

www.
edises
.it
6
Libro I
Elementi di diritto civile
>
diritti patrimoniali
e
non patrimoniali
: i primi sono diritti soggettivi che hanno
contenuto economico, cioè sono quanti cabili in denaro (es. i
diritti reali
, che si
esercitano su una
res
,
e i
diritti di obbligazione
, che generano un diritto nei confronti
di determinati soggetti); i secondi realizzano un interesse morale, attribuendo al
titolare una qualità di carattere non economico (es.
diritti della personalità
e
diritti di
famiglia
);
>
diritti assoluti
e
diritti relativi
: i primi possono essere fatti valere nei confronti di
chiunque e tutti hanno il dovere di non turbarne il godimento (es.
diritto di proprietà
e
diritti della persona
); i secondi sono diritti soggettivi che il titolare può far valere
solo nei confronti di persone determinate (es.
diritti di obbligazione
);
>
diritti reali
e
diritti di obbligazione
: i primi attribuiscono al titolare un potere di-
retto su una cosa per la soddisfazione di un proprio interesse; i secondi sono diritti
relativi in forza dei quali un soggetto, detto creditore, ha diritto di esigere una pre-
stazione da un altro soggetto, detto debitore;
>
diritti trasmissibili
e
diritti intrasmissibili
: i primi possono essere trasferiti da un
soggetto a un altro (es.
proprietà
,
diritto di credito
etc.); i secondi non possono essere
trasferiti da un soggetto a un altro (es.
diritti personali
).
1.5.2
Acquisto e successione nel diritto soggettivo
L’acquisto di un diritto soggettivo, a seconda del
titolo
che ne costituisce il fondamen-
to, può essere
a titolo originario
o
a titolo derivativo
.
Nell’acquisto
a titolo originario
un soggetto diventa titolare di un diritto soggettivo
senza che il diritto gli venga trasferito da un’altra persona.
Nell’acquisto
a titolo derivativo
, invece, un soggetto diventa titolare di un diritto sog-
gettivo in quanto il diritto gli viene trasferito o ceduto dal precedente titolare. In tale
ultima evenienza si veri ca un fenomeno di
successione
nel diritto: il diritto che ap-
parteneva ad una persona passa ad un’altra.
La successione in un diritto può avvenire tra vivi o a causa di morte. La
successione
tra vivi
ricorre quando un diritto si trasferisce da una persona all’altra mentre sono
ancora in vita; la
successione a causa di morte
invece si veri ca quando un diritto
viene trasferito ad un nuovo titolare dopo la morte del precedente titolare (
de cuius
).
La successione può essere ancora:
>
a titolo universale
, quando il successore subentra nella intera posizione giuridica
patrimoniale del dante causa, ad esempio, nel caso di un’eredità o di una fusione
societaria;
>
a titolo particolare
, quando si trasferiscono uno o più determinati diritti o rapporti
attribuiti speci camente al successore, ad esempio nei casi di vendita o di legato.
La successione a causa di morte può, a sua volta, essere distinta in:
>
successione testamentaria
,
che esiste quando il defunto ha lasciato delle disposizio-
ni di ultima volontà, ossia un testamento;
>
successione legittima
,
che interviene solo in mancanza di un testamento. In questo
caso è la legge che stabilisce le persone a cui va l’eredità, individuandole tra i con-
giunti più stretti del
de cuius
secondo un preciso ordine di precedenza, determinato
dall’intensità del vincolo di parentela.