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4
Libro I
Elementi di diritto civile
>
Libro II
“
Delle successioni
”;
>
Libro III
“
Della proprietà
”;
>
Libro IV
“
Delle obbligazioni
”;
>
Libro V
“
Del lavoro
”;
>
Libro VI
“
Della tutela dei diritti
”.
Ogni libro è diviso in titoli, ogni titolo in capi che sono talora divisi in sezioni e que-
ste ultime sono talvolta suddivise ulteriormente in paragra .
Il sistema del Codice civile è stato nel corso del tempo integrato da varie leggi spe-
ciali che sono via via aumentate di numero, in alcuni casi inserendosi con la tecni-
ca della novellazione nell’impianto del codice civile (es. L. 151/1975 sulla riforma
del diritto di famiglia; D.Lgs. 6/2003 sulla riforma del diritto societario; L. 6/2004
sull’amministrazione di sostegno; L. 55/2006 sul patto di famiglia), in altri casi af-
ancandosi invece al codice civile (es. L. 300/1970 sullo statuto dei lavoratori; L.
898/1970 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; L. 184/1983 sulla
disciplina dell’adozione e dell’af damento dei minori; D.Lgs. 385/1993, Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia; D.Lgs. 58/1998, Testo Unico delle dispo-
sizioni in materia di intermediazione nanziaria; L. 431/1998 sulla disciplina delle
locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo).
Solo in tempi più recenti si è ritornati ad una vera e propria codi cazione, raccoglien-
do in Testi Unici le varie leggi speciali esistenti in una data materia, così operando
un riordino complessivo ed unitario delle fonti di disciplina di vasti settori del diritto
(es. D.Lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale; D.Lgs. 206/2005, Codice del
consumo; D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private; D.Lgs. 117/2017, Co-
dice del Terzo settore).
1.3
Il rapporto giuridico
Quotidianamente intrecciamo rapporti di diversa natura con varie persone. Ripercor-
rendo mentalmente una giornata tipo ci rendiamo subito conto che essa è costellata di
relazioni con individui, società, imprese. Tutti questi incontri sono regolati dal diritto.
Il diritto disciplina i rapporti umani, ma non signi ca che tutte le relazioni umane
sono regolate dalle norme giuridiche; queste, infatti, disciplinano soltanto quelle
relazioni considerate più rilevanti per la società.
Possiamo allora affermare che un rapporto tra due o più persone può essere consi-
derato giuridicamente rilevante quando è disciplinato dal diritto, giuridicamente
irrilevante quando non è previsto dal diritto.
Pertanto, nel momento in cui tra due o più soggetti si crea una relazione rilevante per
il diritto, il rapporto che ne consegue viene detto
rapporto giuridico
, il quale può es-
sere quali cato come
qualsiasi
relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto
,
con l’attribuzione
di un diritto ad una delle parti del rapporto cui corrisponde la
posizione di
subordinazione dell’altra parte
.
Ogni volta che l’ordinamento giuridico disciplina un rapporto risolve un possibile
con itto di interessi, stabilendo quale o quali interessi devono prevalere e imponen-
do una serie di obblighi e divieti per garantirne la realizzazione concreta.
Ad esempio, in un rapporto tra creditore e debitore si riconosce al primo il diritto di pre-
tendere il pagamento di una somma di denaro imponendo al secondo l’obbligo di pagare;