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Capitolo 1
Ordinamento e norme giuridiche
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1.4
Norme di principio e norme programmatiche
Nell’ambito delle norme giuridiche è opportuno soffermarsi su alcune che presen-
tano caratteristiche particolari: le norme di principio e le norme programmatiche.
Quelle di principio sono una categoria di norme presenti soprattutto nei testi costi-
tuzionali. Si tratta di
norme senza fattispecie normativa predeterminata e a prescri-
zione generica
. Per esempio, l’art. 2 Cost. riconosce l’inviolabilità della dignità uma-
na. Tale norma è un principio e, infatti, non precisa quali saranno le conseguenze
giuridiche speci che (
prescrizione
), né tantomeno indica al veri carsi di quali fatti o
circostanze (
fattispecie normativa
) tali conseguenze si produrranno.
Quelle programmatiche, invece, sono
norme la cui applicazione è condizionata
all’emanazione di altre norme
che diano attuazione ai programmi ssati da quelle.
Si tratta in particolare di alcune norme costituzionali che inizialmente non erano
considerate dalla dottrina, e dalla stessa giurisprudenza, come immediatamente vin-
colanti, in quanto rivolte al solo legislatore ordinario.
La Corte costituzionale, già nella sentenza n. 1/1956, ha affrontato la questione delle
norme programmatiche, sottolineando che nel loro ambito rientrano non solo quelle che
si limitano a tracciare programmi generici di futura e incerta attuazione, perché subor-
dinata al veri carsi di situazioni che la consentano, ma anche quelle in cui, al contrario,
il programma ha una concretezza che non può non vincolare immediatamente il legisla-
tore, ripercuotersi sull’interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante
ef cacia di alcune parti di questa. In tale ambito la Corte fa rientrare anche i principi
fondamentali, di cui viene quindi riconosciuta la natura di norme vincolanti.
1.5
Le conseguenze della violazione della norma giuridica
In relazione all’interesse protetto da una norma giuridica, e alla natura della conse-
guenza prevista in caso di violazione, si applicherà:
>
una
sanzione civile
, se il trasgressore è chiamato a rispondere di
illecito civile
, perché
la norma violata è diretta a tutelare un interesse privato (ad esempio, il compratore
che non paga il prezzo delle merci che ha acquistato o l’automobilista che investe il
pedone sono obbligati a risarcire i danni che hanno provocato);
>
una
sanzione amministrativa
, se è stato commesso un
illecito amministrativo
, violan-
do, cioè, una norma posta a tutela di un interesse della Pubblica Amministrazione
(ad esempio, un pubblico impiegato può essere sottoposto a sanzione disciplinare –
sospensione dello stipendio o, nei casi più gravi, licenziamento – se si assenta senza
giusti cazione dall’uf cio);
>
una
sanzione penale
, se l’illecito commesso ha
natura penale
(reato), perché la nor-
ma trasgredita tutela gli interessi generali della collettività (ad esempio, l’autore di
un furto o di un omicidio lede, oltre all’interesse della vittima, anche quello della
collettività a una paci ca convivenza fra i consociati).
La sanzione giuridica, in concreto, può svolgere:
>
una
funzione compensativa
, quando è nalizzata a riparare le conseguenze ingiuste
provocate dall’inosservanza di una norma;
>
una
funzione punitiva
, quando è nalizzata a punire la persona che ha trasgredito
una norma giuridica;