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10

Libro I

Elementi di diritto civile

lazioni intercorrenti tra chi subisce la prescrizione e chi, invece, se ne avvantaggia,

es. rapporti tra i coniugi) o alla particolare condizione soggettiva del titolare del

diritto (es. minori e interdetti privi di rappresentante legale, militari e appartenenti

alle forze armate dello Stato in tempo di guerra). Il periodo in cui perdura la causa

di sospensione non deve essere calcolato e al cessare della stessa il tempo riprende

a decorrere a partire da lì dove si era fermato;

>

l’

interruzione

della prescrizione, che ricorre quando il titolare del diritto compie

un’attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo (es. il creditore chiede

formalmente l’adempimento del debito o dà inizio ad un procedimento giudiziario

per ottenere la restituzione di quanto dovuto dal debitore). Dal momento in cui

quest’attività è stata compiuta si calcola un nuovo periodo di prescrizione, nulla

più valendo quello già trascorso. In altre parole, si ha interruzione della prescrizio-

ne ogni volta che il titolare del diritto cessa di essere inerte ed esercita il proprio

diritto.

Il tempo in uisce anche in altro modo sui rapporti giuridici. Esistono delle

situazioni

giuridiche incerte

che l’ordinamento ha interesse a de nire in tempi brevi: in questi

casi sono previsti dei termini di decadenza entro i quali i soggetti titolari sono co-

stretti ad esercitare i loro diritti, pena la perdita degli stessi. La disciplina della

deca-

denza

è contenuta negli artt. 2964 e ss. c.c.

A differenza della prescrizione, con cui ha in comune l’inerzia del titolare del diritto

e il decorso del tempo, che blocca l’esercizio dello stesso, la decadenza si caratteriz-

za per il fatto di

impedire la nascita o l’esercizio di un diritto se non si soddisfano entro un

determinato tempo certe condizioni

. Normalmente, dunque, si veri ca quando un diritto

deve essere esercitato con particolari modalità e in un termine stabilito, con guran-

dosi un onere a carico del soggetto interessato: questi, infatti, se vuole godere del

diritto deve, entro il termine imposto dalla legge, svolgere determinati adempimenti

(ad esempio, nella compravendita, se l’acquirente vuole denunciare vizi occulti della

cosa, deve denunciarli entro 8 giorni dalla scoperta).

Il termine di decadenza, oltre che dalla legge, può anche essere stabilito dalle parti

(per la prescrizione, invece, non è ammesso alcun patto che ne modi chi i tempi),

a

due condizioni

: che si tratti di

diritti disponibili

e che il

termine

ssato non sia tale da

rendere

eccessivamente gravoso

l’esercizio del diritto.

Alla decadenza

non si applicano le cause di interruzione e sospensione

previste per

la prescrizione.

1.8

La tutela dei diritti

La tutela dei diritti ha luogo mediante una funzione preventiva, che tende ad evitare

il sorgere di eventuali con itti tra privati, e mediante una funzione successiva (tutela

giurisdizionale) che mira a risolvere un eventuale con itto insorto.

1.8.1

La pubblicità dei fatti giuridici

Risponde ad una logica preventiva l’istituto della

pubblicità dei fatti giuridici

, che

ha il fondamentalmente scopo di

rendere noti

, a chiunque ne abbia interesse,

atti o

eventi che hanno una qualche rilevanza giuridica

.