Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 44 / 52 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

4

Libro I

Diritto costituzionale

determinati comportamenti, o delle norme «

de nitorie

», che de niscono concetti o istituti

giuridici, senza alcuna prescrizione di carattere impositivo.

Dal punto di vista del

contenuto,

la norma giuridica presenta le seguenti caratteristiche:

>

la

positività

, in quanto è una regola di condotta che viene posta o riconosciuta dallo

Stato.

La giuridicità di una norma, quindi, non dipende dal suo contenuto, ma dal soggetto dal

quale proviene; una norma dello Stato può consentire o proibire di fumare nei locali pub-

blici, di esportare capitali all’estero, di detenere armi da fuoco e così via. Dalla positività

delle norme giuridiche discende il concetto di

diritto positivo

, che è l’insieme delle nor-

me giuridiche effettivamente vigenti in un dato momento storico in un determinato Stato;

>

la

relatività

, in quanto è una regola che varia nel tempo (potendo subire mutamenti

all’interno dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato, per cui ciò che è con-

sentito in uno Stato può essere vietato in un altro e viceversa);

>

la

coattività

, in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua osservanza

è imposta con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione;

>

la

generalità

, perché non si rivolge a una o più persone determinate, ma a una plu-

ralità di destinatari indeterminati;

>

l’

astrattezza

, in quanto la norma ha come oggetto una serie di fatti ipotetici, che

potrebbero veri carsi, e non uno o più fatti concreti che si sono già veri cati (ad

esempio, la norma che punisce il reato di furto, si riferisce in astratto a tutte le per-

sone e a tutti i comportamenti consistenti nel fatto di appropriarsi illegittimamente

del bene di un’altra persona);

>

la

bilateralità

, perché quando riconosce un diritto a favore di un soggetto impone

anche un dovere o un obbligo a carico di un’altra persona (ad esempio, al diritto

dello Stato di riscuotere le imposte corrisponde l’obbligo del contribuente di pa-

garle).

1.3

Le norme giuridiche derogabili e inderogabili

Sotto il pro lo dell’

ef cacia

,

le norme giuridiche si distinguono in:

>

norme derogabili

(o

dispositive

):

contengono regole di condotta che i destinatari

possono anche non osservare, disciplinando in modo diverso i rapporti giuridici

che li riguardano;

>

norme inderogabili

(o

imperative

):

impongono delle regole di condotta anche con-

tro la volontà dei destinatari, che non possono disciplinare diversamente i loro

rapporti giuridici.

È derogabile la norma che prevede l’obbligo di pagare gli interessi nel prestito di una

somma di denaro, in quanto le parti possono anche stipulare un prestito gratuito.

Invece, la norma che consente il divorzio dei coniugi solamente dopo sei mesi dalla

separazione consensuale è una norma inderogabile, in quanto anche se i coniugi

sono d’accordo nello sciogliere subito il matrimonio, il giudice non può pronunciare

il divorzio prima che sia trascorso il termine previsto dalla legge.