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Introduzione

IN SINTESI

Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che

prevede fatti costituenti reato e ne disci-

plina le conseguenze giuridiche

, attraverso la minaccia di una sanzione penale, a carattere

prevalentemente af ittivo, al ne di tutelare beni giuridici fondamentali meritevoli di tutela,

ricollegabili, direttamente o indirettamente, alla Costituzione.

Costituiscono

principi fondanti

il moderno diritto penale il principio di

materialità

(compor-

tamento umano esteriormente percepibile), di

offensività

(lesione o messa in pericolo del bene

protetto), di

soggettività

o

colpevolezza

(concreta rimproverabilità soggettiva all’agente), di

sussidiarietà

(sanzione penale come extrema ratio), di

frammentarietà

(intervento legislativo

puntiforme), di

autonomia

(del diritto penale rispetto agli altri rami dell’ordinamento).

1.1

Origine ed evoluzione del diritto penale moderno

1.1.1

Il pensiero illuministico.

Tradizionalmente, l’origine del diritto penale moderno viene fatta coincidere con la

nascita del pensiero

illuministico

e, con specifico riguardo alla situazione italiana, con

la pubblicazione del libro “Dei delitti e delle pene” (1764) di Cesare Beccaria (1738-

1794), principale esponente dell’Illuminismo penale italiano.

In realtà, le premesse culturali del pensiero illuministico trovano la loro origine, alme-

no un secolo prima, nel pensiero del

giusnaturalismo laico

di T. Hobbes (1588-1679),

U. Grozio (1583-1645), S. Pufendorf (1637-1694), C. Thomasius (1655-1728) e G. Loc-

ke (1632-1704).

Anteriormente

alla prima metà del Diciottesimo secolo, il diritto penale era caratte-

rizzato:

- da una notevole

incertezza

sotto il profilo della previsione normativa e, dunque,

della conoscenza del

reato

e della

pena

. Ciò in quanto, da un lato, data l’assenza

di una codificazione unitaria, trovavano applicazione testi normativi eterogenei,

dall’altro, in assenza del principio della separazione dei poteri, il potere esecutivo

prevaleva su quello giudiziario nell’applicazione del diritto penale;

- da un

sistema sanzionatorio

che, prestandosi ad applicazioni arbitrarie ed ec-

cessivamente crudeli, era ben lontano dalle funzioni che in seguito furono rico-

nosciute alla pena.

In contrapposizione

a tale situazione, il pensiero illuminista privilegia un’ottica

garan-

tistica

e di

razionalizzazione

del diritto penale:

- con riguardo alla

concezione del reato

(

"

P. II, Cap. I, par. 1.1), si evidenzia

l’importanza fondamentale della certezza del diritto e, dunque, del

principio di

legalità

secondo cui si può essere puniti solo se il fatto commesso è previsto come

reato dalla legge;