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Capitolo 1

Ordinamento e norme giuridiche

1.1

Le nozioni di diritto e di ordinamento giuridico

Non v’è

società umana

che non si doti di un complesso di regole. Queste sono in-

dispensabili, perché stabiliscono quali comportamenti devono o non devono essere

tenuti dagli appartenenti al gruppo sociale. Si tratta, dunque, di regole comporta-

mentali o di condotta.

Si possono distinguere due tipi di regole di condotta:

>

le

regole sociali

, la cui osservanza è spontanea e la cui violazione non dà luogo

all’applicazione di alcuna sanzione a carico del trasgressore;

>

le

norme giuridiche

vere e proprie, la cui osservanza è

obbligatoria

e per la cui vio-

lazione, diversamente dalle regole sociale, è prevista l’applicazione di una sanzione

da parte di una pubblica autorità.

Sono regole sociali, ad esempio, l’essere leali con gli amici, non mangiare con le

mani, non parlare in modo volgare, non passare davanti ad altre persone in la,

fare l’elemosina ai poveri. Sono norme giuridiche, invece, l’obbligo di rispettare la

segnaletica stradale, di pagare le tasse, di non commettere fatti delittuosi, di non

danneggiare la proprietà altrui, di saldare i propri debiti e così via.

La distinzione fra i due tipi di regole si basa dunque sulla loro diversa obbligatorietà e

non sul loro contenuto, che in alcuni casi può coincidere e in altri può essere diverso.

L’insieme delle regole giuridiche costituisce l’

ordinamento giuridico

, inteso come

il complesso di norme obbligatorie riferite a un particolare gruppo sociale. Si può

affermare, in senso ampio, che qualunque organizzazione sociale, per essere tale,

sviluppa necessariamente un ordinamento che ne disciplini la vita e l’attività. Con-

seguentemente si de nisce il

concetto di diritto

, che altro non è che l’insieme delle

norme giuridiche, ovvero delle regole di convivenza che i componenti di una società

sono obbligati a osservare o anche, come si dice, l’ordinamento giuridico di una

società.

1.2

Struttura e caratteri della norma giuridica

La norma giuridica, dal punto di vista strutturale, si compone generalmente di due

elementi:

>

il

precetto

, che esprime il comportamento

positivo

o

negativo

(obbligo di fare o di

non fare) imposto ai destinatari della norma;

>

la

sanzione

, che consiste in una misura punitiva a carico di chi trasgredisce la norma.

Talune norme, peraltro, sono

prive di sanzione

e per questa ragione sono de nite «

im-

perfette

»: è il caso delle norme «

permissive

», la cui funzione è soltanto quella di autorizzare