
dipendenze dello Stato;
• al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea se risiede legalmente da almeno
quattro anni nel territorio della Repubblica;
• all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
• allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repub-
blica;
• ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello
Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava. La cittadinanza può es-
sere concessa anche alle persone di lingua e cultura italiane che siano gli o discendenti
in linea retta di tali soggetti.
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per
estensione
, in seguito al veri carsi di determinati eventi.
Secondo questo criterio, acquista la cittadinanza italiana:
• il glio minorenne di cui sia avvenuto il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale
della liazione;
• il glio maggiorenne riconosciuto o dichiarato che sceglie la cittadinanza determinata
dalla liazione;
• il glio al quale sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli
alimenti pur non essendo possibile dichiararne la paternità o maternità;
• il minore straniero adottato da cittadino italiano;
• lo straniero o apolide, i cui genitori o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, (1) se presta effettivo servizio militare per lo Stato
italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; (2) se
assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana; (3) se, al raggiungimento della maggiore età,
risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro
un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
• lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni no al
raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italia-
na entro un anno dalla suddetta data;
• lo straniero o apolide che sposi un cittadino italiano, quando risiede legalmente da
almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del
matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili
e se non sussiste separazione legale.
L’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modi cato dal
Trattato di Lisbona in vigore dall’1-12-2009, introduce accanto a quella degli Stati
membri una
cittadinanza europea
. Si tratta di una cittadinanza complementare e
non sostitutiva di quella nazionale.
Il riconoscimento di tale cittadinanza comporta l’attribuzione di alcuni diritti:
•
diritto di circolazione e soggiorno
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limita-
zioni e le condizioni previste dal Trattato e dalla disciplina di attuazione (art. 21);