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INTRODUZIONE

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www.

edises

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centuale insuf ciente di principio attivo in essa contenuto. Tizio viene assolto per

l’inidoneità dell’azione a cagionare l’evento dannoso o pericoloso (caso tratto da

Trib. Milano, sent. del 10-4-2001).

Il

fondamento normativo

del principio di offensività è rinvenuto negli

artt. 27, co. 1 e

3, Cost.

(principio di colpevolezza) e

49, co. 2, c.p.

(reato impossibile).

In particolare, s’invoca l’art. 27 Cost., e, dunque, il principio di colpevolezza, perché

nel caso in cui la condotta, pur conforme al fatto tipico, non sia, in concreto, offensiva

del bene tutelato, la inflizione di una pena

non sarebbe compresa

dal soggetto attivo e

svolgerebbe una funzione tutt’altro che rieducativa, aumentando l’astio del medesi-

mo verso le istituzioni.

Alcuni autori (Gallo, Neppi Modona) rinvengono il fondamento normativo del prin-

cipio di offensività anche nell’art. 49, co. 2, c.p., in quanto tale norma esclude la pu-

nibilità della condotta “quando per la

inidoneità

dell’azione o per la

inesistenza

dell’og-

getto di essa, è

impossibile

l’evento dannoso o pericoloso” (

P. III, Cap. II).

Da tale norma, essi desumono che una determinata condotta, pur corrispondendo al

fatto tipico

, può,

in concreto

, non essere idonea a ledere o mettere in pericolo il bene

protetto (c.d.

concezione realistica del reato

).

L’esistenza di tale principio non è condivisa unanimemente in dottrina. Secondo alcu-

ni autori (Fiandaca-Musco), quando la condotta non è, in concreto, offensiva del bene

giuridico tutelato,

non occorrerebbe

richiamare le suindicate norme e dunque il principio

di offensività perché, in realtà, ciò che verrebbe a

mancare

, a monte, sarebbe la

tipicità

del reato. In casi come il furto del chiodo arrugginito o di un acino d’uva, si osserva

che il fatto è così manifestamente privo dell’idoneità offensiva da

non

poter seriamente

essere considerato

conforme

alla

fattispecie tipica

: il fatto concreto è solo apparentemente

riconducibile alla fattispecie astratta, vi è cioè

tipicità apparente

. Richiedere l’elemento

dell’offensività significherebbe dunque introdurre un elemento estraneo alla fattispe-

cie, ulteriore rispetto ad essa,

frustrando

in tal modo il principio di

legalità

.

GIURISPRUDENZA

|

Diverse sono le applicazioni di questo principio, soprattutto negli ultimi anni. Al

riguardo la Corte costituzionale (sent. 24-7-1995, n. 360, da ultimo confermata

dalla sent. 7-7-2005, n. 265) ha ulteriormente specificato che il principio di offen-

sività opera su due piani:

- sul piano della

previsione normativa

, quale precetto rivolto al legislatore di

attribuire rilevanza penale a condotte che esprimano, già a livello astratto, un

contenuto lesivo (offensività c.d. in astratto);

- sul piano dell’

applicazione giurisprudenziale

quale criterio interpretativo-

applicativo affidato al giudice il quale deve accertare che tale condotta, oltre

ad essere corrispondente alla fattispecie incriminatrice, arrechi effettivamente

un’offesa al bene tutelato (offensività c.d. in concreto).

In altre parole, l’offensività c.d. in astratto ricorre quando la norma penale è

sufficientemente determinata nella descrizione della condotta incriminata ed è

effettivamente diretta a tutelare un interesse penalmente rilevante. Ponendosi

pertanto quale criterio di valutazione della legittimità costituzionale della fatti-