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Capitolo 1
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive
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1.5.3
Perdita ed estinzione del diritto soggettivo
Un diritto soggettivo si può acquistare ma si può anche perdere o estinguere.
Il diritto viene acquistato da altre persone e continua a esistere con la
perdita
, mentre
cessa di esistere senza che un’altra persona ne acquisti la titolarità con l’
estinzione
.
La causa che può determinare la
perdita
di un diritto soggettivo è l’alienazione, ossia
il trasferimento volontario o forzato di un diritto da una persona ad un’altra.
L’
estinzione
del diritto soggettivo, invece, può avvenire o per
rinuncia
da parte del
suo titolare o per
prescrizione
.
Si ha
rinuncia
quando il titolare del diritto soggettivo decide volontariamente di pri-
varsi di tale diritto senza trasferirlo ad altre persone. Ad esempio, il proprietario di
un vecchio frigorifero può abbandonarlo in una discarica pubblica.
Si realizza, invece,
la
prescrizione
quando un diritto soggettivo si estingue laddove il
titolare non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Per legge, quindi,
la prescrizione richiede il concorso dell’inerzia del suo titolare e del decorso di un
determinato periodo di tempo.
Esistono però alcuni diritti e alcune situazioni giuridiche che sono
imprescrittibili
,
ossia che non si estinguono nonostante il mancato esercizio da parte del loro titolare.
Sono imprescrittibili:
>
le
capacità
e gli
status
, ossia le situazioni giuridiche che riguardano una persona;
>
i
diritti indisponibili
, quelli cioè che non si possono trasferire ad altre persone o
abbandonare e, dunque, non si possono neanche perdere a causa dell’inerzia del
loro titolare;
>
il
diritto di proprietà
, in quanto anche il non utilizzo costituisce un’espressione del
potere di godere liberamente di una cosa.
1.5.4
Altre situazioni giuridiche attive
La
potestà
è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell’attribuzione di poteri
e facoltà ad un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui o un interesse di
carattere generale e, quindi, per l’esercizio di una funzione.
Fino a poco tempo fa istituto tipico del diritto civile era la potestà dei genitori, chiamati
ad esercitare una serie di poteri nell’interesse dei gli minori, istituto oggi sostituito da
quello della cd. “responsabilità genitoriale” (D.Lgs. 154/2013). Rimane, invece, la potestà
attribuita al funzionario di un ente pubblico in vista dell’interesse, appunto, alla salva-
guardia di un interesse pubblico.
A differenza dei diritti soggettivi, nella potestà il titolare non può scegliere se eser-
citare o meno i poteri attribuitigli, né può rinunciare agli stessi, ma deve esercitarli
nell’interesse del bene ciario.
Il
diritto potestativo
attribuisce ad un soggetto il diritto di modi care la sfera giu-
ridica di altre persone anche senza il loro accordo. Ad esempio, con le proprie di-
missioni il lavoratore lascia senza dipendente il datore di lavoro a prescindere dalla
volontà di quest’ultimo.
L’
interesse legittimo
è l’interesse del soggetto a che gli organi della Pubblica Am-
ministrazione svolgano la loro funzione ed esercitino il loro potere nel rispetto delle
norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. Ad esempio, lo studente boc-