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centuale insuf ciente di principio attivo in essa contenuto. Tizio viene assolto per
l’inidoneità dell’azione a cagionare l’evento dannoso o pericoloso (caso tratto da
Trib. Milano, sent. del 10-4-2001).
Il
fondamento normativo
del principio di offensività è rinvenuto negli
artt. 27, co. 1 e
3, Cost.
(principio di colpevolezza) e
49, co. 2, c.p.
(reato impossibile).
In particolare, s’invoca l’art. 27 Cost., e, dunque, il principio di colpevolezza, perché
nel caso in cui la condotta, pur conforme al fatto tipico, non sia, in concreto, offensiva
del bene tutelato, la inflizione di una pena
non sarebbe compresa
dal soggetto attivo e
svolgerebbe una funzione tutt’altro che rieducativa, aumentando l’astio del medesi-
mo verso le istituzioni.
Alcuni autori (Gallo, Neppi Modona) rinvengono il fondamento normativo del prin-
cipio di offensività anche nell’art. 49, co. 2, c.p., in quanto tale norma esclude la pu-
nibilità della condotta “quando per la
inidoneità
dell’azione o per la
inesistenza
dell’og-
getto di essa, è
impossibile
l’evento dannoso o pericoloso” (
P. III, Cap. II).
Da tale norma, essi desumono che una determinata condotta, pur corrispondendo al
fatto tipico
, può,
in concreto
, non essere idonea a ledere o mettere in pericolo il bene
protetto (c.d.
concezione realistica del reato
).
L’esistenza di tale principio non è condivisa unanimemente in dottrina. Secondo alcu-
ni autori (Fiandaca-Musco), quando la condotta non è, in concreto, offensiva del bene
giuridico tutelato,
non occorrerebbe
richiamare le suindicate norme e dunque il principio
di offensività perché, in realtà, ciò che verrebbe a
mancare
, a monte, sarebbe la
tipicità
del reato. In casi come il furto del chiodo arrugginito o di un acino d’uva, si osserva
che il fatto è così manifestamente privo dell’idoneità offensiva da
non
poter seriamente
essere considerato
conforme
alla
fattispecie tipica
: il fatto concreto è solo apparentemente
riconducibile alla fattispecie astratta, vi è cioè
tipicità apparente
. Richiedere l’elemento
dell’offensività significherebbe dunque introdurre un elemento estraneo alla fattispe-
cie, ulteriore rispetto ad essa,
frustrando
in tal modo il principio di
legalità
.
GIURISPRUDENZA
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Diverse sono le applicazioni di questo principio, soprattutto negli ultimi anni. Al
riguardo la Corte costituzionale (sent. 24-7-1995, n. 360, da ultimo confermata
dalla sent. 7-7-2005, n. 265) ha ulteriormente specificato che il principio di offen-
sività opera su due piani:
- sul piano della
previsione normativa
, quale precetto rivolto al legislatore di
attribuire rilevanza penale a condotte che esprimano, già a livello astratto, un
contenuto lesivo (offensività c.d. in astratto);
- sul piano dell’
applicazione giurisprudenziale
quale criterio interpretativo-
applicativo affidato al giudice il quale deve accertare che tale condotta, oltre
ad essere corrispondente alla fattispecie incriminatrice, arrechi effettivamente
un’offesa al bene tutelato (offensività c.d. in concreto).
In altre parole, l’offensività c.d. in astratto ricorre quando la norma penale è
sufficientemente determinata nella descrizione della condotta incriminata ed è
effettivamente diretta a tutelare un interesse penalmente rilevante. Ponendosi
pertanto quale criterio di valutazione della legittimità costituzionale della fatti-