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Libro I
Diritto costituzionale
Nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, la sovranità viene attribuita al
popolo
,
per cui il governo dello Stato deve essere ricondotto alla volontà dei cittadini (
prin-
cipio della sovranità popolare
).
Anche nel nostro ordinamento la sovranità spetta al popolo, come esplicitamente af-
ferma l’art. 1 Cost. («
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti
previsti dalla Costituzione
»). La sovranità popolare, però, non è assoluta e illimitata, ma
si esercita nelle forme e nei limiti indicati da un corpo fondamentale di norme: la Co-
stituzione. Sono due, in astratto, le forme di esercizio della sovranità popolare pre-
viste dalla Carta costituzionale: i cittadini possono prendere decisioni direttamente
(
democrazia diretta
) o indirettamente delegando, nel secondo caso, l’esercizio della
sovranità ai loro rappresentanti in Parlamento (
democrazia indiretta
).
Negli Stati contemporanei, il modello della democrazia diretta non può essere attua-
to nella sua pienezza, per le dif coltà pratiche di interpellare milioni di cittadini per
la soluzione delle numerose questioni di interesse pubblico. Per questo motivo, le
de-
mocrazie moderne sono di tipo rappresentativo
: a questa regola non sfugge il siste-
ma costituzionale italiano, il quale, comunque, prevede singoli istituti di democrazia
diretta, ovvero procedure nelle quali la volontà del popolo è espressa direttamente.
La partecipazione del popolo alla vita politica del Paese è normalmente mediata dai
partiti politici.
2.2.2
Il popolo
Il popolo è costituito dall’
insieme degli individui ai quali è attribuito dall’ordina-
mento lo
status
di cittadino
. Tali soggetti sono legati da un rapporto speciale con lo
Stato, dal quale scaturiscono sia diritti (come quello di votare) che doveri (di solida-
rietà economica, sociale, politica).
Il popolo si distingue così dalla
popolazione
, che identi ca più genericamente co-
loro che risiedono, anche temporaneamente, in un determinato territorio. Ancora
diverso è il concetto di
Nazione
, che identi ca una comunità caratterizzata dalla
comunanza di lingua, razza, costumi e religione.
Ogni Stato ssa i criteri in base ai quali attribuire la propria cittadinanza. In Italia le
modalità di
acquisto
della cittadinanza sono disciplinate dalla L. 5-2-1992, n. 91, che
regola anche i casi di
revoca
(art. 12) e di
riacquisto
(art. 13).
Secondo questa normativa, la cittadinanza italiana si può acquistare:
>
per
nascita
, che può riguardare la cittadinanza dei genitori (
ius sanguinis
) o il luogo
in cui avviene (
ius soli
).
Secondo questo criterio, è cittadino italiano:
• il glio di padre o di madre cittadini (
ius sanguinis
);
• chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero
se il glio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono (
ius soli
);
• il glio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di
altra cittadinanza (
ius soli
);
>
per
concessione dello Stato
, previo accertamento di determinati fatti o circostanze.