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INTRODUZIONE

www.

edises

.it

specie incriminatrice, l’offensività c.d. in astratto sarebbe oggetto del sindacato

della Corte costituzionale.

L’offensività c.d. in concreto – e cioè l’idoneità della condotta ad offendere con-

cretamente il bene tutelato – dovrebbe invece essere accertata dal giudice al

momento dell’applicazione della norma penale.

Giova infine osservare che, in virtù del principio di offensività, si discute circa la le-

gittimità costituzionale dei reati di pericolo presunto, dei reati cosiddetti di sospetto

(art. 707 c.p.) e dei reati cosiddetti senza vittima (es. quelli che offendono la pietà dei

defunti o il sentimento religioso).

Principio di soggettività (o colpevolezza)

Tale principio rappresenta anche uno degli elementi costitutivi del reato (

"

P. II,

Cap. I) e si desume dall’

art. 27, co. 1 e 3, Cost.

In base al principio di colpevolezza, il

reato sussiste quando la condotta criminosa è riconducibile all’autore non solo sotto

il

profilo causale

(

elemento oggettivo

del reato) ma anche dal punto di vista soggettivo,

psicologico

(

elemento soggettivo

del reato). Solo in tal caso all’autore della condotta cri-

minosa può essere mosso un rimprovero da parte dell’ordinamento, con conseguente

applicazione della sanzione penale (

nullum crimen sine culpa

).

In particolare, s’invoca il terzo comma dell’art. 27 Cost. (funzione rieducativa della

pena) perché, nel caso in cui la condotta, pur conforme al fatto tipico, non sia psi-

cologicamente riconducibile all’autore, questi

non

sarebbe in grado di

comprendere

la

ragione per la quale subisce la sanzione penale, dunque la pena non riuscirebbe a

svolgere quella funzione

rieducativa

che le è assegnata dalla Costituzione.

Principio di sussidiarietà

Secondo tale principio, il diritto penale può trovare applicazione solo quando, da un

lato, gli altri strumenti di tutela giuridica (sanzioni civili, amministrative etc.) risultino

inadeguati

a tutelare il bene preso in considerazione; dall’altro, la sanzione penale, in

sé e per sé considerata, risulti

idonea

a tale tutela. In caso di inidoneità a tale scopo,

infatti, la limitazione dei diritti del condannato risulterebbe

inutile

e, come tale,

inam-

missibile

nel nostro ordinamento. In tal senso si parla di diritto penale e, più specifica-

mente, di sanzione penale come

extrema ratio

.

Principio di frammentarietà

Si parla di frammentarietà in quanto il legislatore penale, una volta selezionati, a

monte, i beni giuridici da tutelare, assicura la protezione penale dei medesimi non

contro qualunque forma di aggressione bensì solo con riguardo a

determinate forme

.

Più precisamente la sanzione penale può operare solo con riguardo a quelle forme

di aggressione che

non

risultino

tollerabili

. Viene da sé che maggiore è l’importanza

del bene tutelato e più numerose saranno le forme di aggressione al medesimo cui il

legislatore attribuirà rilevanza penale. Viceversa, nel caso in cui il bene tutelato abbia

minore importanza.