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Capitolo 1

Ordinamento e norme giuridiche

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1.4

Norme di principio e norme programmatiche

Nell’ambito delle norme giuridiche è opportuno soffermarsi su alcune che presen-

tano caratteristiche particolari: le norme di principio e le norme programmatiche.

Quelle di principio sono una categoria di norme presenti soprattutto nei testi costi-

tuzionali. Si tratta di

norme senza fattispecie normativa predeterminata e a prescri-

zione generica

. Per esempio, l’art. 2 Cost. riconosce l’inviolabilità della dignità uma-

na. Tale norma è un principio e, infatti, non precisa quali saranno le conseguenze

giuridiche speci che (

prescrizione

), né tantomeno indica al veri carsi di quali fatti o

circostanze (

fattispecie normativa

) tali conseguenze si produrranno.

Quelle programmatiche, invece, sono

norme la cui applicazione è condizionata

all’emanazione di altre norme

che diano attuazione ai programmi ssati da quelle.

Si tratta in particolare di alcune norme costituzionali che inizialmente non erano

considerate dalla dottrina, e dalla stessa giurisprudenza, come immediatamente vin-

colanti, in quanto rivolte al solo legislatore ordinario.

La Corte costituzionale, già nella sentenza n. 1/1956, ha affrontato la questione delle

norme programmatiche, sottolineando che nel loro ambito rientrano non solo quelle che

si limitano a tracciare programmi generici di futura e incerta attuazione, perché subor-

dinata al veri carsi di situazioni che la consentano, ma anche quelle in cui, al contrario,

il programma ha una concretezza che non può non vincolare immediatamente il legisla-

tore, ripercuotersi sull’interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante

ef cacia di alcune parti di questa. In tale ambito la Corte fa rientrare anche i principi

fondamentali, di cui viene quindi riconosciuta la natura di norme vincolanti.

1.5

Le conseguenze della violazione della norma giuridica

In relazione all’interesse protetto da una norma giuridica, e alla natura della conse-

guenza prevista in caso di violazione, si applicherà:

>

una

sanzione civile

, se il trasgressore è chiamato a rispondere di

illecito civile

, perché

la norma violata è diretta a tutelare un interesse privato (ad esempio, il compratore

che non paga il prezzo delle merci che ha acquistato o l’automobilista che investe il

pedone sono obbligati a risarcire i danni che hanno provocato);

>

una

sanzione amministrativa

, se è stato commesso un

illecito amministrativo

, violan-

do, cioè, una norma posta a tutela di un interesse della Pubblica Amministrazione

(ad esempio, un pubblico impiegato può essere sottoposto a sanzione disciplinare –

sospensione dello stipendio o, nei casi più gravi, licenziamento – se si assenta senza

giusti cazione dall’uf cio);

>

una

sanzione penale

, se l’illecito commesso ha

natura penale

(reato), perché la nor-

ma trasgredita tutela gli interessi generali della collettività (ad esempio, l’autore di

un furto o di un omicidio lede, oltre all’interesse della vittima, anche quello della

collettività a una paci ca convivenza fra i consociati).

La sanzione giuridica, in concreto, può svolgere:

>

una

funzione compensativa

, quando è nalizzata a riparare le conseguenze ingiuste

provocate dall’inosservanza di una norma;

>

una

funzione punitiva

, quando è nalizzata a punire la persona che ha trasgredito

una norma giuridica;