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Capitolo 1
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive
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1.7
L’influenza del tempo sull’acquisto e sull’estinzione dei diritti
soggettivi
Il decorso di un determinato periodo di tempo può causare l’
estinzione
o
l’acquisizione
di diritti, questo perché, quando una situazione di fatto si protrae per lungo tempo,
l’ordinamento tende a far coincidere quella situazione di fatto con la situazione di
diritto.
Per quanto riguardo l’acquisto, l’istituto che viene preso in considerazione è l’
usuca-
pione
(vedi
infra
); per quanto riguarda l’estinzione, abbiamo gli istituti della
prescrizio-
ne estintiva
e
della decadenza.
La prescrizione e la decadenza costituiscono
cause generali di estinzione dei rapporti giu-
ridici per l’inerzia del titolare del diritto
. Con l’estinzione il diritto cessa di esistere senza
che un’altra persona ne acquisti la titolarità.
La
prescrizione
si realizza quando un diritto soggettivo si estingue a causa del fatto che il
titolare non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge (art. 2943 c.c.). Trat-
tasi pertanto di un istituto collegato al decorso del tempo che si fonda sull’
inerzia del sog-
getto interessato
e che risponde all’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici.
I
requisiti
perché un diritto cada in prescrizione sono:
>
l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato;
>
il mancato esercizio del diritto stesso da parte del titolare;
>
il decorso del tempo stabilito dalla legge.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto vale-
re (art. 2935 c.c.): il diritto cioè deve esistere e deve poter essere fatto valere.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; ve ne sono infatti alcuni che non si
prescrivono a causa della loro natura. In particolare, sono
imprescrittibili
tutti i di-
ritti indisponibili, come i diritti della personalità, i diritti di
status
e i diritti familiari,
il diritto di proprietà e la relativa azione di rivendica, l’azione volta a far dichiarare
la nullità dei negozi giuridici e gli altri diritti indicati dalla legge (es. il diritto dello
Stato sui beni demaniali).
Il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni; tuttavia la legge dispone anche
ter-
mini di prescrizione più brevi o più lunghi
: in 5 anni, ad esempio, si prescrive il diritto al
risarcimento del danno derivante da atto illecito, nonché il credito per i tti, per le
annualità pensionistiche e tutto ciò che ha una cadenza periodica (cioè quei crediti
che devono essere adempiuti di anno in anno o di mese in mese). Fra i termini di
prescrizione più lunghi ricordiamo che i diritti reali su cosa altrui si prescrivono in
20 anni.
Il termine inizia a decorrere dal momento nel quale il diritto può essere esercitato;
ma nel caso in cui il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale
non decorre prima che si avveri la condizione o scada il termine.
Nel corso della prescrizione possono veri carsi i seguenti eventi:
>
la
sospensione
della prescrizione, la quale rappresenta un periodo di tempo in cui
non si calcola il decorso della prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che
impediscono al titolare del diritto di esercitarlo. In tali casi, pertanto, la legge con-
gura degli impedimenti soggettivi giusti cando l’inerzia del titolare. Le cause di
sospensione attengono a particolari rapporti intercorrenti tra le parti (cioè alle re-