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INTRODUZIONE
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specie incriminatrice, l’offensività c.d. in astratto sarebbe oggetto del sindacato
della Corte costituzionale.
L’offensività c.d. in concreto – e cioè l’idoneità della condotta ad offendere con-
cretamente il bene tutelato – dovrebbe invece essere accertata dal giudice al
momento dell’applicazione della norma penale.
Giova infine osservare che, in virtù del principio di offensività, si discute circa la le-
gittimità costituzionale dei reati di pericolo presunto, dei reati cosiddetti di sospetto
(art. 707 c.p.) e dei reati cosiddetti senza vittima (es. quelli che offendono la pietà dei
defunti o il sentimento religioso).
Principio di soggettività (o colpevolezza)
Tale principio rappresenta anche uno degli elementi costitutivi del reato (
"
P. II,
Cap. I) e si desume dall’
art. 27, co. 1 e 3, Cost.
In base al principio di colpevolezza, il
reato sussiste quando la condotta criminosa è riconducibile all’autore non solo sotto
il
profilo causale
(
elemento oggettivo
del reato) ma anche dal punto di vista soggettivo,
psicologico
(
elemento soggettivo
del reato). Solo in tal caso all’autore della condotta cri-
minosa può essere mosso un rimprovero da parte dell’ordinamento, con conseguente
applicazione della sanzione penale (
nullum crimen sine culpa
).
In particolare, s’invoca il terzo comma dell’art. 27 Cost. (funzione rieducativa della
pena) perché, nel caso in cui la condotta, pur conforme al fatto tipico, non sia psi-
cologicamente riconducibile all’autore, questi
non
sarebbe in grado di
comprendere
la
ragione per la quale subisce la sanzione penale, dunque la pena non riuscirebbe a
svolgere quella funzione
rieducativa
che le è assegnata dalla Costituzione.
Principio di sussidiarietà
Secondo tale principio, il diritto penale può trovare applicazione solo quando, da un
lato, gli altri strumenti di tutela giuridica (sanzioni civili, amministrative etc.) risultino
inadeguati
a tutelare il bene preso in considerazione; dall’altro, la sanzione penale, in
sé e per sé considerata, risulti
idonea
a tale tutela. In caso di inidoneità a tale scopo,
infatti, la limitazione dei diritti del condannato risulterebbe
inutile
e, come tale,
inam-
missibile
nel nostro ordinamento. In tal senso si parla di diritto penale e, più specifica-
mente, di sanzione penale come
extrema ratio
.
Principio di frammentarietà
Si parla di frammentarietà in quanto il legislatore penale, una volta selezionati, a
monte, i beni giuridici da tutelare, assicura la protezione penale dei medesimi non
contro qualunque forma di aggressione bensì solo con riguardo a
determinate forme
.
Più precisamente la sanzione penale può operare solo con riguardo a quelle forme
di aggressione che
non
risultino
tollerabili
. Viene da sé che maggiore è l’importanza
del bene tutelato e più numerose saranno le forme di aggressione al medesimo cui il
legislatore attribuirà rilevanza penale. Viceversa, nel caso in cui il bene tutelato abbia
minore importanza.