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10

INTRODUZIONE

www.

edises

.it

Sotto il profilo sanzionatorio, si inseriscono, per la prima volta, le

misure di sicurezza

(

P. IV, Cap. III), applicabili congiuntamente o in sostituzione delle pene (sistema

del c.d. doppio binario).

Vengono tenuti fermi i principi garantistici di

legalità

e di

responsabilità morale

che tro-

vano in seguito riconoscimento anche a livello costituzionale.

Nell’ottica del principio di legalità e dunque della certezza del diritto, il legislatore

mira a

ridurre fortemente la discrezionalità

del giudicante: ad esempio, rispetto al codice

Zanardelli viene meno la distinzione tra le condotte dei concorrenti nel reato, si dà

ampio spazio all’istituto della responsabilità oggettiva (art. 42, co. 3, c.p.), nonché

a diverse ipotesi di presunzione legale (es. la imputabilità del reo anche in caso di

ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore

ex

art. 92 c.p.).

1.3.3

La Costituzione Repubblicana

Con l’entrata in vigore della Carta costituzionale (1° gennaio 1948), trovano

ricono-

scimento costituzionale

i principi di

legalità

(art. 25) e di

colpevolezza

(art. 27, co. 1 e

3) e si individuano una serie di beni giuridici che, in dottrina, si ritengono coincidenti

con quelli tutelati dal diritto penale.

Da ciò conseguono

problemi di compatibilità

tra una serie di istituti previsti e disciplinati

nel codice Rocco e tali principi costituzionali.

Ciò vale non solo con riguardo al principio di legalità - si pensi, ad esempio, alla

dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di plagio (art. 603 c.p.) per vio-

lazione del principio di legalità (in tal caso specificantesi nel sottoprincipio di tassa-

tività) - ma anche e soprattutto per tutti quegli istituti che, in quanto espressione di

responsabilità oggettiva

, nell’ottica del codice che li ha introdotti dovrebbero operare a

prescindere dall’accertamento dell’elemento psicologico del reo e, dunque, in viola-

zione del principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.: solo per citarne alcuni, può

farsi riferimento all’istituto delle condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.), al

reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.), al mutamento

del titolo di reato per taluno dei concorrenti (art. 117).

Nella maggior parte dei casi in cui sono stati sollevati dubbi di legittimità costituziona-

le per incompatibilità tra tali norme e l’art. 27 Cost., la Corte costituzionale, piuttosto

che sancirne l’illegittimità costituzionale, ha preferito, con sentenze interpretative di

rigetto,

reinterpretare

queste norme, fornendone una

lettura costituzionalmente orien-

tata

e dunque riducendo la loro applicazione entro i limiti del principio di

colpevolezza

.

A titolo esemplificativo, può considerarsi l’art. 116 c.p.: la Corte costituzionale, al fine

di rendere tale norma compatibile col principio di colpevolezza, ha chiarito che si

risponde del reato diverso da quello voluto soltanto nel caso in cui il reato diverso

rappresenti uno

sviluppo logicamente prevedibile

della condotta inizialmente diretta a

realizzare il reato voluto (

"

P. III, Cap. III, par. 3.11).