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Libro I
Elementi di diritto civile
lazioni intercorrenti tra chi subisce la prescrizione e chi, invece, se ne avvantaggia,
es. rapporti tra i coniugi) o alla particolare condizione soggettiva del titolare del
diritto (es. minori e interdetti privi di rappresentante legale, militari e appartenenti
alle forze armate dello Stato in tempo di guerra). Il periodo in cui perdura la causa
di sospensione non deve essere calcolato e al cessare della stessa il tempo riprende
a decorrere a partire da lì dove si era fermato;
>
l’
interruzione
della prescrizione, che ricorre quando il titolare del diritto compie
un’attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo (es. il creditore chiede
formalmente l’adempimento del debito o dà inizio ad un procedimento giudiziario
per ottenere la restituzione di quanto dovuto dal debitore). Dal momento in cui
quest’attività è stata compiuta si calcola un nuovo periodo di prescrizione, nulla
più valendo quello già trascorso. In altre parole, si ha interruzione della prescrizio-
ne ogni volta che il titolare del diritto cessa di essere inerte ed esercita il proprio
diritto.
Il tempo in uisce anche in altro modo sui rapporti giuridici. Esistono delle
situazioni
giuridiche incerte
che l’ordinamento ha interesse a de nire in tempi brevi: in questi
casi sono previsti dei termini di decadenza entro i quali i soggetti titolari sono co-
stretti ad esercitare i loro diritti, pena la perdita degli stessi. La disciplina della
deca-
denza
è contenuta negli artt. 2964 e ss. c.c.
A differenza della prescrizione, con cui ha in comune l’inerzia del titolare del diritto
e il decorso del tempo, che blocca l’esercizio dello stesso, la decadenza si caratteriz-
za per il fatto di
impedire la nascita o l’esercizio di un diritto se non si soddisfano entro un
determinato tempo certe condizioni
. Normalmente, dunque, si veri ca quando un diritto
deve essere esercitato con particolari modalità e in un termine stabilito, con guran-
dosi un onere a carico del soggetto interessato: questi, infatti, se vuole godere del
diritto deve, entro il termine imposto dalla legge, svolgere determinati adempimenti
(ad esempio, nella compravendita, se l’acquirente vuole denunciare vizi occulti della
cosa, deve denunciarli entro 8 giorni dalla scoperta).
Il termine di decadenza, oltre che dalla legge, può anche essere stabilito dalle parti
(per la prescrizione, invece, non è ammesso alcun patto che ne modi chi i tempi),
a
due condizioni
: che si tratti di
diritti disponibili
e che il
termine
ssato non sia tale da
rendere
eccessivamente gravoso
l’esercizio del diritto.
Alla decadenza
non si applicano le cause di interruzione e sospensione
previste per
la prescrizione.
1.8
La tutela dei diritti
La tutela dei diritti ha luogo mediante una funzione preventiva, che tende ad evitare
il sorgere di eventuali con itti tra privati, e mediante una funzione successiva (tutela
giurisdizionale) che mira a risolvere un eventuale con itto insorto.
1.8.1
La pubblicità dei fatti giuridici
Risponde ad una logica preventiva l’istituto della
pubblicità dei fatti giuridici
, che
ha il fondamentalmente scopo di
rendere noti
, a chiunque ne abbia interesse,
atti o
eventi che hanno una qualche rilevanza giuridica
.