

INTRODUZIONE
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Tale autore, di fronte al contrasto tra i suindicati orientamenti, mirò a riconferire
alla scienza penalistica quel carattere
giuridico
che, nel tempo, era andato affievolen-
dosi. Più precisamente, secondo tale orientamento, la moderna scienza penale do-
vrebbe occuparsi
esclusivamente
dell’elaborazione
tecnico-giuridica
del diritto penale,
esulando
da tale studio tutti gli
aspetti extragiuridici
quali quello sociale, politico, mora-
le, psicologico etc., di cui dovrebbero occuparsi invece l’antropologia e la sociologia
criminale.
1.1.5
•
Orientamenti attuali
Dopo la prima metà del Ventesimo secolo, la dottrina penalistica, senza negare il
tecnicismo giuridico, opera una revisione del diritto penale nell’ottica della nostra
Costituzione. Si elabora una
teoria generale del reato orientata in senso costituzio-
nale
e si riconducono alla Costituzione tutti i beni penalmente tutelati (
"
P. II, Cap.
I, par. 1.3).
1.2
•
Funzione e principi del diritto penale
1.2.1
•
Nozione
Il
diritto penale
è quel ramo del diritto pubblico che
prevede fatti costituenti reato
, proi-
bendone la commissione mediante la minaccia di una sanzione penale e disciplinan-
done le conseguenze.
Nel concetto di
sanzione penale
rientrano le
pene
e le
misure di sicurezza
(
"
P. IV, Capp.
I e II).
È
diritto pubblico
in quanto la rilevanza penale che il legislatore attribuisce alle con-
dotte previste nelle fattispecie incriminatrici prescinde dalla natura pubblica (es. am-
ministrazione della giustizia) o privata (es. patrimonio del singolo individuo) del bene
tutelato: l’
interesse a sanzionare
i reati è sempre pubblico.
È
diritto statuale
in quanto solo lo Stato, a differenza degli altri enti pubblici, è legit-
timato a legiferare in materia penale.
1.2.2
•
Funzione
Secondo l’opinione in dottrina dominante (Rocco), la funzione del diritto penale sa-
rebbe quella di assicurare l’
esistenza della società
e la
pacifica convivenza
tra consociati.
Secondo altra dottrina (Romano, Antolisei), accanto a questo primo compito, il diritto
penale avrebbe anche la funzione di promuovere lo
sviluppo e il miglioramento della so-
cietà
.
In ogni caso, per il raggiungimento del proprio fine, il diritto penale si avvale di una
sanzione (penale) che è più afflittiva rispetto alle sanzioni previste negli altri rami
dell’ordinamento. Ciò in quanto esso mira a tutelare i beni giuridici di maggiore
importanza.
Analizziamo il
criterio
che consente l’individuazione di tali beni e dunque l’attività di
legiferazione in materia penale.