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Capitolo 2

Lo Stato: funzioni e forme

2.1

Nozione di Stato

Lo Stato può de nirsi come una

comunità di individui stanziata su d’un territorio e

organizzata in base ad un ordinamento giuridico

originario e sovrano.

Attualmente il termine «Stato» può essere declinato in diversi modi:

>

come

Stato-ordinamento

, ossia come ordinamento giuridico comprensivo dei suoi

elementi costitutivi. La Costituzione usa spesso il termine

Repubblica

per indicare

tale accezione di Stato;

>

come

Stato-persona

, ossia come complesso organizzativo cui viene riconosciuta la

personalità giuridica di diritto pubblico dello Stato;

>

come

Stato-apparato

, o Stato-ente, con cui si fa riferimento al complesso di organi

che esercitano il potere supremo su d’un determinato territorio e nei confronti del

popolo che vi è stanziato;

>

come

Stato-comunità

, con riguardo al complesso di organismi che sono espressione

diretta della comunità dei cittadini di uno Stato a cui spesso questo concede forme

di libertà e di autonomia.

2.2

Gli elementi costitutivi dello Stato

Tradizionalmente, lo Stato si intende composto di tre elementi, il popolo, la sovra-

nità e il territorio. Se uno di questi elementi manca, non può ritenersi esistente un

ordinamento statale.

2.2.1

La sovranità

La sovranità è la

potestà di governo suprema, esclusiva e originaria esercitata su

d’un determinato territorio

e sui soggetti che vi risiedono. Si intende per «

potestà

di governo

», o «

potere d’imperio»

, la possibilità che lo Stato ha di far valere i propri co-

mandi in forma coattiva, attraverso il

monopolio dell’uso della forza

. In tale accezione

si parla di

sovranità interna

, esercitata nei confronti di coloro che sono stanziati su

quel territorio.

Tale potere è

esclusivo

, in quanto estromette ogni altra potestà su quel territorio, e

originario

, nel senso che non trova il suo fondamento in altro potere ad esso sovra-

ordinato.

In quanto autonomo e indipendente da altri poteri, lo Stato esercita anche una

so-

vranità esterna

. Ogni altra potestà di governo esercitata su quel territorio è, quindi,

derivata

dall’ordinamento statale.