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edises

.it

4

Libro I

Elementi di diritto civile

>

Libro II

Delle successioni

”;

>

Libro III

Della proprietà

”;

>

Libro IV

Delle obbligazioni

”;

>

Libro V

Del lavoro

”;

>

Libro VI

Della tutela dei diritti

”.

Ogni libro è diviso in titoli, ogni titolo in capi che sono talora divisi in sezioni e que-

ste ultime sono talvolta suddivise ulteriormente in paragra .

Il sistema del Codice civile è stato nel corso del tempo integrato da varie leggi spe-

ciali che sono via via aumentate di numero, in alcuni casi inserendosi con la tecni-

ca della novellazione nell’impianto del codice civile (es. L. 151/1975 sulla riforma

del diritto di famiglia; D.Lgs. 6/2003 sulla riforma del diritto societario; L. 6/2004

sull’amministrazione di sostegno; L. 55/2006 sul patto di famiglia), in altri casi af-

ancandosi invece al codice civile (es. L. 300/1970 sullo statuto dei lavoratori; L.

898/1970 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; L. 184/1983 sulla

disciplina dell’adozione e dell’af damento dei minori; D.Lgs. 385/1993, Testo Unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia; D.Lgs. 58/1998, Testo Unico delle dispo-

sizioni in materia di intermediazione nanziaria; L. 431/1998 sulla disciplina delle

locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo).

Solo in tempi più recenti si è ritornati ad una vera e propria codi cazione, raccoglien-

do in Testi Unici le varie leggi speciali esistenti in una data materia, così operando

un riordino complessivo ed unitario delle fonti di disciplina di vasti settori del diritto

(es. D.Lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale; D.Lgs. 206/2005, Codice del

consumo; D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private; D.Lgs. 117/2017, Co-

dice del Terzo settore).

1.3

Il rapporto giuridico

Quotidianamente intrecciamo rapporti di diversa natura con varie persone. Ripercor-

rendo mentalmente una giornata tipo ci rendiamo subito conto che essa è costellata di

relazioni con individui, società, imprese. Tutti questi incontri sono regolati dal diritto.

Il diritto disciplina i rapporti umani, ma non signi ca che tutte le relazioni umane

sono regolate dalle norme giuridiche; queste, infatti, disciplinano soltanto quelle

relazioni considerate più rilevanti per la società.

Possiamo allora affermare che un rapporto tra due o più persone può essere consi-

derato giuridicamente rilevante quando è disciplinato dal diritto, giuridicamente

irrilevante quando non è previsto dal diritto.

Pertanto, nel momento in cui tra due o più soggetti si crea una relazione rilevante per

il diritto, il rapporto che ne consegue viene detto

rapporto giuridico

, il quale può es-

sere quali cato come

qualsiasi

relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto

,

con l’attribuzione

di un diritto ad una delle parti del rapporto cui corrisponde la

posizione di

subordinazione dell’altra parte

.

Ogni volta che l’ordinamento giuridico disciplina un rapporto risolve un possibile

con itto di interessi, stabilendo quale o quali interessi devono prevalere e imponen-

do una serie di obblighi e divieti per garantirne la realizzazione concreta.

Ad esempio, in un rapporto tra creditore e debitore si riconosce al primo il diritto di pre-

tendere il pagamento di una somma di denaro imponendo al secondo l’obbligo di pagare;