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Capitolo 1

Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive

9

1.7

L’influenza del tempo sull’acquisto e sull’estinzione dei diritti

soggettivi

Il decorso di un determinato periodo di tempo può causare l’

estinzione

o

l’acquisizione

di diritti, questo perché, quando una situazione di fatto si protrae per lungo tempo,

l’ordinamento tende a far coincidere quella situazione di fatto con la situazione di

diritto.

Per quanto riguardo l’acquisto, l’istituto che viene preso in considerazione è l’

usuca-

pione

(vedi

infra

); per quanto riguarda l’estinzione, abbiamo gli istituti della

prescrizio-

ne estintiva

e

della decadenza.

La prescrizione e la decadenza costituiscono

cause generali di estinzione dei rapporti giu-

ridici per l’inerzia del titolare del diritto

. Con l’estinzione il diritto cessa di esistere senza

che un’altra persona ne acquisti la titolarità.

La

prescrizione

si realizza quando un diritto soggettivo si estingue a causa del fatto che il

titolare non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge (art. 2943 c.c.). Trat-

tasi pertanto di un istituto collegato al decorso del tempo che si fonda sull’

inerzia del sog-

getto interessato

e che risponde all’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici.

I

requisiti

perché un diritto cada in prescrizione sono:

>

l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato;

>

il mancato esercizio del diritto stesso da parte del titolare;

>

il decorso del tempo stabilito dalla legge.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto vale-

re (art. 2935 c.c.): il diritto cioè deve esistere e deve poter essere fatto valere.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; ve ne sono infatti alcuni che non si

prescrivono a causa della loro natura. In particolare, sono

imprescrittibili

tutti i di-

ritti indisponibili, come i diritti della personalità, i diritti di

status

e i diritti familiari,

il diritto di proprietà e la relativa azione di rivendica, l’azione volta a far dichiarare

la nullità dei negozi giuridici e gli altri diritti indicati dalla legge (es. il diritto dello

Stato sui beni demaniali).

Il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni; tuttavia la legge dispone anche

ter-

mini di prescrizione più brevi o più lunghi

: in 5 anni, ad esempio, si prescrive il diritto al

risarcimento del danno derivante da atto illecito, nonché il credito per i tti, per le

annualità pensionistiche e tutto ciò che ha una cadenza periodica (cioè quei crediti

che devono essere adempiuti di anno in anno o di mese in mese). Fra i termini di

prescrizione più lunghi ricordiamo che i diritti reali su cosa altrui si prescrivono in

20 anni.

Il termine inizia a decorrere dal momento nel quale il diritto può essere esercitato;

ma nel caso in cui il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale

non decorre prima che si avveri la condizione o scada il termine.

Nel corso della prescrizione possono veri carsi i seguenti eventi:

>

la

sospensione

della prescrizione, la quale rappresenta un periodo di tempo in cui

non si calcola il decorso della prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che

impediscono al titolare del diritto di esercitarlo. In tali casi, pertanto, la legge con-

gura degli impedimenti soggettivi giusti cando l’inerzia del titolare. Le cause di

sospensione attengono a particolari rapporti intercorrenti tra le parti (cioè alle re-