Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 48 / 52 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

8

Libro I

Diritto costituzionale

Nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, la sovranità viene attribuita al

popolo

,

per cui il governo dello Stato deve essere ricondotto alla volontà dei cittadini (

prin-

cipio della sovranità popolare

).

Anche nel nostro ordinamento la sovranità spetta al popolo, come esplicitamente af-

ferma l’art. 1 Cost. («

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme

e nei limiti

previsti dalla Costituzione

»). La sovranità popolare, però, non è assoluta e illimitata, ma

si esercita nelle forme e nei limiti indicati da un corpo fondamentale di norme: la Co-

stituzione. Sono due, in astratto, le forme di esercizio della sovranità popolare pre-

viste dalla Carta costituzionale: i cittadini possono prendere decisioni direttamente

(

democrazia diretta

) o indirettamente delegando, nel secondo caso, l’esercizio della

sovranità ai loro rappresentanti in Parlamento (

democrazia indiretta

).

Negli Stati contemporanei, il modello della democrazia diretta non può essere attua-

to nella sua pienezza, per le dif coltà pratiche di interpellare milioni di cittadini per

la soluzione delle numerose questioni di interesse pubblico. Per questo motivo, le

de-

mocrazie moderne sono di tipo rappresentativo

: a questa regola non sfugge il siste-

ma costituzionale italiano, il quale, comunque, prevede singoli istituti di democrazia

diretta, ovvero procedure nelle quali la volontà del popolo è espressa direttamente.

La partecipazione del popolo alla vita politica del Paese è normalmente mediata dai

partiti politici.

2.2.2

Il popolo

Il popolo è costituito dall’

insieme degli individui ai quali è attribuito dall’ordina-

mento lo

status

di cittadino

. Tali soggetti sono legati da un rapporto speciale con lo

Stato, dal quale scaturiscono sia diritti (come quello di votare) che doveri (di solida-

rietà economica, sociale, politica).

Il popolo si distingue così dalla

popolazione

, che identi ca più genericamente co-

loro che risiedono, anche temporaneamente, in un determinato territorio. Ancora

diverso è il concetto di

Nazione

, che identi ca una comunità caratterizzata dalla

comunanza di lingua, razza, costumi e religione.

Ogni Stato ssa i criteri in base ai quali attribuire la propria cittadinanza. In Italia le

modalità di

acquisto

della cittadinanza sono disciplinate dalla L. 5-2-1992, n. 91, che

regola anche i casi di

revoca

(art. 12) e di

riacquisto

(art. 13).

Secondo questa normativa, la cittadinanza italiana si può acquistare:

>

per

nascita

, che può riguardare la cittadinanza dei genitori (

ius sanguinis

) o il luogo

in cui avviene (

ius soli

).

Secondo questo criterio, è cittadino italiano:

• il glio di padre o di madre cittadini (

ius sanguinis

);

• chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero

se il glio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi

appartengono (

ius soli

);

• il glio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di

altra cittadinanza (

ius soli

);

>

per

concessione dello Stato

, previo accertamento di determinati fatti o circostanze.