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4

INTRODUZIONE

www.

edises

.it

- con riguardo alla

concezione delle pene

(

"

P. IV, Cap. I), da un lato, ci si avvicina

alle moderne funzioni di

prevenzione speciale

(prevenire la reiterazione del reato da

parte del reo) e

generale

(prevenire che altri consociati commettano reati), dall’altro

lato, si mira alla loro umanizzazione, ritenendo necessario sostituire i precedenti ec-

cessi di crudeltà e di spettacolarità con la

tempestività

della

reazione sanzionatoria

da par-

te dell’ordinamento, considerata più utile ai fini della prevenzione di ulteriori reati.

1.1.2

La cd. Scuola classica

In Italia si inizia a parlare di

Scienza moderna del diritto penale

con la nascita della

cd.

Scuola classica

, una linea di pensiero che trova la sua massima espressione nell’o-

pera di Francesco Carrara (1805-1888) e che, in seguito, fu definita

Scuola giuridica

.

Premesso che il pensiero classico rappresenta una continuazione del pensiero illumi-

nistico, occorre evidenziarne i seguenti punti cardine:

- si configura una

concezione del reato

come

ente giuridico

e dunque consistente

in una condotta umana conseguente non ad influenze dell’ambiente circostan-

te, bensì al

libero arbitrio

di ciascun individuo che, come tale, sarebbe capace di

un’

autodeterminazione responsabile

. Ci si avvicina, insomma, al moderno concetto

di colpevolezza del soggetto agente;

- sotto il profilo

strutturale

si distingue pertanto, per la prima volta, tra elemento

oggettivo

ed elemento

soggettivo

del reato;

- si riconosce alla

pena

una funzione

retributiva

, con conseguente commisurazio-

ne dell’entità della stessa alla colpa morale dell’autore.

1.1.3

La cd. Scuola positiva

In contrapposizione alla

Scuola classica

, si pone la cd.

Scuola positiva

che ha, come mag-

giori esponenti, C. Lombroso (1835-1909), E. Ferri (1856-1929) e R. Garofalo (1851-

1934) e che si sviluppa nell’ultimo trentennio del Diciannovesimo secolo.

Tale linea di pensiero perviene ai seguenti

principi

:

- si nega al

reato

la natura di “ente” e la sua derivazione dal “libero arbitrio”

dell’individuo, ritenendolo invece conseguenza dell’influenza che

fattori fisici,

antropologici e sociali

esercitano sull’uomo. Pertanto, quest’ultimo

non

sarebbe

li-

bero di determinarsi

al delitto e non troverebbe spazio il principio di colpevolezza

che verrebbe ad essere sostituito dal concetto di

responsabilità sociale

;

- sotto il profilo

strutturale

, si nega spazio all’elemento soggettivo del reato;

- la

pena

non assolverebbe alla funzione retributiva (non sussistendo una colpa

morale cui commisurarla) bensì a quella di

difesa sociale

(funzione di

prevenzio-

ne speciale

) in relazione alla pericolosità sociale del reo e, come tale, potrebbe

avere una durata anche

indeterminata

.

1.1.4

Il tecnicismo giuridico

Il superamento di tale dibattito dottrinale si ebbe con l’affermazione di un nuovo in-

dirizzo, denominato

Tecnicismo giuridico

, il cui principale esponente fu Arturo Rocco

(1876-1942).