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INTRODUZIONE

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www.

edises

.it

Tale autore, di fronte al contrasto tra i suindicati orientamenti, mirò a riconferire

alla scienza penalistica quel carattere

giuridico

che, nel tempo, era andato affievolen-

dosi. Più precisamente, secondo tale orientamento, la moderna scienza penale do-

vrebbe occuparsi

esclusivamente

dell’elaborazione

tecnico-giuridica

del diritto penale,

esulando

da tale studio tutti gli

aspetti extragiuridici

quali quello sociale, politico, mora-

le, psicologico etc., di cui dovrebbero occuparsi invece l’antropologia e la sociologia

criminale.

1.1.5

Orientamenti attuali

Dopo la prima metà del Ventesimo secolo, la dottrina penalistica, senza negare il

tecnicismo giuridico, opera una revisione del diritto penale nell’ottica della nostra

Costituzione. Si elabora una

teoria generale del reato orientata in senso costituzio-

nale

e si riconducono alla Costituzione tutti i beni penalmente tutelati (

"

P. II, Cap.

I, par. 1.3).

1.2

Funzione e principi del diritto penale

1.2.1

Nozione

Il

diritto penale

è quel ramo del diritto pubblico che

prevede fatti costituenti reato

, proi-

bendone la commissione mediante la minaccia di una sanzione penale e disciplinan-

done le conseguenze.

Nel concetto di

sanzione penale

rientrano le

pene

e le

misure di sicurezza

(

"

P. IV, Capp.

I e II).

È

diritto pubblico

in quanto la rilevanza penale che il legislatore attribuisce alle con-

dotte previste nelle fattispecie incriminatrici prescinde dalla natura pubblica (es. am-

ministrazione della giustizia) o privata (es. patrimonio del singolo individuo) del bene

tutelato: l’

interesse a sanzionare

i reati è sempre pubblico.

È

diritto statuale

in quanto solo lo Stato, a differenza degli altri enti pubblici, è legit-

timato a legiferare in materia penale.

1.2.2

Funzione

Secondo l’opinione in dottrina dominante (Rocco), la funzione del diritto penale sa-

rebbe quella di assicurare l’

esistenza della società

e la

pacifica convivenza

tra consociati.

Secondo altra dottrina (Romano, Antolisei), accanto a questo primo compito, il diritto

penale avrebbe anche la funzione di promuovere lo

sviluppo e il miglioramento della so-

cietà

.

In ogni caso, per il raggiungimento del proprio fine, il diritto penale si avvale di una

sanzione (penale) che è più afflittiva rispetto alle sanzioni previste negli altri rami

dell’ordinamento. Ciò in quanto esso mira a tutelare i beni giuridici di maggiore

importanza.

Analizziamo il

criterio

che consente l’individuazione di tali beni e dunque l’attività di

legiferazione in materia penale.