

4
INTRODUZIONE
www.
edises
.it
- con riguardo alla
concezione delle pene
(
"
P. IV, Cap. I), da un lato, ci si avvicina
alle moderne funzioni di
prevenzione speciale
(prevenire la reiterazione del reato da
parte del reo) e
generale
(prevenire che altri consociati commettano reati), dall’altro
lato, si mira alla loro umanizzazione, ritenendo necessario sostituire i precedenti ec-
cessi di crudeltà e di spettacolarità con la
tempestività
della
reazione sanzionatoria
da par-
te dell’ordinamento, considerata più utile ai fini della prevenzione di ulteriori reati.
1.1.2
•
La cd. Scuola classica
In Italia si inizia a parlare di
Scienza moderna del diritto penale
con la nascita della
cd.
Scuola classica
, una linea di pensiero che trova la sua massima espressione nell’o-
pera di Francesco Carrara (1805-1888) e che, in seguito, fu definita
Scuola giuridica
.
Premesso che il pensiero classico rappresenta una continuazione del pensiero illumi-
nistico, occorre evidenziarne i seguenti punti cardine:
- si configura una
concezione del reato
come
ente giuridico
e dunque consistente
in una condotta umana conseguente non ad influenze dell’ambiente circostan-
te, bensì al
libero arbitrio
di ciascun individuo che, come tale, sarebbe capace di
un’
autodeterminazione responsabile
. Ci si avvicina, insomma, al moderno concetto
di colpevolezza del soggetto agente;
- sotto il profilo
strutturale
si distingue pertanto, per la prima volta, tra elemento
oggettivo
ed elemento
soggettivo
del reato;
- si riconosce alla
pena
una funzione
retributiva
, con conseguente commisurazio-
ne dell’entità della stessa alla colpa morale dell’autore.
1.1.3
•
La cd. Scuola positiva
In contrapposizione alla
Scuola classica
, si pone la cd.
Scuola positiva
che ha, come mag-
giori esponenti, C. Lombroso (1835-1909), E. Ferri (1856-1929) e R. Garofalo (1851-
1934) e che si sviluppa nell’ultimo trentennio del Diciannovesimo secolo.
Tale linea di pensiero perviene ai seguenti
principi
:
- si nega al
reato
la natura di “ente” e la sua derivazione dal “libero arbitrio”
dell’individuo, ritenendolo invece conseguenza dell’influenza che
fattori fisici,
antropologici e sociali
esercitano sull’uomo. Pertanto, quest’ultimo
non
sarebbe
li-
bero di determinarsi
al delitto e non troverebbe spazio il principio di colpevolezza
che verrebbe ad essere sostituito dal concetto di
responsabilità sociale
;
- sotto il profilo
strutturale
, si nega spazio all’elemento soggettivo del reato;
- la
pena
non assolverebbe alla funzione retributiva (non sussistendo una colpa
morale cui commisurarla) bensì a quella di
difesa sociale
(funzione di
prevenzio-
ne speciale
) in relazione alla pericolosità sociale del reo e, come tale, potrebbe
avere una durata anche
indeterminata
.
1.1.4
•
Il tecnicismo giuridico
Il superamento di tale dibattito dottrinale si ebbe con l’affermazione di un nuovo in-
dirizzo, denominato
Tecnicismo giuridico
, il cui principale esponente fu Arturo Rocco
(1876-1942).