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Introduzione
IN SINTESI
Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che
prevede fatti costituenti reato e ne disci-
plina le conseguenze giuridiche
, attraverso la minaccia di una sanzione penale, a carattere
prevalentemente af ittivo, al ne di tutelare beni giuridici fondamentali meritevoli di tutela,
ricollegabili, direttamente o indirettamente, alla Costituzione.
Costituiscono
principi fondanti
il moderno diritto penale il principio di
materialità
(compor-
tamento umano esteriormente percepibile), di
offensività
(lesione o messa in pericolo del bene
protetto), di
soggettività
o
colpevolezza
(concreta rimproverabilità soggettiva all’agente), di
sussidiarietà
(sanzione penale come extrema ratio), di
frammentarietà
(intervento legislativo
puntiforme), di
autonomia
(del diritto penale rispetto agli altri rami dell’ordinamento).
1.1
•
Origine ed evoluzione del diritto penale moderno
1.1.1
•
Il pensiero illuministico.
Tradizionalmente, l’origine del diritto penale moderno viene fatta coincidere con la
nascita del pensiero
illuministico
e, con specifico riguardo alla situazione italiana, con
la pubblicazione del libro “Dei delitti e delle pene” (1764) di Cesare Beccaria (1738-
1794), principale esponente dell’Illuminismo penale italiano.
In realtà, le premesse culturali del pensiero illuministico trovano la loro origine, alme-
no un secolo prima, nel pensiero del
giusnaturalismo laico
di T. Hobbes (1588-1679),
U. Grozio (1583-1645), S. Pufendorf (1637-1694), C. Thomasius (1655-1728) e G. Loc-
ke (1632-1704).
Anteriormente
alla prima metà del Diciottesimo secolo, il diritto penale era caratte-
rizzato:
- da una notevole
incertezza
sotto il profilo della previsione normativa e, dunque,
della conoscenza del
reato
e della
pena
. Ciò in quanto, da un lato, data l’assenza
di una codificazione unitaria, trovavano applicazione testi normativi eterogenei,
dall’altro, in assenza del principio della separazione dei poteri, il potere esecutivo
prevaleva su quello giudiziario nell’applicazione del diritto penale;
- da un
sistema sanzionatorio
che, prestandosi ad applicazioni arbitrarie ed ec-
cessivamente crudeli, era ben lontano dalle funzioni che in seguito furono rico-
nosciute alla pena.
In contrapposizione
a tale situazione, il pensiero illuminista privilegia un’ottica
garan-
tistica
e di
razionalizzazione
del diritto penale:
- con riguardo alla
concezione del reato
(
"
P. II, Cap. I, par. 1.1), si evidenzia
l’importanza fondamentale della certezza del diritto e, dunque, del
principio di
legalità
secondo cui si può essere puniti solo se il fatto commesso è previsto come
reato dalla legge;